Stabilimenti balneari, ossigeno e primo soccorso: la sicurezza non può fermarsi all’ordinanza

La responsabilità del titolare non si esaurisce nel rispetto formale delle dotazioni minime: servono presidi idonei, personale addestrato e procedure realmente applicabili in caso di emergenza.
primo soccorso

Ogni stagione balneare riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza in mare. Si parla spesso di sorveglianza, presenza dell’assistente bagnanti, postazioni di salvataggio e rispetto delle ordinanze. Molto meno, invece, si affronta un punto decisivo: cosa accade dopo il recupero di una persona dall’acqua?

Perché il salvataggio non termina quando la vittima viene riportata a riva. In molti casi è proprio in quel momento che inizia la fase più delicata: la gestione sanitaria dell’emergenza, in particolare quando la persona presenta difficoltà respiratoria, alterazione dello stato di coscienza o arresto cardio-respiratorio da annegamento. Ed è qui che entrano in gioco due aspetti fondamentali per i titolari degli stabilimenti balneari: la disponibilità di presidi sanitari realmente adeguati e la formazione specifica del personale addetto al salvataggio.

L’assistente bagnanti non è un soccorritore occasionale

Una premessa è necessaria: l’assistente bagnanti non può essere considerato alla stregua di un cittadino qualunque che, occasionalmente, si trova ad assistere a un’emergenza.

La circolare del Ministero della Salute del 2020 dedicata al primo soccorso e alla formazione dei soccorritori chiarisce che l’assistente bagnanti è un soccorritore non sanitario di elevata specializzazione per l’ambiente di balneazione. Tra i suoi compiti rientrano la prevenzione, la sorveglianza, il salvataggio e il soccorso della vittima in stato di necessità, compresa l’esecuzione di BLS-D adulto e pediatrico con strumenti avanzati e l’utilizzo in urgenza dell’ossigeno normobarico. La stessa circolare precisa che non va confuso con il “personale laico” abilitato al BLS-D occasionale, perché l’assistente bagnanti opera in un contesto professionale, con obblighi specifici, presidi dedicati e formazione mirata.

Questo passaggio è centrale anche per i titolari degli stabilimenti: se l’assistente bagnanti è chiamato a svolgere un ruolo professionale nella catena del soccorso, allora l’organizzazione che lo impiega deve metterlo nelle condizioni di intervenire correttamente.

Non basta “avere il bagnino in torretta”. Occorre che quel bagnino sia formato, aggiornato e dotato di strumenti adeguati.

La sicurezza balneare non può essere ridotta a un adempimento formale. Non basta esporre la bandiera, indicare una postazione di salvataggio o assumere un assistente bagnanti se poi, nel momento dell’emergenza, il personale non è realmente in grado di utilizzare i presidi disponibili, eseguire una rianimazione completa, ventilare una vittima di annegamento e somministrare ossigeno in modo appropriato.

La cronaca giudiziaria lo dimostra con crudezza. Secondo quanto riportato da LeccePrima, la tragedia avvenuta nel 2021 a Baia dei Turchi, a Otranto, dove morirono due giovani turisti trascinati al largo da una corrente di risacca, è sfociata nel rinvio a giudizio della titolare della concessione marittima, di un dipendente co-gestore e di un assistente ai bagnanti per omicidio colposo mediante omissione. La Procura contesta, tra le altre cose, una serie di presunte gravi mancanze nella prevenzione, nell’informazione sui rischi ambientali e nella gestione dei soccorsi.

Ciò che colpisce, al di là del procedimento che dovrà accertare le responsabilità nelle sedi competenti, è un passaggio centrale: secondo l’accusa, gli assistenti sarebbero stati ritenuti inesperti e non adeguatamente formati neanche all’uso delle attrezzature d’emergenza. Sempre secondo la ricostruzione giornalistica, quando furono portate cannule di Guedel e defibrillatore, a utilizzarle furono alcuni primi soccorritori presenti, tra cui due infermieri amici delle vittime, mentre l’assistente ai bagnanti non sarebbe stato in grado di farlo.

Questo è il punto più duro, ma anche quello più importante: uno stabilimento può anche avere formalmente assunto un bagnino e possedere alcune attrezzature, ma se nessuno sa usarle correttamente, la sicurezza resta solo apparente.

Nell’annegamento il problema è l’ipossia: senza ossigeno il soccorso è incompleto

L’annegamento è un processo caratterizzato da compromissione respiratoria dovuta all’immersione o sommersione in un liquido. Nelle forme più gravi la vittima evolve verso ipossia, perdita di coscienza, arresto respiratorio e successivamente arresto cardiaco. Il documento IARR ricorda che, nella maggior parte dei casi, l’arresto cardiaco in corso di annegamento è preceduto dall’ipossia e che l’ossigenoterapia rappresenta uno dei cardini del trattamento della vittima recuperata dall’acqua.

