«Assobalneari Italia – Federturismo Confindustria sostiene con forza un solo emendamento tra i tanti presentati al “decreto rilancio” in materia di demanio marittimo: si tratta di quello firmato da Deborah Bergamini e da altri esponenti di Forza Italia per l’estensione delle concessioni». Lo afferma Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari-Confindustria, precisando che il testo dell’emendamento «è sostenuto anche da Assomarinas e Assitai», le associazioni che rappresentano rispettivamente i titolari di porti turistici e dei campeggi in seno a Confindustria.
«Tutti gli emendamenti presentati al “decreto rilancio” in materia di concessioni balneari sono importanti – prosegue Licordari – ma vista la notoria difficoltà di ottenere l’approvazione di misure a nostro favore, preferiamo concentrare le energie su un solo testo, che abbiamo elaborato in collaborazione con il Sib-Confcommercio e poi abbiamo sottoposto all’attenzione del senatore Maurizio Gasparri, esponente politico tra i più attenti alla questione balneare. Essendo il decreto rilancio all’esame della Camera, il senatore Gasparri lo ha a sua volta trasmesso ai deputati di Forza Italia, che lo hanno presentato con la prima firma dell’onorevole Bergamini, e sta continuando a lavorare per un accordo tra tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, dialogando in particolare con il ministro del turismo Dario Franceschini. Auspichiamo di arrivare all’approvazione di questa proposta senza ostacoli da parte della maggioranza».
Questo il testo dell’emendamento, firmato dai deputati di Forza Italia Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D’Ettore, D’Attis, Pella, Russo, che vuole andare a modificare l’articolo 182 del “decreto rilancio” nel passaggio sulla norma che conferma l’estensione al 2033 già disposta dalla legge 145/2018.
Art.182 – Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico
2. In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall’emergenza da COVID-19 nonché dell’esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l’attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l’efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell’area e delle relative pertinenze è conseguenza dell’annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.
EMENDAMENTO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ferma la validità di quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall’articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di un rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire riguardo a tali beni i procedimenti amministrativi per la devoluzione di cui all’articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per il rilascio o l’assegnazione con pubblica evidenza delle aree oggetto di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. L’utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte degli operatori è confermato dietro pagamento del canone previsto in concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l’assegnazione a terzi dell’area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni di cui all’articolo 1, comma 251, punto 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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