Friuli Venezia Giulia Norme e sentenze

Consulta boccia indennizzi ai balneari decisi dalle Regioni

Importante decisione depositata ieri dalla Corte costituzionale sulla legge del Friuli: respinta per le Regioni la possibilità di buonuscite per i concessionari che perdono l'impresa, ma resta la possibilità di stabilire un punteggio premiante per chi dimostra esperienza nel settore.

No all’indennizzo e no alla durata quarantennale delle concessioni prefissati dalle Regioni, sì solo al riconoscimento dell’esperienza professionale in fase di evidenza pubblica. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 109 depositata ieri in merito alla legge regionale del Friuli Venezia Giulia in materia di demanio marittimo.

In linea con altre precedenti pronunce, la Consulta ha ribadito la totale chiusura verso alcune strade tentate da numerose regioni per regolamentare le concessioni balneari (cioè la proroga e l’indennizzo), mentre ha dichiarato valido il principio di preferenza accordato al titolare uscente in fase di selezione, sulla base dell’esperienza professionale.

Vista la complessità e l’importanza di questa decisione in relazione alla norma nazionale che il nuovo governo dovrà varare per regolamentare le concessioni balneari, analizziamo nel dettaglio ogni aspetto della sentenza.

Le ragioni del contenzioso

Con la legge n. 10/2017, la Regione Friuli Venezia Giulia aveva istituito una durata quarantennale delle concessioni in base al cosiddetto meccanismo dell’atto formale, cioè tramite evidenza pubblica, con punteggio premiante per gli operatori in possesso di esperienza professionale nonché con la garanzia di un indennizzo per il concessionario uscente, in caso di perdita dell’impresa (vedi notizia). Circa due mesi dopo l’approvazione della legge, il governo ha impugnato il provvedimento (vedi notizia) e la Corte costituzionale ha depositato ieri la sua decisione, annullando la quasi totalità della norma regionale.

La sentenza in breve

Come conferma il neopresidente del Sib-Confcommercio Antonio Capacchione, che ha diramato stamane un’esauriente nota esplicativa, «la sentenza n. 109 della Corte costituzionale, depositata ieri, sulla verifica della legittimità costituzionale della legge del Friuli Venezia Giulia n. 10/2017, ha ribadito in estrema sintesi che spetta allo Stato disciplinare la durata delle concessioni e l’eventuale indennizzo, mentre le Regioni possono prevedere, nella disciplina delle gare, il riconoscimento della professionalità acquisita dai partecipanti purchè la stessa sia riferita non al singolo bene ma genericamente al settore».

«Per quanto riguarda la durata prevista dalla legge friulana fino a 40 anni (ex art. 9 comma 3) – prosegue Capacchione – la Consulta l’ha ritenuta contrastante con quanto previsto dalla legge nazionale vigente che la limita a massimo venti anni e, per quanto riguarda il riconoscimento dell’indennizzo (ex art. 49), ha constatato che il Codice della navigazione in vigore non lo prevede. La conseguenza è stata la dichiarazione di incostituzionalità di entrambe le disposizioni della legge del Friuli Venezia Giulia, in quanto a) la durata fino a un massimo di quaranta anni è “in contrasto con la disciplina statale che, all’art. 03, comma 4-bis, del citato d.l. n. 400 del 1993, fissa in una forbice tra i sei e i venti anni” (10.1). Per cui “la disciplina inerente alla durata delle concessioni demaniali marittime è di esclusiva competenza legislativa dello Stato” (10.2); b) il riconoscimento, ex art. 49, dell’indennizzo “che il concessionario subentrante debba corrispondere all’uscente” (11.1) (così come già dichiarato anche con la legge della Toscana) non trova alcuna “regolamentazione nella disciplina legislativa statale di riferimento, contenuta nel Codice della navigazione, in caso di ordinaria definizione del rapporto”( 11.3.2)».

Lo spiraglio della preferenza

L’unica apertura della Consulta emerge dunque sulle linee guida per la selezione dei concessionari: i giudici della Corte hanno infatti ammesso una preferenza per chi è in grado di dare garanzie sulla proficua utilizzazione del bene, tenendo presente l’armonizzazione delle azioni sul territorio per lo sviluppo sostenibile e, quindi, dando rilievo alla professionalità del concessionario. Ciò significa che i balneari uscenti, secondo la Corte costituzionale, possono far valere l’esperienza maturata nel settore, con specifico riferimento alla tipologia dei servizi prestati.

In particolare, secondo la Corte, l’esperienza nel settore prescinde da una specifica correlazione con il bene che sarà oggetto di concessione: tuttavia, data la particolarità della concessione marittima, è possibile che i concessionari uscenti possano far valere i punteggi preferenziali specifici. Ciò rappresenta un segnale di apertura, seppure timido, rispetto al totale privilegio della libera concorrenza che aveva contraddistinto le precedenti sentenze in materia, le quali sinora avevano escluso qualsiasi tipo di vantaggio per gli uscenti: la legge del Friuli Venezia Giulia, infatti, parla espressamente di «valorizzazione dell’esperienza e della professionalità del concessionario», non volendo dunque garantire il diritto di insistenza (cioè una riserva assoluta sul bene), ma almeno alcuni vantaggi per chi ha già un’esperienza pregressa nel settore.

Anche se la direttiva europea “Bolkestein” impone imparzialità e trasparenza, osserva infatti la Corte, possono essere comunque tenuti presenti gli obiettivi di politica sociale, della sicurezza dei lavoratori e della salvaguardia del patrimonio culturale. Difatti la Consulta ha precisato che «il dato normativo di riferimento, sia nazionale che di matrice europea, non contiene indicazioni di dettaglio sui criteri che devono guidare la Pubblica Amministrazione nel selezionare i soggetti che competono per l’affidamento in uso del bene facente parte del demanio marittimo» e che «la definizione dei criteri dettagliati chiamati a guidare la selezione dei concorrenti all’affidamento rientra tra le competenze legislative demandate alle Regioni».

La contraddizione sugli indennizzi

Desta invece qualche perplessità tra gli addetti ai lavori la dichiarazione di illegittimità dell’indennizzo, dal momento che, sottolinea ancora Capacchione, «sul merito di eventuali indennizzi la Corte si era già espressa, ritenendoli costituzionalmente legittimi in un settore analogo (concessioni idroelettriche e gas), con la sentenza n. 28 del 24 febbraio 2014 con riferimento all’art. 37 comma 6 della legge 7 agosto 2012 n. 134 laddove si stabilisce che “il «bando di gara» debba prevedere, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d’azienda relativo all’esercizio della concessione” (4.2)».

La sentenza integrale

Il testo integrale della sentenza n. 109/2018 della Corte costituzionale è scaricabile in pdf (dieci pagine) cliccando qui.

I precedenti delle altre Regioni

Altre Regioni costiere hanno tentato di varare leggi con corsie preferenziali o con lunghe proroghe per gli attuali concessionari, subendo sempre la squalifica del giudice delle leggi: è il caso di Toscana, Abruzzo, Liguria, Emilia-Romagna, Campania. 

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