In riferimento all’articolo pubblicato su Mondo Balneare il 4 febbraio, dal titolo “Salvamento, Tar Lazio annulla “vincolo Coni” per corsi bagnini“, che riportava un comunicato stampa della Fisa recante la notizia della sentenza Tar che ha annullato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 maggio 2024, n. 85, (“Regolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 giugno 2024 n. 149, riceviamo e pubblichiamo di seguito una precisazione dell’avvocato Fabrizio Perla, nella qualità di difensore della Società Nazionale Salvamento.
“Mi corre l’obbligo di precisare che detta sentenza (TAR Lazio III Sezione n. 2110 pubblicata il 03.02.2026) è stata resa nel giudizio R.G. 9759/2024 proposto UNICAMENTE da Società Nazionale Salvamento, e nel quale le altre parti sono presenti (quali controinteressati) in quanto evocate in giudizio proprio da SNS. Nell’evidenziare l’importanza e la rilevanza di detta pronuncia, che ha annullato tutte le norme del Regolamento approvato con il D.M. 85/2024, nella parte in cui subordina l’autorizzazione ministeriale all’impiego, nei corsi di formazione e nelle commissioni d’esame, di tecnici sportivi in possesso di abilitazione rilasciata secondo il Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ) del CONI, producendo in concreto un effetto anti-concorrenziale, determinando l’impossibilità, per gli enti storicamente accreditati diversi dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN), di proseguire autonomamente le proprie attività, evidenzio che appare corretto affermare che non vi è alcun ricorso “di FISA e Società nazionale Salvamento” essendo detta iniziativa giudiziaria esclusivamente di quest’ultima”.
“Quanto al merito, approfitto per chiarire, che ritenendo che le disposizioni di cui agli artt. 4, 12 e 16 del D.M. n. 85, pur formalmente generali, si traducano in un requisito tecnico-professionale che solo la FIN è in grado di garantire, essendo l’unica federazione riconosciuta dal CONI ai fini del rilascio della qualifica di allenatore di nuoto per salvamento, costringendo gli altri enti operanti nel settore – SNS compresa – ad avvalersi, per la conduzione dei corsi e per la validità degli esami, di personale tecnico proveniente da un soggetto concorrente diretto, con conseguente perdita di autonomia didattica e operativa, nonché dipendenza funzionale da un operatore privato accreditato in posizione dominante, il TAR ha disposto l’annullamento di tutte le disposizioni del D.M. n. 85/2024. che introducono detti vincoli ingiustificati irragionevoli e non proporzionati rispetto alle finalità dichiarate di tutela dell’interesse pubblico”.
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