Sulle concessioni demaniali marittime, la giurisprudenza amministrativa non è affatto uniforme e chiara, bensì del tutto contrastante e contraddittoria. Basta esaminare le sentenze emanate solo negli ultimi mesi.
- Il Consiglio di Stato dichiara non applicabile la proroga al 2033 e quindi scadute al 2023 le concessioni nel Comune di Rapallo (Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza n. 3940 del 30 aprile 2024).
- Lo stesso giorno, il medesimo collegio giudicante sospende la riduzione della scadenza dal 2033 al 2023 a quelle nel Comune di Moneglia (Consiglio di Stato, sezione VII, ordinanza n. 3943 del 30 aprile 2024).
- Il Consiglio di Stato ritiene che le proroghe della scadenza delle concessioni siano nulle nel Comune di Ameglia (Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza n. 3963 del 2 maggio 2024).
- Il Tar di Bari le considera, al contrario, valide ed efficaci nel Comune di Monopoli e Barletta (sentenza n. 273 del 15 maggio 2024 e altre tre identiche), sulla base proprio di una precedente sentenza del Consiglio di Stato relativa al Comune di Castiglione della Pescaia (n. 10378 del 30 novembre 2023).
- Il Consiglio di Stato afferma l’obbligo di messa a gara delle concessioni (Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza n. 10237 del 28 novembre 2023).
- Però per lo stesso Consiglio di Stato le gare vanno sospese perché pende il giudizio davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla devoluzione gratuita delle opere (Consiglio di Stato, ordinanza n. 138 del 17 gennaio 2024).
A fronte di questa giurisprudenza amministrativa contraddittoria e anche confusa, vi sono però alcuni principi giuridici ormai certi e incontestabili.
1. È di esclusiva competenza dello Stato centrale stabilire le modalità di rinnovo e/o riassegnazione delle concessioni demaniali marittime, come ripetutamente chiarito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 222/2020, 40/2017, 213/2011, 233/2010 e 180/2010).
2. Il presupposto per la corretta applicazione della direttiva Bolkestein è l’accertamento della cosiddetta “scarsità della risorsa”, così come chiarito dalla sentenza della Corte di giustizia europea C-348 del 20 aprile 2023 ai punti 43 e seguenti.
3. Non spetta alla pubblica amministrazione né ai giudici ordinari, bensì alla Corte costituzionale, la disapplicazione delle normativa vigente sulle concessioni demaniali marittime per presunto contrasto con direttive europee, perché dalla stessa potrebbero derivare conseguenze penali in capo ai concessionari ex articolo 1161 del Codice della navigazione. Lo ha chiarito la Consulta con la sentenza n. 28 del 28 gennaio 2010, laddove ha stabilito espressamente che gli “effetti diretti devono invece ritenersi esclusi se dall’applicazione della direttiva deriva una responsabilità penale”.
4. La messa a gara delle aree già oggetto di concessione demaniale presuppone la previa applicazione dell’articolo 49 del Codice della navigazione, che si presume essere in contrasto con gli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come evidenziato dal Consiglio di Stato con le ordinanze n. 2010 del 15 settembre 2022, n. 8184 del 6 settembre 2023, n. 138 del 17 gennaio 2024 e da ultimo n. 3374 del 22 maggio 2024, che hanno sospeso gli avvisi di gara proprio per questo motivo.
5. I concessionari possono continuare a operare anche se le loro concessioni sono scadute o persino dichiarate decadute, in quanto “nel bilanciamento degli interessi contrapposti, appare preminente quello del privato, tenuto conto che in questo modo sono altresì soddisfatti gli interessi pubblici alla manutenzione dell’area e alla percezione dei canoni demaniali senza soluzione di continuità” (Consiglio di Stato, ordinanze n. 1813/2024, 1814/2024 e 1815/2024 del 15 maggio 2024 e n. 3374 del 22 maggio 2024).
È del tutto evidente che si impongono la necessità e l’urgenza di un intervento legislativo che superi questa confusione e dia certezza agli operatori pubblici e privati. Il ritardo colpevole espone a rischio il lavoro di migliaia di famiglie di onesti lavoratori e, con essi, un settore strategico dell’economia del paese.
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