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La Corte Ue ha deciso sui balneari: “Gare si applicano a tutte le concessioni”

Il giudice conferma l'illegittimità dei rinnovi automatici e l'obbligo di riassegnare i titoli tramite procedure selettive, ma c'è apertura sulla scarsità della risorsa.

La Corte di giustizia europea ha espresso il suo verdetto sulle concessioni balneari, confermando l’obbligo di riassegnarle tramite gare pubbliche. In un comunicato stampa pubblicato alle ore 10 di stamane, la Corte Ue ha ribadito l’illegittimità dei rinnovi automatici con cui l’Italia ha gestito le assegnazioni delle concessioni demaniali marittime, affermando che la direttiva Bolkestein «si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, a prescindere dal fatto che esse presentino un interesse transfrontaliero certo». Più aperte sembrano le decisioni in merito alla tesi della non scarsità della risorsa come ragione per escludere le concessioni balneari esistenti: in merito a ciò, il comunicato afferma che «il diritto dell’Unione non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione. È necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati».

La Corte Ue ha pubblicato un comunicato stampa che riassume i contenuti della sentenza. La pronuncia integrale è articolata in 24 pagine che sarà necessario leggere nel dettaglio per avere un quadro completo sulle decisioni del giudice e i margini decisionali lasciati al legislatore italiano. Per ragioni di immediatezza della notizia, al momento il nostro articolo si basa solo sul comunicato stampa; ma pubblicheremo ulteriori approfondimenti nelle prossime ore, non appena terminata la lettura approfondita della sentenza. Nel frattempo, chi fosse interessato a leggere la sentenza integrale, può scaricarla in pdf »

In base a una prima valutazione, sembra che le decisioni del giudice europeo siano molto simili a quelle espresse nel 2016 con la sentenza “Promoimpresa”, che aveva già dichiarato l’illegittimità dei rinnovi automatici, ma appare molto significativa l’apertura sul tema della scarsità della risorsa, che dovrà essere valutata dal governo italiano attraverso la mappatura già decisa dalla legge sulla concorrenza. In questo senso la sentenza appare piuttosto equilibrata, intendendo il demanio come territorio da gestire a livello locale, e non solo come risorsa da sfruttare in termini di concorrenza europea.
Per analizzare la pronuncia odierna in tutte le sue sfaccettature, Mondo Balneare organizza oggi dalle 15 alle 18 una trasmissione in diretta online con giuristi, politici e rappresentanti delle associazioni di categoria, che sarà possibile seguire su Facebook e su YouTube.

Le ragioni della pronuncia

La Corte Ue è stata chiamata a esprimersi dal Tar di Lecce su nove quesiti che mettevano in dubbio l’applicabilità della direttiva Bolkestein alle concessioni balneari. Il contenzioso ha avuto origine nel Comune di Ginosa, che come gran parte delle amministrazioni comunali, aveva esteso la validità delle concessioni fino al 2033 applicando la legge 145/2018. Ma ritenendo che tale delibera violasse i principi di concorrenza e libertà di stabilimento, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva notificato al Comune un parere motivato, ricordandogli l’obbligo di una previa procedura a evidenza pubblica e rilevando che le disposizioni nazionali di proroga automatica delle concessioni dovevano essere disapplicate. Poiché il Comune di Ginosa non si è adeguato al suo parere, l’Agcm ha presentato ricorso al Tar di Lecce chiedendo l’annullamento della delibera del Comune di Ginosa; e il Tar, in una sentenza firmata dal presidente Antonio Pasca, aveva rimesso la questione alla Corte di giustizia europea, dubitando del carattere self-executing della direttiva e dell’effetto di esclusione delle norme nazionali difformi. Inoltre, il giudice Pasca ha espresso dissenso dall’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la direttiva 2006/123 è una direttiva di liberalizzazione e non già di armonizzazione.

La comunicazione della Corte Ue sui balneari

Il comunicato della Corte Ue esordisce ricordando che «secondo il diritto dell’Unione, per l’assegnazione di concessioni di occupazione del demanio marittimo, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali. L’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico. Sebbene tali disposizioni siano state recepite nell’ordinamento giuridico italiano, una legge del 2018 ha previsto che le concessioni in essere fossero prorogate fino al 31 dicembre 2033, al fine di disporre del tempo necessario allo svolgimento di tutte le attività essenziali per la riforma delle concessioni».

Con la sua sentenza in data odierna, riassume il comunicato entrando nel merito delle decisioni sui quesiti sottoposti dal Tar Lecce, «la Corte dichiara in primo luogo che la direttiva si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, a prescindere, a tal proposito, dal fatto che esse presentino un interesse transfrontaliero certo o che riguardino una situazione i cui elementi rilevanti rimangono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro. In secondo luogo, il diritto dell’Unione non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione. È necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati».

«In terzo luogo – prosegue il comunicato – dall’esame non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno. Poiché, da un lato, il fondamento giuridico di un atto deve basarsi sul suo scopo e sul suo contenuto e, dall’altro, la direttiva ha l’obiettivo di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, il Consiglio ha correttamente deliberato a maggioranza qualificata, conformemente alle disposizioni del Trattato. In quarto luogo, l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso dalla direttiva. Poiché tali disposizioni sono produttive di effetti diretti, i giudici nazionali e le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti ad applicarle, e altresì a disapplicare le norme di diritto nazionale non conformi alle stesse».

Per approfondire

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Alex Giuzio

Caporedattore di Mondo Balneare, dal 2008 è giornalista specializzato in economia turistica e questioni ambientali e normative legate al mare e alle spiagge. Ha pubblicato "La linea fragile", un saggio sui problemi ecologici delle coste italiane (Edizioni dell'Asino, 2022), e ha curato volume "Critica del turismo" (Grifo Edizioni 2023).
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