Continuano le diffide dell’Antitrust contro i Comuni costieri che hanno disposto l’estensione delle concessioni balneari al 2033. Nei giorni scorsi l’Autorità garante per la concorrenza ha inviato un parere negativo al Comune di Latina, dopo avere recapitato analoghe lettere tra ottobre e dicembre alle amministrazioni di Piombino, Carrara e Castiglione della Pescaia.
Mentre per le località toscane si è trattato di una missiva non richiesta, nel caso di Latina è stato lo stesso Comune a sollecitare il parere dell’Agcm sull’opportunità o meno di estendere le concessioni fino al 2033, come previsto da due leggi italiane (145/2018 e 77/2020) oggetto però di una recente procedura di infrazione europea poiché ritenute da Bruxelles in contrasto col diritto comunitario.
«In materia di affidamenti riguardanti l’uso di beni pubblici (rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali), l’individuazione del privato affidatario deve sempre avvenire mediante l’espletamento, da parte della pubblica amministrazione, di procedure a evidenza pubblica», scrive senza mezzi termini l’Antitrust. «Nei mercati in cui, in ragione delle specifiche caratteristiche oggettive delle attività tecniche, economiche e finanziarie, esiste un’esclusiva, o sono ammessi a operare un numero limitato di soggetti, l’affidamento delle concessioni deve comunque avvenire mediante procedure concorsuali trasparenti e competitive, al fine di attenuare gli effetti distorsivi della concorrenza, connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionari».
Ancora, secondo l’Agcm «è nell’interesse del mercato effettuare un attento bilanciamento tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio», mentre «la concessione di proroghe in favore dei precedenti concessionari rinvia ulteriormente il confronto competitivo per il mercato, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l’affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica».
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