In merito all’articolo “Balneari, Consiglio di Stato parla di gare su nuove concessioni” pubblicato oggi da Mondo Balneare, a commento del mio contributo intitolato “Bolkestein e concessioni balneari, Consiglio di Stato ribadisce necessità di gare“, mi preme sottolineare che, come si evince dal punto 9.2. della sentenza 1416/2021 (di seguito riportato per esteso, a beneficio di quanti non lo hanno letto), questa non riguarda affatto “solo” le “nuove concessioni”, ma anche la variazione delle concessioni già rilasciate e le proroghe automatiche.
«9.2. Come ha già avuto modo di rilevare il Consiglio di Stato in un caso del tutto analogo relativo al Comune di Porto Cesareo, quest’ultimo ha fatto corretta applicazione dell’art. 8 della legge regionale n. 17/2015, la quale prevede che il rilascio e la variazione della concessione debbano avvenire nel rispetto, tra gli altri, delle direttive comunitarie in materia, sulla scorta delle sentenze della Corte di Giustizia, con sentenza 14 luglio 2016, cause C-458/14 e C-67/15 sul contrasto con l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 e con l’art. 49 TFUE, relativi ai servizi nel mercato interno e sull’invalidità di norme nazionali che prevedano proroghe automatiche in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati (cfr. Cons Stato, sez. V, 11 giugno 2019, n. 3912)».
Di conseguenza, il richiamo agli istituti della “variazione” e della “proroga” deve ritenersi tutt’altro che “errato” e “fuorviante”.
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