L’ennesima causa rimessa per rinvio pregiudiziale dal Giudice di Pace di Rimini per un contenzioso tra i titolari dei chioschi riminesi ed il Comune di Rimini si aggiunge all’altra lite identicamente trasmessa per rinvio pregiudiziale e definita con ordinanza del 04.06.2025, nella causa C 464/2024, con gli stessi legali per entrambe. Prima di giungere al cuore della decisione, è interessante accennare alla storia di tali procedimenti per giungere ai rinvii pregiudiziali, usando, se possibile, gli incisi dell’ordinanza predetta.
Tutto nasce da una delibera del Comune di Rimini, del 22.12.2023, laddove si poneva fine al rinnovo automatico delle concessioni (stabilimenti e chioschi) e di procedere alle gare. I titolari dei chioschi avevano contestato la delibera dinanzi al competente TAR, “affinché venisse accertato il suo diritto di continuare ad utilizzare il demanio pubblico“. In via, a questo punto, strumentale, i medesimi soggetti avevano proposto dinanzi al GdP di Rimini, “una domanda diretta a far condannare il Comune a risarcirli per un importo pari ad Euro 5.000 per danni non patrimoniali, consistenti in danno alla immagine e danni alla continuità aziendale“.
Con ordinanza del 26.06.2024 il medesimo Giudice di Pace di Rimini aveva sottoposto alla CGUE una domanda di rinvio pregiudiziale vertente sulla interpretazione di alcune norme della disciplina UE e della direttiva 2006/123/CE. La CGUE, con ordinanza, del 04.06.2025, nella causa C-464/2024, “facendo riferimento alla sua giurisprudenza (…) sentenza Promoimpresa, AGCM causa Comune di Ginosa C348/2022 e SIIB causa C-598/2022, ha dichiarato che la concessione dei chioschi rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2006/123/CE“. A seguito di cio, anche in questo caso pare strumentalmente, il GdP di Rimini “ritiene di non poter applicare la direttiva in quanto i ricorrenti sono titolari di un diritto di insistenza che non rientra nel lambito della normativa che tutela la concorrenza (..) il Comune di Rimini non dovesse procedere alle gare, dal momento che una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 06.10.2023 avrebbe accertato la insussistenza della scarsità delle risorse naturali costiere” e afferma che “sarebbe più equo proporre una composizione amichevole della vertenza concedendo ai titolari il diritto al godimento del demanio marittimo a tempo indeterminato“. Da qui le motivazioni del rinvio, per libero esercizio di attività economica e non di servizi sul demanio marittimo, e cosa principale, il fatto che il rilascio di tali concessioni di chioschi sia avvenuto prima del 29.12.2009.
La CGUE, oltre a dichiarare la irricevibilità di 3 questioni su 4, motivate anche sulla circostanza che la Corte era già intervenuta sulla applicabilità della Direttiva a tutte le concessioni demaniali, e che la stessa, per giurisprudenza consolidata, considera la concessione di beni quale autorizzazione all’esercizio di una attività economica su un bene demaniale, riferendosi al considerando 15 della Direttiva 2014/23 (“Direttiva Concessioni”) e la Corte sulla seconda parte della questione n. 4, fa riferimento alla sentenza Ginosa (AGCM) sulla discrezionalità di scelta di criteri, o generale ed astratto, per opera di intervento legislativo del Governo, o regolato, caso per caso, dal Giudice (“spetta alla Autorità Nazionale, sotto il controllo di un giudice nazionale”). In altri termini, la Corte, nel caso di specie, afferma che deve essere valutato se nel territorio comunale di Rimini ci siano o meno risorse limitate (rif. sentenza Promoimpresa e pf 58 dell’ordinanza). Ma questo, par di capire, è oggetto di giudizio pendente dinanzi al TAR competente. Da ciò se ne deduce che tale concetto di scarsità delle risorse può essere affrontato dalla amministrazione comunale competente, ovvero, in assenza, dalla Autorità nazionale, però, in ogni caso, se impugnato, dinanzi al Giudice nazionale competente (TAR).
