Campania

Campania, Assodemaniali chiede sospensione aumento canoni balneari

La lettera richiama la decisione del Consiglio di Stato che ha congelato il maxi aumento del 25%

L’associazione Assodemaniali Campania ha inviato ai Comuni costieri della regione una lettera ufficiale per richiedere la sospensione dell’aumento del 25% sui canoni balneari. Tutti gli anni i canoni delle concessioni demaniali marittime vengono adeguati agli indici Istat, ma fino al 2022 le variazioni erano state solo di minimi punti percentuali, mentre il rialzo di quest’anno è stato particolarmente elevato. Tuttavia un mese fa il Consiglio di Stato ha sospeso l’aumento dei canoni, accogliendo il ricorso di un concessionario veneto che aveva giudicato errato il metodo di calcolo. Ciò è bastato ad Assodemaniali Campania per richiedere lo stesso trattamento.

La lettera è stata redatta con la consulenza legale dell’avvocato Valerio Migliorini, legale difensore del concessionario veneto che ha vinto il ricorso a Palazzo Spada, e firmata dal presidente dell’associazione Antonio Cecoro. Nella missiva, Assodemaniali Campania fa presente che il Consiglio di Stato ha sospeso il decreto del Ministero delle infrastrutture del 30 dicembre 2022 sull’aumento dei canoni, sottolineando che «l’accoglimento della domanda di sospensiva implica che il Consiglio di Stato abbia ritenuto sussistente anche il fumus di fondatezza del ricorso proposto contro il citato decreto ministeriale e in particolare, tra i motivi di doglianza sollevati, l’ordinanza del supremo giudice amministrativo cita come meritevole di approfondimento “l’applicazione a fini di adeguamento del canone di un indice statistico non previsto a livello normativo”. Il Ministero, invero, ha calcolato la percentuale di rivalutazione dei canoni facendo la media tra due indici Istat, dei quali però solo uno è quello previsto dalla legge».

Nello specifico, prosegue la lettera, «l’articolo 4 comma 1 del decreto lette 400/1993, convertito il legge 494/1993, stabilisce infatti, che “i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall’Istat per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso”. L’indice Istat dei prezzi all’ingrosso non esiste più dal 1998, in quanto considerato dall’istituto non più significativo. Al posto del suddetto indice, non più esistente, il Ministero ha utilizzato l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, che riguarda tutt’altra fase del processo economico (produzione), che non è quella prevista dalla legge ai fini dell’aggiornamento dei canoni demaniali (distribuzione e consumo). La legge non solo si riferisce ai prezzi all’ingrosso, e non alla produzione, ma specifica altresì che occorre prendere in considerazione i valori “corrispondenti” a quelli dell’indice FOI, ossia la stessa tipologia di beni, ma rilevati con riguardo a prezzi all’ingrosso anziché al dettaglio, mentre il Ministero ha utilizzato l’indice dei prezzi dei prodotti industriali, ossia relativi anche a un diverso “paniere” rispetto a quello che la legge consente di prendere in considerazione ai fini della rivalutazione dei canoni demaniali. Ne è sortita una percentuale di aumento di ben +25,15%, enormemente più alta dell’inflazione, e il Consiglio di Stato, come detto, ha sospeso il decreto».

Per questo, Assodemaniali Campania chiede ai Comuni che «non applichino, fino alla sentenza di merito, l’incremento dei canoni delle concessioni demaniali marittime ivi indicato. Anche forti ragioni di opportunità̀, peraltro, dovrebbero suggerire di applicare la sospensiva del Consiglio di Stato, in quanto altrimenti rischierebbe di generarsi un esteso contenzioso, composto da tanti singoli ricorsi con richiesta di annullamento dell’eventuale atto comunale applicativo del decreto ministeriale, non solo per il vizio proprio dell’atto applicativo costituito dall’intervenuta sospensiva dell’atto presupposto, ma anche per illegittimità̀ derivata dai vizi di quest’ultimo, con richieste autonome di annullamento o disapplicazione incidentale del medesimo».

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