Opinioni

Concessioni balneari, i Comuni non possono procedere coi bandi di gara

Nonostante la bocciatura della proroga di un anno disposta dal Consiglio di Stato, la pubblica amministrazione deve attendere un intervento risolutivo del parlamento

Sono passati pochi giorni dall’entrata in vigore della legge n. 14 del 24 febbraio 2023, di conversione del decreto legge cosiddetto “milleproproghe”, che già i giudici del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2192 del 1° marzo scorso, sono intervenuti a sanzionare la legittimità della proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo disposta dal parlamento e a ribadire l’obbligo della disapplicazione da parte di tutti gli organi dello Stato. Nel mio precedente articolo avevo già avuto modo di chiarire che l’obbligo di disapplicazione incombe su tutte le articolazioni della pubblica amministrazione (in base alle sentenze del Consiglio di Stato a sezioni riunite n. 17 e 18 del 9 novembre 2021) e quindi anche sui dirigenti e funzionari che nell’ambito delle amministrazioni comunali sono tenuti, in virtù delle deleghe conferite dallo Stato con il federalismo demaniale, a dover assumere improvvide decisioni nel breve periodo. Non solo, ma eravamo già giunti alla conclusione che la nuova norma, nel disporre una proroga automatica delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo, presentava gli stessi profili di illegittimità della precedente disposizione (legge 145/2018) contenente la proroga delle concessioni al 31 dicembre 2033, alla luce delle lapidarie statuizioni contenute nella citata sentenza emessa del Consiglio di Stato a sezioni riunite, alla quale lo stesso Palazzo Spada attribuisce carattere nomofilattico (ovvero di interpretazione giurisprudenziale univoca). Persino il presidente della Repubblica, nella nota di accompagnamento alla promulgazione della legge 14/2023, ha espresso le medesime considerazioni in ordine al contrasto della proroga con il diritto dell’Unione europea, giungendo persino a ipotizzare che dall’ineludibile obbligo di disapplicazione da parte della pubblica amministrazione possa conseguire una crescita del contenzioso giurisdizionale.

Se devono essere disapplicate le norme che comportano una proroga automatica delle concessioni demaniali, resta però in piedi la scadenza del 31 dicembre 2023 individuata dal Consiglio di Stato nella più volte citata sentenza adottata a sezioni riunite, per la conclusione delle procedure di selezione pubblica indette per l’assegnazione delle aree demaniali marittime libere. E non va dimenticata la possibilità di un ulteriore anno di tempo, contenuta all’articolo 3, comma 3 della legge 118/2022 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza”), in presenza di «ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva» e previa adozione di un provvedimento amministrativo adeguatamente motivato. A questo proposito bisogna dire che l’architettura giuridica contenuta nella legge 118/2022 si presenta come ben strutturata, nel senso che alla determinazione del termine di scadenza delle concessioni, si accompagna la previsione di un decreto delegato al quale è demandato il compito di definire le modalità di svolgimento delle procedure selettive, sulla base degli stessi principi contenuti nella legge delega, unitamente alla disciplina di altri istituti giuridici, primo fra tutti il diritto all’indennizzo degli investimenti effettuati.

Ritornando all’obbligo di disapplicazione, è vero che questo si traduce nel considerare come tanquam non esset le norme in contrasto con le direttive self executing dell’Unione europea; però è anche vero che per quanto riguarda il facere, agli uffici della pubblica amministrazione competenti all’indizione delle procedure a evidenza pubblica, in assenza del decreto delegato che definisca criteri, modalità e parametri di riferimento, sembrerebbe preclusa la possibilità a procedere, anche solo per quanto riguarda la predisposizione degli atti prodromici alla pubblicazione dei bandi di gara. Su questo punto si ricordi, per inciso, che lo stesso Consiglio di Stato, già con la sentenza n. 7837 del 9 dicembre 2020, aveva escluso che per le fattispecie in argomento trovasse applicazione il Codice dei contratti pubblici. Quindi, se da un lato è giuridicamente condivisibile l’assunto secondo cui gli enti locali non possono essere chiamati a rispondere delle inadempienze del governo centrale, dall’altro è pure vero che pesa sulla testa degli stessi enti locali la “spada di Damocle” del predetto termine del 31 dicembre 2023.

In questo contesto è significativo osservare come la legge 14/2023, tra le varie proroghe, non abbia incluso anche il termine, peraltro già scaduto il 22 febbraio 2023, per l’emanazione de decreto legislativo di attuazione della delega, anche se sembra evidente che il governo centrale sia orientato verso soluzioni alternative rispetto a quanto disposto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Arrivati a questo punto del ragionamento, è impressione dello scrivente che la recente sentenza del Consiglio di Stato non sposti, per gli enti locali, i termini già piuttosto complicati della questione e che, di conseguenza, si rafforzi la conclusione a cui eravamo pervenuti nel precedente articolo, ovvero che ragioni di buon senso ci spingano a ritenere che, prima di ogni azione procedimentale, sia prudente attendere almeno le ulteriori risoluzioni che il parlamento dovrà adottare a seguito dei rilievi del Quirinale, con la speranza che dai prossimi provvedimenti legislativi emerga un quadro giuridico che vada nel senso di una maggiore certezza per tutti gli operatori del settore, nessuno escluso.

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Michele Parenti

Michele Parenti è segretario generale e dirigente del servizio demanio al Comune di Camaiore.