Ieri è stato approvato nei giorni scorsi un emendamento al decreto rilancio che conferma l’estensione delle concessioni demaniali marittime al 2033. Ma in tanti si chiedono perché sia stata approvata una legge che conferma un’altra legge: il prolungamento era infatti stato già deciso un anno e mezzo fa, con la legge 145/2018. In questo video vi spieghiamo i motivi per cui è stato deciso di approvare una seconda norma sul tema (smentendo anche tante fesserie che abbiamo letto sulla stampa in questi giorni).
La legge 145/2018 estendeva le concessioni senza dare specifiche direttive alle amministrazioni comunali e alle autorità portuali, dunque la situazione era a macchia di leopardo: alcuni enti avevano applicato la legge pur in mancanza di indicazioni operative ufficiali, molti altri invece stavano attendendo disposizioni nazionali. Per questo il ministro del turismo Dario Franceschini ha deciso di inserire un nuovo provvedimento all’interno del decreto rilancio.
Il testo approvato lo scorso maggio all’articolo 182 era tuttavia molto generico e del tutto inutile per rappresentava alcun vincolo per gli enti locali. Di conseguenza, in fase di passaggio alla Camera dei deputati un emendamento a prima firma di Deborah Bergamini (Forza Italia) ha riformulato l’articolo 182, rendendolo un vero e proprio rafforzativo della legge 145/2018: ora ai Comuni e alle autorità portuali è esplicitamente vietato effettuare la devoluzione delle opere e la messa a gara delle concessioni in essere fino al 2033.
Questo è il testo della norma approvata ieri in via definitiva:
«Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari all’articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all’articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall’atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l’assegnazione a terzi dell’area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario».
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