Con l’avvicinarsi della stagione balneare 2026, i Tribunali Amministrativi Regionali mostrano segnali sempre più netti sul fronte delle concessioni demaniali marittime, soprattutto in relazione all’obbligo per i Comuni di avviare le procedure di gara e di condurle a conclusione in tempi compatibili con l’apertura della stagione. In questo scenario, si segnalano in particolare diverse pronunce del TAR Liguria e del TAR Abruzzo, che nei primi mesi del 2026 hanno censurato le proroghe generalizzate delle concessioni in essere, imponendo alle amministrazioni comunali di procedere senza ulteriori rinvii all’indizione delle gare balneari, così da assicurare l’assegnazione dei titoli entro l’inizio dell’attività balneare.
Le pronunce del TAR Liguria e del TAR Abruzzo: conclusione gare entro maggio e giugno 2026
Il 2 febbraio 2026 il TAR Liguria è tornato sul tema con tre sentenze – nn. 111, 112 e 113 – che si collocano nel solco dell’orientamento ormai consolidato in materia di concessioni demaniali marittime. Le decisioni ribadiscono, da un lato, l’illegittimità delle proroghe accordate dai Comuni e, dall’altro, la perdurante scadenza dei titoli concessori, con la conseguente necessità di procedere senza ritardi all’avvio delle gare per il nuovo affidamento.
Le pronunce riguardano i Comuni di Pietra Ligure, Sarzana e Laigueglia, accomunati dall’aver adottato provvedimenti che, pur formalmente qualificati come proroghe tecniche, sono stati ricondotti dal TAR alla categoria delle proroghe generalizzate. Secondo il giudice amministrativo, infatti, non ci si trovava di fronte a misure temporanee e strettamente funzionali alla chiusura di procedure già avviate, bensì a rinvii generalizzati della messa a gara delle concessioni che, in quanto tali, non sono compatibili con il diritto Unionale della Direttiva Bolkestein e della L. 118/2022.
In tutti e tre i casi, le amministrazioni avevano prima esteso al 31 dicembre 2024 le concessioni scadute nel 2023 e, successivamente, disposto un ulteriore differimento fino al 30 settembre 2027, richiamando l’art. 3, comma 3, della legge n. 118/2022. Le “proroghe” venivano poi motivate dai Comuni sulla base di un’impossibilità oggettiva di indire tempestivamente le gare, collegata sia alla mancata adozione del progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali, ritenuto atto preliminare alla selezione, sia all’assenza dei criteri per la determinazione degli indennizzi spettanti ai concessionari uscenti.
Tuttavia, ad avviso del TAR, la motivazione addotta dagli enti civici non poteva giustificare il mancato avvio delle procedure. Il TAR Liguria chiarisce infatti che la proroga tecnica costituisce un istituto eccezionale, ammissibile solo quando la procedura selettiva sia stata già avviata e sopravvenga, in un momento successivo, un impedimento oggettivo e imprevedibile tale da impedirne la conclusione nei tempi previsti. Non può invece essere utilizzata per giustificare il mancato avvio delle gare o per rinviare, in via generalizzata, il confronto concorrenziale.
Di parere non diverso è stato il TAR Abruzzo che, con l’ordinanza n. 9 del 20 gennaio 2026, si è espresso su una vicenda nata dal comune di Vasto. Il Comune aveva deciso di rinviare l’avvio delle gare per le concessioni demaniali marittime, subordinandolo all’approvazione degli strumenti di pianificazione e, comunque, spostandone l’orizzonte al 30 settembre 2027. In sostanza, aveva ritenuto che l’assenza di un quadro pianificatorio definito impedisse di procedere immediatamente alla messa a gara delle aree. Il TAR ha però escluso che tali elementi potessero giustificare un rinvio, affermando che il Comune dovesse procedere senza indugio all’indizione delle gare. Da qui l’ordine di attivare le procedure entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Fin qui, nulla di realmente innovativo: l’obbligo di indire le gare era già emerso con sufficiente chiarezza nella giurisprudenza amministrativa, e il TAR Abruzzo, in effetti, si limita a ribadire e confermare un orientamento ormai consolidato. La reale portata delle pronunce esaminate, e in particolare delle sentenze del TAR Liguria, si coglie però in un ulteriore passaggio, ben più significativo. Il giudice ligure, infatti, non si limita ad affermare l’obbligo di avviare le procedure selettive, ma ritiene necessario che esse siano concluse entro una certa data e comunque in tempo utile per la stagione balneare 2026, così da rendere effettivo il nuovo affidamento già a partire dall’imminente stagione.
