Calabria Sib-Confcommercio

Sib chiede ritiro circolare Calabria contro estensione concessioni balneari

Il Sindacato italiano balneari ha inviato oggi la richiesta all'assessore regionale Rossi

Il Sindacato italiano balneari – Fipe Confcommercio ha chiesto la revoca della circolare della Regione Calabria sull’estensione di 15 anni delle concessioni demaniali marittime. Inviata due giorni fa a tutti i Comuni costieri, la circolare paventa il rischio che l’estensione venga disapplicata perché contraria al diritto europeo, ipotizzando responsabilità penali ed erariali per i funzionari comunali (vedi notizia).

«La circolare del dirigente dell’urbanistica della Regione Calabria è grave e non può certamente essere condivisa perché del tutto immotivata», scrivono il presidente nazionale del Sib Antonio Capacchione e il presidente regionale del Sib Calabria Antonio Giannotti in una nota inviata oggi all’assessore della Regione Calabria Francesco Rossi. «La mancanza di una circolare ministeriale e, quindi, il ritardo o anche l’inerzia di un ministero, non possono giustificare la mancata doverosa applicazione di una disposizione di legge. Come non è pertinente l’invocazione di una sentenza di un giudice, del resto non competente per materia».

Proseguono Capacchione e Giannotti: «È opportuno chiarire che la sentenza citata nella circolare non è del Tar né del Consiglio di Stato, e cioè del giudice specializzato per la materia delle concessioni demaniali, bensì di quello penale in quanto il procedimento è sorto per la presunta violazione, da parte del concessionario, dell’art. 1161 del Codice della navigazione che continua, a nostro avviso anacronisticamente, ad avere una rilevanza penale e non amministrativa (si tratta di una contravvenzione estinguibile addirittura con l’oblazione del pagamento di 200 euro di ammenda). A tal proposito rileva quanto la stessa Cassazione proprio nella sentenza menzionata nella circolare precisa che le sue valutazioni attengono esclusivamente “ai fini dell’integrazione del reato previsto dall’art. 1161 cod. nav.” (punto 2)».

«A ciò si aggiunga che la sentenza citata non esclude completamente la legittimità di eventuali proroghe – sottolineano i due presidenti Sib – ma semplicemente le subordina a un’istanza di parte e a una verifica da parte della pubblica amministrazione. A tal proposito, infatti, si precisa che “la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime – prevista sino al 31.12.2020 dall’art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 e successive modifiche – non opera automaticamente, presupponendo un’espressa richiesta da parte del soggetto interessato al fine di consentire la verifica, da parte della autorità competente, dei requisiti richiesti per il rilascio del rinnovo” (punto 4)».

«È altresì necessario chiarire che la sentenza in questione non ha disapplicato né esaminato l’eventuale conformità al diritto europeo della nuova legge 30 dicembre 2018 n. 145 (cosiddetta legge di stabilità) che ha differito di quindici anni la durata delle concessioni demaniali, anche perché siffatta norma si inserisce in un complesso e articolato processo di riforma, come facilmente è possibile ricavare dalla lettura dei commi 675 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 145/2018», precisano Capacchione e Giannotti. «Si tralascia infine la circostanza, anche se rilevante, che non si tratta di una sentenza penale di merito ma di una decisione che si inserisce in un procedimento cautelare nel quale, tra l’altro, altri giudici (gip e tribunale di appello) erano di diverso avviso, a conferma che la questione non è pacifica, ma anzi molto controversa e dibattuta».

Conclude la nota del Sib: «Sono invece circostanze assai importanti, a conferma della solidità dell’impianto normativo ex lege n. 145\2018, che a distanza di dieci mesi dal suo varo non vi è nessuna sentenza di alcun giudice amministrativo (e neanche penale o civile) che ha disapplicato la disposizione de quo; e che la Commissione europea non ha promosso alcuna procedura di infrazione per tale norma mentre, nel contempo, ne ha promosse ben 24 per altre disposizioni normative. Per tutto quanto sopra esposto, confidiamo nell’immediata revoca della circolare del 22 ottobre, confermando i contenuti della precedente, ben articolata e motivata circolare del 29 febbraio 2019 n. 86233».

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