È stato pubblicato solo ieri sera, all’ultimo minuto, il testo ufficiale del dpcm che dispone la riapertura delle attività economiche a partire da oggi. Tra queste ci sono gli stabilimenti balneari, come avevamo preannunciato ieri mattina.
L’articolo 1 comma mm) del decreto regolamenta le norme da seguire negli stabilimenti balneari al fine di evitare il rischio di contagio da coronavirus, che finora ha determinato l’obbligo di chiusura di tutti i locali pubblici. In sostanza, il provvedimento impone di applicare le linee guida varate venerdì sera dalla Conferenza delle Regioni con il benestare di Palazzo Chigi. Le singole regioni hanno comunque la facoltà di ritardare l’apertura degli stabilimenti balneari (come ha già fatto l’Emilia-Romagna, prorogandola al 25 maggio, o le Marche al 29 maggio) e di istituire, tramite specifiche ordinanze, delle misure di sicurezza più restrittive rispetto alle linee guida nazionali (al momento le uniche regioni che hanno già varato un’ordinanza in merito sono Marche, Emilia-Romagna, Abruzzo, Liguria, Puglia e Basilicata; in assenza di specifiche normative regionali, sono valide le indicazioni nazionali). Inoltre, essendo arrivate all’ultimo le indicazioni sul distanziamento degli ombrelloni (la cui collocazione richiede qualche giorno di lavoro) e su altri adempimenti straordinari da rispettare, è probabile che alcuni stabilimenti balneari, nonostante la facoltà di aprire, si prendano qualche giorno in più per farsi trovare pronti a tutti gli effetti (anche perché fino al 3 giugno continueranno a essere proibiti gli spostamenti fra regioni, dunque i flussi turistici di maggio saranno piuttosto ridotti).
Questo il passaggio del dpcm nazionale approvato ieri sera in merito agli stabilimenti balneari. Il testo integrale è disponibile sul sito del governo.
«Le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee
a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
- l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;
- l’accesso dei fornitori esterni;
- le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
- la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
- le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
- le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
- le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari;
- le spiagge di libero accesso»
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