Storica pronuncia del Tar che conferma la validità dell’estensione delle concessioni balneari fino al 31 dicembre 2033, annullando il clamoroso provvedimento del Comune di Castrignano del Capo che aveva revocato la proroga di 15 anni disposta dalla legge 145/2018. Con due sentenze pubblicate ieri, il tribunale amministrativo di Lecce (presidente e relatore Antonio Pasca) ha accolto i ricorsi delle società Solemare srl e Capo di Leuca srls, titolari del Lido Samarinda (difese dall’avvocato Danilo Lorenzo), e del Lido Azzurro sas (difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco Romano). Le due sentenze, di identico tenore, hanno annullato il provvedimento con il quale il dirigente del Comune di Castrignano del Capo aveva revocato l’estensione al 31 dicembre 2033 delle concessioni demaniali marittime nella frazione di Santa Maria di Leuca. La decisione di Castrignano del Capo, risalente allo scorso gennaio (vedi notizia »), aveva destato molto scalpore in quanto il funzionario comunale aveva prima disposto l’estensione al 2033 e poi, a distanza di cinque mesi, l’aveva revocata.
Nello specifico, il Comune di Castrignano del Capo aveva dapprima disposto la proroga delle concessioni balneari sino al 31 dicembre 2033 in applicazione dell’art. 1, comma 682 della legge n. 145/2018, ma poi aveva emesso un provvedimento di annullamento in autotutela della disposta proroga per presunto contrasto della normativa nazionale con i principi eurocomunitari. La decisione del funzionario era stata assunta in seguito a una circolare del Ministero delle infrastrutture diramata alle Autorità portuali, la quale aveva evidenziato la presunta illegittimità dell’estensione con il diritto europeo, ma le società interessate dalla revoca avevano presentato immediato ricorso al Tar Lecce. E ieri sono arrivate le attesissime sentenze, che oltre a salvaguardare i diritti dei concessionari balneari, hanno sostenuto alcuni principi fondamentali e di interesse nazionale.
Il giudice, infatti, ha evidenziato che «la norma nazionale risulta vincolante per la pubblica amministrazione e, nel caso in esame, per il dirigente comunale che sarà tenuto ad osservare la norma di legge interna e ad adottare provvedimenti conformi e coerenti con la norma di legge nazionale. […] La disapplicazione vincolata ed automatica disposta alle singole pubbliche amministrazioni determinerebbe una situazione caotica ed eterogenea, nonché caratterizzata in ipotesi di disparità di trattamento tra gli operatori a seconda del comune riferimento». Inoltre, le sentenze affermano che «risulterebbe del tutto illogico ritenere che il potere di disapplicazione della legge nazionale, attribuito prudentemente al Giudice dell’ordinamento interno e dall’ordinamento euro-unionale e supportato all’uopo dalla specifica attribuzione di poteri ad esso funzionali e prodromici, si ritenesse viceversa sic et simpliciter attribuito in via automatica e addirittura vincolata al dirigente comunale che non dispone della possibilità di ricorrere all’ausilio di tale facoltà». Lo stesso presidente Pasca, nelle sue motivazioni, afferma la necessità di applicare anche il principio del legittimo affidamento, affermando che «l’esercizio dell’autotutela non è stato supportato né da adeguata valutazione dell’interesse pubblico all’annullamento, né dalla valutazione del legittimo affidamento indotto nel titolare della concessione per effetto della norma nazionale».
I testi delle sentenze
- La sentenza sulla società Capo di Leuca srls (avvocato Lorenzo) »
- La sentenza sulla società Lido Azzurro sas (avvocati Maruotti e Romano) »
I commenti
«La materia trattata presenta elementi di novità assoluta a carattere nazionale e affronta, per la prima volta, il tema della proroga delle concessioni demaniali disposta dalla legge n. 145/2018», sottolinea l’avvocato Danilo Lorenzo nel commentare con soddisfazione la sentenza. «I giudici amministrativi hanno sancito un principio importantissimo e fondamentale, ovvero l’obbligatorietà dell’applicazione della legge da parte dei dirigenti comunali, accogliendo un mio specifico capo del ricorso. Mi auguro che questa sentenza faccia finalmente chiarezza su tutto il territorio nazionale in merito alla doverosità per le amministrazioni pubbliche di applicare quanto previsto dal legislatore e procedere alla proroga dei titoli concessori sino alla data previste ex lege, così come mi auguro che le incertezze di varie amministrazioni comunali vengano dissipate dalla importante pronuncia dei giudici amministrativi di Lecce».
Inoltre, aggiungono gli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco Romano, «la sentenza assume straordinario rilievo per l’intero comparto balneare, poiché tutti gli altri Comuni che non hanno ancora rilasciato l’estensione al 2033 saranno tenuti a farlo, consentendo, quindi, a tutti gli stabilimenti balneari di poter continuare a svolgere l’attività perlomeno sino a quella data».
Dalla politica, questo il commento del senatore della Lega Gian Marco Centinaio: «Siamo soddisfatti che la giurisprudenza amministrativa riconosca la legittimità della legge nazionale da noi voluta e auspichiamo che possa finalmente togliere ogni dubbio, infondato, ai funzionari che ancora devono applicarla, dando certezze agli operatori e uniformando l’applicazione nazionale per quei Comuni che ancora non hanno provveduto».
Per quanto riguarda le associazioni di categoria, anche Toti Di Mattina e Giuseppe Mancarella, rispettivamente presidente regionale e provinciale di Cna Balneari Puglia, esprimono la loro «soddisfazione per l’importante risultato raggiunto, che finalmente potrà dare certezza e serenità all’intera categoria».
Da Mauro Della Valle, presidente di Federbalneari Salento, arrivano le «congratulazioni agli avvocati per avere ottenuto questo straordinario risultato sull’inusuale vicenda di Castrignano del Capo. Ringrazio anche il presidente del Tar Lecce Antonio Pasca, il quale continua a tracciare la strada maestra per i funzionari pubblici che si trovano spesso confusi e incerti ad applicare le normative sulle concessioni balneari, anche quando queste parlano chiaro. Le sentenze del Tar Lecce sono un primo e importante passo; ora il governo italiano deve varare una riforma strutturale del demanio marittimo per evitare che continuino ad accadere contenziosi di questo genere».
Secondo Antonio Capacchione, presidente nazionale del Sib-Confcommercio, «con questa sentenza si sottolinea l’illegittimità dell’inerzia della pubblica amministrazione nel non applicare la legge n. 145/2018 che ha stabilito la proroga delle concessioni demaniali marittime. È una sentenza importante che speriamo contribuisca a indurre ad applicare celermente la legge quei Comuni e quei funzionari ancora titubanti e dubbiosi».
Infine, il presidente di Assobalneari-Confindustria Fabrizio Licordari sostiene che «questa sentenza, per quanto giusta e importante, in un mondo ideale non avrebbe nemmeno dovuto esserci. Abbiamo infatti ben due leggi che parlano chiaro: le concessioni balneari sono valide fino al 2033. Trovo triste che alcuni sindaci e funzionari, anziché tutelare un importante settore economico applicando una norma dello Stato, facciano scelte opposte che portano solo all’avvio di contenziosi e a inutili spese legali. E trovo rischioso che migliaia di imprenditori balneari siano nelle mani di un singolo giudice: questa volta la sentenza è stata favorevole e spero rappresenti uno shock elettrico per smuovere le amministrazioni inadempienti, ma avrebbe anche potuto essere di taglio opposto e ciò avrebbe provocato enormi problemi. Tutto ciò è emblematico della debolezza del sistema su cui si reggono le concessioni demaniali marittime».
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