La stessa circolare ministeriale del 2020 afferma che la rianimazione cardiopolmonare iniziale per una vittima da sommersione o annegamento deve essere completa, cioè con ventilazioni e compressioni, e non può prescindere da una corretta ventilazione, possibilmente con ossigeno.

Questo significa che, in ambiente balneare, un’organizzazione del primo soccorso basata solo sulla presenza del DAE è incompleta. Il defibrillatore è essenziale, ma nell’annegamento la priorità fisiopatologica è spesso respiratoria. La vittima ha bisogno di essere ventilata, ossigenata e monitorata il prima possibile, in attesa dell’arrivo del sistema di emergenza 112-118.

Non tutte le bombole sono uguali: serve ossigeno medicale, non soluzioni improvvisate

Uno degli errori più frequenti è considerare la bombola di ossigeno come un semplice “accessorio” da tenere in magazzino per rispettare l’ordinanza. In realtà, quando si parla di trattamento di una persona in emergenza, si parla di ossigeno medicale, cioè di un farmaco, soggetto a regole precise di approvvigionamento, tracciabilità, conservazione e utilizzo.

Il Decreto legislativo 219/2006, secondo cui il gas medicinale è un medicinale costituito da una o più sostanze attive gassose. L’ossigeno usato per finalità terapeutiche deve quindi essere ossigeno medicale, acquistato attraverso canali autorizzati e con prescrizione medica. Inoltre, le bombole destinate a gas medicinali devono essere riconoscibili, con specifiche caratteristiche previste dalla normativa, tra cui la colorazione e la dicitura “per uso medico”.

Questo aspetto ha ricadute operative importanti: una bombola tecnica, una bombola non tracciata, una bombola ricaricata impropriamente o un dispositivo non idoneo non rappresentano una soluzione accettabile per il primo soccorso sanitario.

Il problema delle bombole monouso e dei dispositivi non adeguati

La questione non è solo “avere o non avere” una bombola. Il vero punto è avere una bombola utilizzabile in modo efficace durante una reale emergenza.

La raccomandazione della Società Italiana di medicina Subacquea e Iperbarica (SIMSI) sull’utilizzo dell’ossigeno normobarico nel soccorso a infortunati in acqua evidenzia diverse criticità dei dispositivi monouso. Una bombola monouso da circa 950 ml caricata a 110 bar contiene circa 104,5 litri di ossigeno: a un flusso di 15 litri al minuto garantisce circa 7 minuti di erogazione. Un tempo spesso insufficiente se si considera che l’arrivo del sistema di emergenza può richiedere 15-20 minuti o più, a seconda del contesto.

SIMSI segnala inoltre altri limiti rilevanti: assenza di flussimetro regolabile, impossibilità di garantire alti flussi, difficoltà nel riempire correttamente il reservoir, assenza di manometro e quindi impossibilità di verificare in modo affidabile la quantità residua di ossigeno. Per questo raccomanda dispositivi ricaricabili da 3 o 5 litri, dotati di riduttore integrato e flussimetro, ritenendo inappropriato l’uso di bombole monouso nella gestione del soccorso a vittime di incidente in acqua.

In termini pratici, una dotazione corretta dovrebbe consentire l’erogazione di ossigeno ad alti flussi, l’utilizzo di maschere con reservoir e il collegamento al pallone autoespandibile per la ventilazione assistita. Il documento indica come attrezzatura idonea una bombola ricaricabile da 5 litri a 200 atmosfere, oppure due bombole da 3 litri a 200 atmosfere, insieme a cannule, pallone autoespandibile, maschere, fruste di collegamento e maschere con reservoir.

L’ordinanza balneare indica il minimo, non esaurisce la responsabilità del titolare

Un altro equivoco pericoloso è pensare che il rispetto letterale dell’ordinanza balneare metta automaticamente al riparo da ogni responsabilità. Le ordinanze rappresentano certamente un riferimento fondamentale, ma non possono essere considerate l’unica fonte degli obblighi in materia di sicurezza.

Il quadro regolamentare italiano sulle dotazioni di primo soccorso in ambito balneare è disomogeneo: in alcuni territori intervengono Regioni e Comuni, in altri le Capitanerie di Porto; le dotazioni richieste non sono sempre uniformi e talvolta risultano formulate in modo poco coerente rispetto alle esigenze operative reali. Proprio per questo, il titolare dello stabilimento non dovrebbe limitarsi a chiedersi “cosa prevede l’ordinanza?”, ma anche “quali rischi sono presenti nella mia attività e quali presidi sono necessari per gestirli in modo efficace?”.

Il Decreto legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro di adottare provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza, tenendo conto della natura dell’attività, delle dimensioni dell’azienda e delle persone presenti nei luoghi di lavoro.

Nel caso di uno stabilimento balneare, il rischio di annegamento, malore in acqua, trauma, colpo di calore o insufficienza respiratoria non è astratto: è direttamente connesso all’attività svolta. Per questo il Documento di Valutazione dei Rischi dovrebbe includere anche la gestione dell’ossigeno medicale, le modalità di conservazione, controllo, utilizzo, manutenzione e ripristino della bombola, oltre alla formazione degli addetti.

