Norme e sentenze

I Comuni non possono avviare le gare sulle concessioni demaniali marittime: la conferma

Il Tar di Lecce blocca la richiesta di bandi sulle spiagge per effetto della legge 118/2022

Sul tema di estrema attualità delle concessioni demaniali marittime, all’indomani della sentenza della Corte di giustizia europea, è stata pubblicata la decisione del Tar Lecce (n. 523 del 21 aprile 2023, presidente Antonio Pasca, estensore Silvio Giancaspro) che ha approfondito l’eventuale obbligo della pubblica amministrazione di avviare le gare. Il giudice amministrativo, accogliendo le eccezioni difensive dell’avvocato Antonio Quinto nell’interesse del Comune di Porto Cesareo, ha rigettato il ricorso con il quale un’impresa richiedeva la concessione di una spiaggia al servizio del complesso ricettivo di sua proprietà in località “Punta Grossa”.

La società richiedente aveva inizialmente formulato un’istanza per un’assegnazione diretta, poi aveva sollecitato il Comune ad attivare una procedura di evidenza pubblica. Il Comune di Porto Cesareo, dopo avere eccepito che l’area in questione non era concedibile secondo il PUG, aveva comunque rigettato la richiesta di attivazione di una procedura di evidenza pubblica perché non consentita dalla legge. In tal senso si è espresso anche il Tar: «La recente legge 118/2022, se per un verso ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 le concessioni in essere, delegando il governo ad adottare i necessari decreti legislativi per riordinare la materia, dall’altro ha fatto divieto, nelle more, di emanare nuovi bandi».

Tale divieto si appalesa tanto più necessario anche dopo la sentenza della Corte di giustizia europea, che ha messo in discussione l’estensione delle proroghe delle concessioni in essere al 31 dicembre 2024; e ha contestualmente invitato lo Stato e i Comuni ad attivare la procedura di ricognizione delle risorse da assegnare per un «razionale e sostenibile utilizzo» del demanio marittimo. Tutto ciò per dare attuazione alla direttiva Bolkestein, ritenuta comunque immediatamente esecutiva. È quindi necessario – e per ciò la sentenza del Tar Lecce ha una sua specifica rilevanza – che il legislatore finalmente decida di decidere, anche per dare prospettive e serenità agli operatori del settore.

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Pietro Quinto

Avvocato, Studio Legale Quinto (Lecce-Roma).