Tuttavia, non può ritenersi affatto scontato che i giudici amministrativi siano destinati a pervenire alle medesime decisioni anche per gli altri comuni costieri. Su questo punto, infatti, occorre sempre misurarsi con il dato normativo: allo stato, la legge impone certamente un obbligo di indizione delle gare rispetto alle concessioni scadute, ma non prevede espressamente anche un obbligo di concludere le stesse entro la stagione balneare 2026. Ne consegue che l’approdo del TAR Liguria si espone, così, a margini di discussione proprio nella misura in cui sembra ricavare dal quadro normativo attuale un vincolo temporale non realmente presente nella L. 118/2022.
La disciplina delle proroghe
Per comprendere appieno le sentenze sopra richiamate, è necessario soffermarsi, in via preliminare, sulla disciplina delle proroghe. Sul versante interno, il punto di riferimento resta l’art. 3 della legge n. 118/2022, come modificato dal decreto-legge n. 131/2024, convertito nella legge n. 166/2024. Nel quadro oggi vigente, la prosecuzione dell’efficacia delle concessioni demaniali marittime è prevista fino al 30 settembre 2027; ove ricorrano ragioni oggettive che impediscano la conclusione della procedura selettiva entro tale data, l’autorità competente può disporre, con atto motivato, un ulteriore differimento, ma solo per il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2028. La disciplina prevede inoltre che l’ente concedente debba avviare la procedura di affidamento almeno sei mesi prima della scadenza del titolo e, in sede di prima applicazione, comunque entro il 30 giugno 2027.
Questa, però, rappresenta soltanto la cornice normativa interna e non esaurisce il problema. La materia, infatti, continua a essere fortemente incisa dal diritto unionale. Invero, è stata più volte affermata l’incompatibilità con il diritto dell’Unione delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime, con la conseguenza che le proroghe disposte in virtù del diritto interno si pongono in contrasto con l’ordinamento europeo e, come tali, devono essere disapplicate.
È proprio alla luce di questo intreccio tra disciplina interna e diritto unionale che va letta la distinzione tra proroghe generalizzate e proroghe tecniche, distinzione che il TAR Liguria ha ricostruito con particolare nettezza nelle vicende di Sarzana, Pietra Ligure e Laigueglia. Le prime si realizzano quando l’amministrazione estende in modo indifferenziato l’efficacia di una pluralità di concessioni, rinviando in blocco la messa a gara dei titoli e mantenendo fermo l’assetto esistente; ed è proprio per questo che esse risultano incompatibili con il sistema. Le seconde, invece, possono essere ammesse solo in via eccezionale, come strumenti temporanei e strettamente serventi alla conclusione di una procedura comparativa già avviata. Non possono, invece, essere utilizzate per giustificare il mancato avvio delle gare, né per giustificare scelte amministrative di mero rinvio.
Conclusioni
Più che singole pronunce isolate, quelle dei primi mesi del 2026 restituiscono l’immagine di un orientamento ormai consolidato: la giurisprudenza amministrativa mostra, infatti, di non voler più tollerare che l’apertura al mercato resti sospesa dietro formule provvisorie destinate a perpetuare, di fatto, l’assetto esistente.
Il punto non è soltanto che le gare debbano essere indette. Questo, in larga misura, era già acquisito. Il vero salto che emerge dalle decisioni più recenti è un altro: la stagione balneare 2026 diventa il parametro con il quale valutare la legittimità dell’operato dei Comuni, obbligati a indire le gare in maniera tale da garantire la piena attivazione delle concessioni sul territorio per la prossima stagione balneare, nella tutela dei diritti di operatori economici ed utenti.
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