Già nel 2024, sulle pagine di Mondo Balneare, avevo espresso forti perplessità sul Decreto ministeriale 85/2024, denunciando il rischio concreto che la riforma della formazione degli assistenti bagnanti si traducesse in una concentrazione di potere tecnico e operativo a favore della Federazione Italiana Nuoto, tanto che ne aveva anche parlato la nota trasmissione Report di RAI 3. In quell’analisi, la critica principale riguardava l’obbligo di impiegare figure in possesso della qualifica di “allenatore di nuoto per salvamento” secondo il sistema SNaQ del CONI, requisito che appariva più coerente con logiche federali e sportive che con la reale natura professionale e operativa dell’attività di salvamento acquatico.
Il suddetto Decreto ministeriale che in teoria doveva liberalizzare il mercato della formazione dell’assistente bagnante venne presentato ed elogiato da molti “esperti”, come la svolta epocale per la formazione degli assistenti bagnanti, la narrazione dominante parlava di standard più elevati, maggiore qualità e finalmente un sistema uniforme. Eppure, già allora, era evidente che sotto la superficie della riforma si celavano criticità profonde. Non si trattava di resistenze al cambiamento o di difese corporative, ma di nodi strutturali che oggi la recente sentenza del TAR Lazio su ricorso presentato dalla SNS ha reso impossibile ignorare
Tra i passaggi più emblematici di quella stagione di entusiasmo normativo merita di essere ricordato il dibattito mediatico che accompagnò il decreto. In particolare, l’articolo pubblicato su Mondo Balneare sulla “corretta preparazione atletica dell’assistente bagnanti” elevava la figura dell’allenatore di nuoto SNaQ a perno imprescindibile della formazione. Il messaggio era chiaro: senza quella qualifica tecnica, la qualità dell’addestramento e la sicurezza dell’operatore sarebbero state compromesse.
Oggi quella impostazione appare clamorosamente smentita. Il TAR non ha semplicemente corretto un dettaglio regolatorio, ma ha demolito l’assunto di fondo, evidenziando come l’imposizione esclusiva di una qualifica di derivazione sportiva non fosse né adeguatamente motivata né proporzionata rispetto agli obiettivi dichiarati. Ciò che nel dibattito tecnico-editoriale veniva presentato come requisito essenziale è stato qualificato, in sede giurisdizionale, come un vincolo idoneo a produrre effetti distorsivi e anticoncorrenziali.
Il problema, del resto, era sotto gli occhi di tutti. Trasferire meccanicamente una logica federale e sportiva in un ambito che ha natura professionale e impatto diretto sulla sicurezza pubblica rappresentava un’operazione concettualmente fragile. L’assistente bagnanti non è un atleta, e la formazione di un operatore di soccorso non può essere ridotta a una questione di preparazione natatoria o di appartenenza a un circuito tecnico specifico.
Ma le incongruenze del decreto non si fermavano qui. Tra le disposizioni più difficili da giustificare resta la preclusione ai corsi per gli aspiranti assistenti bagnanti ultracinquantenni. Una scelta che continua a sollevare interrogativi tanto sul piano logico quanto su quello giuridico. Se la normativa stabilisce parametri oggettivi di idoneità fisica e competenze tecniche, appare francamente incomprensibile per quale motivo debba intervenire un limite anagrafico rigido.
L’età, soprattutto in ambito acquatico, non è un indicatore affidabile delle capacità operative. Il mondo del nuoto master dimostra quotidianamente come atleti maturi possano esprimere prestazioni, resistenza e controllo tecnico spesso superiori a quelli di soggetti anagraficamente più giovani. In questo contesto, la discriminazione per fascia di età assume i contorni di una rigidità normativa che fatica a trovare una reale giustificazione tecnica.
La sentenza del TAR, pur intervenendo in modo incisivo, non chiude tuttavia la partita. Chi conosce le dinamiche del settore sa bene che difficilmente la Federazione Italiana Nuoto accetterà passivamente gli effetti della pronuncia. Il precedente storico di cui sono stato direttamente protagonista con la Salvamento Academy suggerisce uno scenario diverso, nel quale è più che plausibile attendersi un nuovo ricorso dinanzi al Consiglio di Stato. Una prospettiva che rischia di prolungare ulteriormente l’incertezza normativa, lasciando operatori e imprese in una zona grigia pericolosamente instabile.
In questo contesto, il vero nodo resta irrisolto: quale modello può garantire standard elevati senza scivolare in logiche escludenti o in regolazioni contraddittorie. Una possibile via d’uscita esiste ed è sotto gli occhi di tutti. Il sistema della patente nautica a mio personale parere rappresenta un esempio di equilibrio tra libertà formativa e rigore certificativo. Chiunque può presentarsi all’esame presso la Guardia Costiera e scegliere come prepararsi, in autonomia o con il supporto di strutture e professionisti. L’autorità pubblica non impone un unico percorso, ma valuta le competenze effettive.
Un’impostazione simile, applicata alla formazione degli assistenti bagnanti, consentirebbe di spostare il baricentro dalla struttura organizzativa alla performance reale. Sarebbe la commissione dell’autorità competente a certificare l’idoneità, non l’appartenenza a un modello tecnico predefinito. Un sistema più aperto, più equo e probabilmente più aderente alle esigenze operative del settore.
Il paradosso attuale, invece, è difficilmente ignorabile. A seguito dell’annullamento delle disposizioni più controverse, il decreto si trova privo di requisiti e una figura chiaramente definita come docente di riferimento. Questo scenario apre a una potenziale proliferazione di soggetti formatori, con concreta possibilità che qualsiasi ente no profit possa inoltrare domanda di accreditamento. Una dinamica che rischia di trasformare il Comando Generale della Guardia Costiera nel perno di un sistema amministrativamente ingestibile.
Il risultato finale è un quadro normativo fragile, instabile e privo di una reale architettura di lungo periodo. E come spesso accade, a pagare il prezzo più alto non saranno le istituzioni o le organizzazioni coinvolte nel contenzioso, ma il settore balneare e gli utenti finali. Se la scorsa estate la carenza di assistenti bagnanti ha già rappresentato una difficoltà significativa per molte strutture, la prossima stagione rischia di trasformarsi in una vera e propria emergenza. Perché mentre il legislatore, le federazioni e i tribunali discutono di qualifiche, requisiti e modelli regolatori, sulle spiagge resta una domanda concreta e immediata: chi garantirà la sicurezza dei bagnanti?
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