Formazione: il BLS non basta se manca l’addestramento all’ossigeno

La circolare del Ministero della Salute del 2012 sulla somministrazione di ossigeno in emergenza consente al personale non medico di somministrare ossigeno in situazioni di emergenza senza incorrere nell’esercizio abusivo della professione medica, purché si tratti di figure stabilmente presenti nei luoghi a rischio, come bagnini, istruttori subacquei o capitani di imbarcazioni per immersioni, e purché sia previsto un addestramento di primo soccorso idoneo ad agire in modo rapido ed efficace.

Questo significa che la formazione non può essere ridotta a un attestato generico. Il personale deve saper riconoscere quando utilizzare l’ossigeno, scegliere il presidio corretto, impostare il flusso adeguato, collegare una maschera con reservoir, assistere la ventilazione con pallone autoespandibile, utilizzare il saturimetro e conoscere i limiti della saturimetria in pazienti freddi, ipoperfusi o in condizioni critiche.

La formazione deve includere anche la sicurezza: gestione della bombola, rischio di incendio, controllo del manometro, verifica delle scadenze, conservazione, tracciabilità, ripristino dopo l’utilizzo e integrazione delle procedure nel piano di emergenza dello stabilimento.

La responsabilità del titolare: dotazioni, procedure e controllo

Il titolare dello stabilimento balneare ha un ruolo organizzativo decisivo. Non deve necessariamente eseguire materialmente il soccorso, ma deve creare le condizioni perché il soccorso possa essere eseguito in modo corretto.

In concreto, questo significa:

  • dotarsi di ossigeno medicale idoneo e legalmente approvvigionato;
  • scegliere bombole con autonomia e flussi adeguati alle emergenze respiratorie;
  • disporre di maschere, pallone autoespandibile, reservoir, cannule e saturimetro;
  • garantire che il personale addetto al salvataggio sia formato all’utilizzo dei presidi;
  • inserire procedure e responsabilità nel DVR;
  • controllare periodicamente efficienza, scadenze, pressione residua e accessibilità dei dispositivi;
  • assicurare il ripristino immediato della bombola dopo utilizzo o scadenza.

Il documento legale allegato sintetizza gli obblighi in modo chiaro: prescrizione medica per l’acquisto di ossigeno medicale, formazione adeguata del personale, somministrazione dell’ossigeno quando opportuno e necessario, ricarica tramite farmacia, disponibilità del saturimetro e DVR comprensivo delle informazioni relative all’uso dell’ossigeno medicale.

Il mancato rispetto di questi elementi non è solo una criticità organizzativa. In caso di lesioni gravi o morte, potrebbe diventare oggetto di valutazione giuridica, soprattutto se venisse ipotizzato un nesso tra carenza di presidi, mancato utilizzo dell’ossigeno, formazione insufficiente e peggioramento dell’esito per la vittima.

La sicurezza non si improvvisa il giorno dell’emergenza

L’emergenza in mare è un evento rapido, caotico e spesso drammatico. Quando una persona viene recuperata dall’acqua in difficoltà respiratoria, ogni minuto pesa. In quel momento non c’è spazio per cercare una bombola scarica, scoprire che manca il flussimetro, non sapere quale maschera utilizzare o attendere che arrivi qualcuno “più esperto”.

La sicurezza balneare moderna richiede un cambio di mentalità: l’assistente bagnanti deve essere considerato un vero primo soccorritore professionale dell’ambiente acquatico, e il titolare dello stabilimento deve assumersi la responsabilità di fornirgli strumenti, formazione e procedure coerenti con questo ruolo.

L’ossigeno medicale non è un elemento accessorio della postazione di salvataggio. È un presidio salvavita. Ma lo è solo se è corretto, disponibile, funzionante, integrato in un piano di emergenza e utilizzato da personale addestrato.

Nascondersi dietro la frase “abbiamo sempre fatto così” o “l’ordinanza non lo prevede espressamente” non è più sufficiente. La sicurezza reale non coincide con il minimo formale. Coincide con la capacità di prevenire, riconoscere e trattare tempestivamente un’emergenza, prima che diventi irreversibile.

In ambito balneare, dotarsi di ossigeno medicale idoneo e formare correttamente il personale non dovrebbe essere visto come un costo, ma come una scelta di responsabilità: verso i clienti, verso gli assistenti bagnanti e verso la stessa struttura che, in caso di emergenza, dovrà dimostrare non solo di essere “in regola”, ma di aver fatto tutto il possibile per salvare una vita. La Salvamento Academy offre le proprie competenze al servizio del settore balneare per tutto ciò che riguarda l’emergenza sanitaria in ambito acquatico, dalla formazione al primo soccorso, alla vendita dei defibrillatori, al noleggio delle bombole di ossigeno, fino alla consulenza per la valutazione e analisi dei rischi.

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