La Corte costituzionale, con l’ultima sentenza in materia di concessioni demaniali (la numero 10 del 29 gennaio 2021), non ha fatto altro che ribadire il proprio costante orientamento che attribuisce allo Stato nazionale la competenza esclusiva per disciplinare il settore. La Consulta non ha contestato la nazionale di riordino n. 145/2018.
Sia l’Avvocatura di Stato che la stessa Corte hanno annullato la legge regionale della Calabria proprio in riferimento a quanto previsto e stabilito dall’articolo 1 commi 677 e seguenti della legge n. 145/2018. L’Avvocatura dello Stato, infatti, aveva impugnato la legge calabrese perché «la materia è oggi regolata a livello statale dall’art. 1, commi da 675 a 685, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), che ha imposto una generale revisione del sistema delle concessioni marittime secondo modalità e termini da adottarsi con decreto del presidente del consiglio dei ministri, demandando a un successivo dpcm la fissazione dei principi e dei criteri tecnici dell’assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime».
La Corte costituzionale non contesta la legge n. 145/2018, ma proprio sulla stessa fonda la dichiarazione della illegittimità della legge calabrese. Osserva infatti la Consulta che «la circostanza, rilevata dalla difesa regionale, che la stessa disciplina statale più recente abbia previsto, nelle more della revisione del sistema delle concessioni marittime da parte di un dpcm, il prolungamento della durata delle concessioni esistenti al 30 dicembre 2018 per quindici anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, non può d’altra parte legittimare le Regioni a dettare discipline che a essa si sovrappongano, in un ambito riservato alla competenza esclusiva dello Stato».
Pertanto non si è in presenza di nessuna “bocciatura” della legge 145/2018 ma, al contrario, vi è il riconoscimento della sua validità per effettuare il riordino del settore.
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