La circolare del 20 dicembre 2019 inviata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti costituisce una piena conferma da parte dello Stato, costituzionalmente competente in materia come confermato in particolare dalla sentenza n 118/2018 della Corte costituzionale, della necessità di proteggere il legittimo affidamento dei concessionari balneari che si trovino in una situazione che il diritto eurounitario complessivamente applicabile ritiene meritevole di protezione, dando così luogo a una interpretazione costituzionalmente conforme dei commi 682 e 683 della legge n 145/2018.
La proroga ex lege così disposta sarà quindi pienamente applicabile: ciò è necessario per tutelare la buona fede del concessionario alla luce di una qualificazione oggettiva di essa in ragione del regime giuridico eurounitario dei relativi titoli concessori. Pertanto, nel caso di concessioni balneari aventi un interesse transfrontaliero certo (da accertarsi caso per caso, essendo tale accertamento di competenza degli organi giurisdizionali), quelle fatte salve dall’applicazione degli articoli 49 e 56 del TFUE e della direttiva 123/2006 saranno quelle rilasciate prima del 7 dicembre 2000 e cioè prima della sentenza c.d. “Tele Austria” della Corte di giustizia europea, mentre per le restanti concessioni balneari sarà necessario che esse siano state rilasciate antecedentemente al 28 dicembre 2009, data di entrata in vigore della direttiva 123/2006 ex art. 44 di essa. Quindi, l’unico errore di diritto della circolare è quello di fare riferimento in modo indifferenziato alla data di approvazione della direttiva 123/2006 (12 dicembre 2006), che di per sé non è rilevante.
È opportuno chiarire che il regime di operatività della proroga disposta con i commi 682 e 683 della delle 145/2018 è lo stesso delle precedenti proroghe legislative richiamate dalla circolare 20 dicembre 2019 e che anche esse riguardano soltanto le concessioni rilasciate per la prima volta anteriormente alle date sopracitate. A questo proposito, per fare salve tali concessioni demaniali “antecedenti”, non rilevano infatti gli atti amministrativi comunali aventi ad oggetto l’accertamento delle proroghe di esse ex lege nel frattempo intervenute perché, come chiarito dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (vedi per tutte la sentenza del Consiglio di Stato n. 7874 del 18 novembre 2019), non siamo in presenza di atti amministrativi discrezionali che intervengano con effetti di soluzione di continuità del rapporto concessorio, bensì di una unitaria vicenda di disposizione dell’uso eccezionale del demanio marittimo, cosicché tali atti saranno assimilabili a quelli che la prassi amministrativa definisce in termini di “vidimazioni annuali”, poiché nel nostro caso l’effetto costitutivo della proroga è dato dalla legge e non dall’atto amministrativo di accertamento che interviene per ragioni di tutela del concessionario e di tutela delle sue situazioni giuridiche soggettive.
Possiamo quindi concludere che finalmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha preso atto dell’esigenza costituzionalmente necessaria di tutelare il legittimo affidamento dei concessionari balneari che inevitabilmente impone un regime giuridico differenziato dei relativi titoli in ragione della data del loro rilascio, e a ciò poteva provvedere soltanto lo Stato, a cui compete in via esclusiva la materia della tutela della concorrenza.
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