Il governo ha impugnato la legge regionale del Friuli Venezia Giulia sul demanio marittimo e idrico. Su proposta del ministro agli affari regionali Francesco Boccia, il consiglio dei ministri riunitori lunedì scorso ha deciso di portare al vaglio della Corte costituzionale l’articolo 2 della legge n. 8 del 18 maggio 2020 del Friuli, intitolata “Misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di demanio marittimo e idrico”, in quanto «estendendo la proroga delle concessioni demaniali marittime a tipologie ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dalla normativa statale vigente, eccede dalle competenze statutarie e si pone in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con riferimento alla tutela della concorrenza».
L’articolo 2 della norma regionale friulana prevede che la validità delle concessioni con finalità turistico ricreativa e sportiva, diportistica e di attività cantieristiche connesse, nonché con finalità di acquacoltura sia in mare che in laguna, in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033, possa essere estesa, su domanda dei concessionari, fino al 31 dicembre 2033. A livello nazionale, invece, l’estensione al 2033 è regolamentata dalla legge 145/2018 e riguarda solo le concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo in essere prima del 2010.
Così in una nota il consigliere regionale Alessandro Basso (Fratelli d’Italia), relatore di maggioranza della legge, difende il provvedimento: «La legge impugnata dal consiglio dei ministri è certamente utile e indispensabile a tutti gli operatori del settore, già pesantemente colpiti dalla crisi del Covid, che attendono dalla buona politica azioni concrete e immediatamente efficaci per rilanciare le loro agonizzanti attività. La legge regionale 8/2020 fu approvata anche in considerazione dell’emergenza epidemiologica, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità».
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