Norme e sentenze

Tar accoglie ricorso Antitrust contro estensione concessioni balneari al 2033

Il tribunale amministrativo della Toscana ha dato ragione al garante della concorrenza, che aveva impugnato la delibera di Piombino ritenendola in contrasto col diritto europeo: ora si teme anche per le altre località balneari.

Con sentenza n. 363/2021 emessa ieri, il Tar Toscana (presidente Trizzino, estensore Fenicia) ha accolto il ricorso dell’Autorità garante della concorrenza contro la determina del Comune di Piombino che aveva disposto l’estensione al 2033 per le concessioni demaniali marittime, in applicazione alla legge nazionale 145/2018. Il ricorso dell’Agcm, presentato lo scorso ottobre, chiedeva di annullare la validità delle concessioni in quanto le proroghe automatiche sarebbero in contrasto col diritto europeo e le spiagge sarebbero una risorsa scarsa da affidare tramite immediate gare pubbliche.

La sentenza

Secondo il Tar Toscana, «in seguito alla soppressione dell’istituto del “diritto di insistenza”, ossia del diritto di preferenza dei concessionari uscenti, l’amministrazione che intenda procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo con finalità turistico-ricreativa, in aderenza ai principi eurounitari della libera di circolazione dei servizi, della par condicio, dell’imparzialità e della trasparenza, ai sensi del novellato art. 37 cod. nav., è tenuta a indire una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico». Nel caso delle concessioni balneari, in particolare, secondo il Tar Toscana deve essere applicato l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE “Bolkestein”, il quale «prevede chiaramente che “qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento” (par. 1) e che, in tali casi, “l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata
e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami
“».

I giudici amministrativi non hanno ammesso nemmeno la tesi dei difensori degli imprenditori balneari di Piombino, i quali hanno evidenziato che la direttiva Bolkestein non si applicherebbe alle concessioni rilasciate prima del 2009. Secondo il Tar, infatti, l’argomentazione sarebbe infondata in quanto la determina del Comune di Piombino «non distingue tra concessioni sorte prima o dopo il suddetto termine ma è riferita a tutte le concessioni in essere al momento dell’entrata in vigore della legge n. 145/2018» e «in ogni caso, l’applicabilità della direttiva europea non può dipendere dall’epoca del rilascio delle concessioni, dovendo trovare applicazione il principio tempus regit actum, e dovendo il provvedimento amministrativo di proroga essere esaminato alla luce della disciplina anche eurounitaria vigente. Dunque, una volta accertato che le concessioni in esame rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, è possibile affermare che – come sancito dalla citata sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15 – il rilascio delle stesse è necessariamente subordinato all’espletamento di una procedura di selezione tra potenziali candidati, che deve presentare garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità». Per tali ragioni, conclude il Tar, «la determina impugnata è illegittima e deve essere annullata» e «il ricorso dell’Autorità garante deve essere accolto, essendo illegittima la proroga delle concessioni, disposta dall’amministrazione resistente in applicazione dell’art. 1, commi 682 e ss. della legge n. 145 del 2018, e la conseguente decisione di non dar corso alla procedura comparativa».

La durissima sentenza, articolata in 26 pagine, si inoltra in ulteriori considerazioni in merito alla complessa questione, tra cui la non scarsità della risorsa, l’interesse transfrontaliero certo e il legittimo affidamento per le concessioni rilasciate prima del 2009, sempre smentendo le tesi difensive degli operatori balneari a favore delle argomentazioni dell’Agcm. Per una comprensione completa del caso, si consiglia di leggere il testo integrale della pronuncia.

Il commento

La decisione del Tar non è definitiva: gli operatori balneari di Piombino faranno senz’altro ricorso in Consiglio di Stato, che potrebbe confermare oppure ribaltare la pronuncia dei giudici amministrativi. Le argomentazioni del tribunale toscano, infatti, sono confutabili in svariate parti (come ha bene evidenziato il commento del presidente del Sib-Confcommercio Antonio Capacchione) e hanno tutti gli estremi per essere rivalutate da più elevati gradi di giudizio, fino addirittura alla Corte di giustizia europea. Tuttavia, la sentenza rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme per la categoria: il ricorso dell’Agcm contro il Comune di Piombino è solo il primo di una lunga serie, che ha visto l’Autorità garante della concorrenza impugnare nei mesi scorsi anche le delibere delle amministrazioni di Carrara, Castiglione della Pescaia e San Vincenzo. E dal momento che si tratta sempre di località toscane, il tribunale che dovrà valutare i ricorsi sarà il medesimo ed è presumibile che l’orientamento sarà lo stesso mantenuto per il caso di Piombino. Oltre a queste, poi, hanno ricevuto le diffide dell’Antitrust anche i Comuni di Latina (Lazio), Castellabate (Campania) e Sarzana (Liguria), la cui decisione dei giudici è ancora tutta da vedere.

Insomma, per gli operatori balneari sono in arrivo i mesi forse più difficili della storia: l’accanimento dell’Antitrust (espresso anche in una recente lettera al premier Mario Draghi) significa il rischio che questi ricorsi potrebbero paradossalmente continuare contro tutte le amministrazioni comunali che hanno disposto l’estensione al 2033, e affermare questo non è fare allarmismo (come purtroppo qualcuno ha pensato nel leggere la recente notizia della lettera dell’Agcm), bensì mettere il settore davanti ai gravi problemi che sono comunque in corso, indipendentemente dal fatto che la stampa ne parli o meno. Problemi che è bene conoscere per combatterli meglio, e che possono essere risolti solo con un’adeguata riforma organica delle concessioni balneari, alla quale confidiamo che il governo si metta a lavorare il prima possibile, anche prendendo spunto da alcune recenti proposte innovative.

D’altronde non è giusto che, per colpa delle inadempienze dello Stato italiano che non è stato in grado negli ultimi dodici anni di scrivere un adeguato quadro normativo sul demanio marittimo, gli imprenditori balneari siano vittime di un intricato caos giuridico che sta determinando l’accumularsi di sentenze su sentenze (e di milioni di euro spesi inutilmente in avvocati e ricorsi), quando basterebbero un minimo di lavoro e di buon senso per mettersi a lavorare a un disegno di legge organico sulla materia. Conciliare la normativa europea con i diritti degli attuali imprenditori è possibile, e l’attuale governo deve prendersi il compito di farlo per evitare la distruzione di un intero settore economico.

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Alex Giuzio

Caporedattore di Mondo Balneare, dal 2008 è giornalista specializzato in economia turistica e questioni ambientali e normative legate al mare e alle spiagge. Ha pubblicato "La linea fragile", un saggio sui problemi ecologici delle coste italiane (Edizioni dell'Asino, 2022), e ha curato il volume "Critica del turismo" (Grifo Edizioni 2023).
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