Quanto alle concessioni ante 2009, la Corte ricorda la giurisprudenza consolidata della stessa asserendo che in caso di concessioni “rinnovate o prorogate più volte dal Legislatore Nazionale, senza che sia stato rilasciato un nuovo titolo e senza cher ci siano state modifiche, rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva Servizi” (pf. 66); con buona pace tombale di chi crede ancora che tali titoli siano validi.
Il dispositivo segue le accennate considerazioni. Sul regime delle spese, lo stesso verrà affrontato dal GdP, tenendo a mente che sono state dichiarate irricevibili 3 questioni su 4 (che si aggiungerà all’altra gravosa condanna alle spese di cui alla ordinanza delle SS della Cassazione n. 14568/2026 del 17.05.2026, per i medesimi soggetti).
Detto ciò, vale la pena ora valutare l’efficacia della famosa “nota della PCDM del 06.10.2023” allegata dal GdP di Rimini. Trattasi di una “Relazione finale del Tavolo Tecnico consultivo presso il Governo, del 05.10.2023”, ovvero di un atto preparatorio, endoprocedimentale, privo di autonoma efficacia giuridica, restando quindi solo un atto di indirizzo politico. La giurisprudenza amministrativa aveva già svuotato di contenuto, dichiarandone i criteri inattendibili, la relazione, con svariate decisioni (CdS 3940/2024, CdS 4479-4480-4481/2024, TAR Liguria, 869/202; TAR Toscana, Sezione IV, 112 e 701/2024 e TAR Campania, Salerno, Sez. III, 2074/2025). Sentenze, beninteso, non impugnate.
L’ultima analisi spetta alla distinzione terminologica tra ordinanza e sentenza nella casistica della CGUE. Dallo sfoglio della casistica, appare chiaro che le ordinanze sono emanate per situazioni già decise precedentemente e di agevole tempistica procedurale, e, d’altronde, ciò è confermato dalla parole della Corte sull’ennesimo rinvio pregiudiziale del medesimo giudice per i medesimi ricorrenti per le medesime materie già affrontate, e di cui le sole novità, sopra illustrate, sono state oggetto della ordinanza.
A fronte di ciò, nei giorni scorsi era facile scorgere sui social e su alcuni media l’entusiasmo di accolite di balneari, e interventi di esponenti politici sulla eclatante novità favorevole di cui alla predetta ordinanza, affermando che “senza scarsità di risorse non si fanno gare” e “il Governo finalmente interverrà a tutela dei balneari”. Invece, dall’analisi della ordinanza, la pronuncia invece il sapore di una presa in giro e di una beffa per tutti i concessionari uscenti.
Il quadro non muta, nelle fattispecie in cui il Comune costiero abbia atti di indirizzo e bandi di gara, sulla scarsità delle risorse. Nelle procedure occorre seguire la Direttiva Servizi e la giurisprudenza amministrativa nazionale e comunitaria successiva, ed è obbligatorio il ricorso alla impugnativa del TAR, purché venga dimostrata la non scarsità delle risorse, oltre alla diversa impugnativa dei bandi di gara perché seguono il TU Appalti Pubblici, se non impugnativa per altri criteri di vantaggio storico o di indennizzo ai concessionari uscenti. Un bagno di sangue, ieri, oggi e domani.
Residuano minime fattispecie in cui né la Regione, né il Comune, abbia predisposto atti di indirizzo, ma in tali situazioni non ci sono bandi da impugnare. E infatti attendono interventi normativi.
Il bisogno di dare informazioni esatte, chiare e comprensibili, resta il compito precipuo del professionista e, in questo momento storico, le famiglie e le piccole imprese che si dedicano a tempo pieno e con sacrifici alla gestione di una concessione, sono travolte e sconcertate da notizie per lo più travianti se non false, sulla loro condizione. No, non è così.
Vi sono ancora le soluzioni amministrative alla loro portata, in ossequio alla normativa nazionale di riferimento, ma ciò andrebbe in contrasto con la falsa narrazione di utili idioti e a grandi interessi di multinazionali, oltre allo spettro della procedura di incameramento da parte della Agenzia Regionale per il Demanio, se non ci saranno né gare né rinnovi al 30.06.2027 perché lo Stato è da sempre proprietario del demanio marittimo.
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