L’estensione delle concessioni balneari al 2033 va applicata perché rappresenta un adeguato ammortamento degli investimenti effettuati dallo stabilimento balneare. È la tesi dell’ultimo ricorso accolto dal Tar Puglia nel dare per l’ennesima volta torto al Comune di Lecce, che non ha applicato l’estensione delle concessioni balneari al 2033 proponendo al suo posto una proroga tecnica di tre anni.
Con una nuova sentenza emessa lunedì scorso, la n. 268 del 15 febbraio 2021, il presidente del tribunale amministrativo di Lecce Antonio Pasca, oltre a richiamare gli innovativi principi già espressi in altre precedenti pronunce sulla natura “non auto-esecutiva” della direttiva Bolkestein, ha di fatto legittimato l’estensione al 2033 anche in quanto indennizzo che di fatto integra la valutazione “caso per caso” prevista dalla sentenza della Corte di giustizia europea “Promoimpresa” del 14 luglio 2016. Infatti, al contrario delle altre precedenti pronunce che riguardavano strutture balneari di facile rimozione, in questo caso il contenzioso riguardava il Lido York di San Cataldo, rinomato stabilimento con importanti immobili in muratura.
Il titolare del Lido York, difeso dall’avvocato Bartolo Ravenna, aveva presentato ricorso contro la determina dirigenziale con cui il Comune di Lecce aveva respinto le istanze di estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033 e offerto come contro-proposta a ogni singolo concessionario due opzioni: la prima era la possibilità di avvalersi dell’articolo 182 comma 2 della legge 77/2020 (che, attraverso il pagamento anticipato del canone demaniale per l’anno 2021, avrebbe permesso di utilizzare l’area fino al 2033), ma in tal caso il Comune non avrebbe rilasciato il titolo edilizio, che dunque sarebbe scaduto il 31 dicembre 2020; mentre la seconda possibilità proponeva di avvalersi di una “proroga tecnica” di tre anni, col Comune che in tal caso avrebbe rilasciato il titolo edilizio, ma a patto che il concessionario rinunciasse espressamente a utilizzare l’area al termine del 2033. Una specie di “aut aut” a cui i 21 imprenditori balneari leccesi non si sono piegati, presentando quasi tutti ricorso al Tar che li sta accogliendo uno dopo l’altro.
Nelle precedenti undici sentenze, di cui abbiamo già parlato su Mondo Balneare, il Tar Lecce aveva affermato un principio molto innovativo: in sostanza, la direttiva Bolkestein non è auto-esecutiva e pertanto un Comune non ha il diritto di disapplicare una legge italiana valida e in vigore (la 145/2018, che dispone l’estensione delle concessioni fino al 2033) e di applicare al suo posto i principi espressi dalla direttiva europea, che ha bisogno di una norma statale di recepimento ad oggi inesistente; e finché non ci sarà, la 145/2018 resta l’unica legge in materia da applicare. Il ricorso del Lido York su cui il Tar Lecce si è espresso ieri, invece, aveva un elemento diverso rispetto agli altri: l’avvocato difensore Bartolo Ravenna, infatti, ha chiesto il riconoscimento dell’estensione al 2033 in quanto rappresenterebbe un adeguato indennizzo per gli investimenti realizzati dal concessionario ricorrente.
Nello specifico, i beni in muratura del Lido York sono stati realizzati negli anni ’30 dalla famiglia Prete, tuttora concessionaria della spiaggia, e sono stati ristrutturati di recente con un importante investimento che la perizia tecnico-economica allegata al ricorso ha dimostrato non essere stato ancora ammortizzato. Gli immobili a uso bar, ristorante, servizi igienici e piscina sono stati oggetto di lavori per circa 500.000 euro sulla base della legittima aspettativa che l’estensione al 2033 disposta dalla legge italiana venisse applicata, e su questo si è basata la tesi del ricorso accolto dal Tar Lecce, che nella sua sentenza di trenta pagine ha ampiamente ripreso le precedenti pronunce in merito.
Per approfondire
- Scarica la sentenza n. 268/2021 del Tar Lecce »
(pdf, 30 pagine)
© RIPRODUZIONE RISERVATA