L’amministrazione comunale è obbligata a ridurre i canoni balneari del 50% in caso di comprovati eventi eccezionali di particolare gravità. Lo ha ribadito una recente sentenza del Tar Campania (la numero 1943/2020), esprimendosi su un ricorso presentato da un noto stabilimento balneare di Castel Volturno difeso dall’avvocato Luigi Roma.
Insieme ad altri 65 concessionari aderenti all’associazione Assobalneari Campania, presieduta dall’architetto Antonio Cecoro e aderente a Federbalneari Italia, il lido in questione aveva presentato al Comune di Castel Volturno un’istanza per la riduzione dei canoni dovuti, ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 400/1993, convertito in legge n. 494/1993, come modificato dalla legge n. 296/2006 (leggi a questo proposito la guida dell’avvocato Roma: “Spiagge, come ridurre il canone demaniale in caso di erosione costiera“). Lo stesso Comune di Castel Volturno aveva confermato il verificarsi degli eventi dannosi di eccezionale gravità, così come accertati dall’ufficio locale marittimo di Castel Volturno; tuttavia l’ente non aveva mai avviato il relativo procedimento ex art. 3 del decreto legge n. 400/1993. In particolare il Comune, dopo avere costretto la società ricorrente a presentare due ricorsi al Tar, aveva interrotto l’istruttoria procedimentale per mancanza degli atti (oggetto di sequestro da parte della guardia di finanza).
Con la sentenza scaturita dal ricorso presentato dall’avvocato Luigi Roma, il Tar di Napoli ha sancito il dovere dell’amministrazione di custodire gli originali dei documenti in suo possesso e, in caso di sequestro degli stessi, il dovere di conservarne una copia autenticata, ponendo l’accento sulla pretestuosità del comportamento dell’ente (il quale avrebbe potuto richiedere alla guardia di finanza l’autorizzazione a estrarre copia autentica degli atti sequestrati) e a concludere il procedimento già sancito in sede giurisdizionale entro un termine di trenta giorni.
In mancanza del corretto adempimento dell’ente, il tribunale campano ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
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