Commento con piacere l’interessante articolo di Giannicola Ruggieri sulla legge regionale toscana; in particolare darei testimonianza dell’iter di approvazione della legge 31/2016, in quanto partecipante ad alcune riunioni informative e concertative in qualità di tecnico del Sindacato Italiano Balneari della Toscana.
Come giustamente osserva l’esperto di DemanioMarittimo.com, forse non sarebbe stata necessaria una legge regionale se si fosse voluto, come dallo scrivente sempre asserito, semplicemente regolamentare e rendere omogeneo su tutto il territorio regionale l’applicazione della legge 400/93. E infatti, di concerto con l’Anci comuni costieri Toscana, si era redatto un semplice regolamento attuativo. Ad altra conclusione è invece pervenuto l’ufficio legislativo della Regione, che ha preteso dalla politica una vera e propria legge regionale.
Nello specifico la legge prende le mosse dalla difesa della specificità del paesaggio, in termini anche ambientali e urbanistici, della costa toscana. Quindi di fatto attua un PUD (Piano di utilizzo del demanio). In questo senso si tenta di superare l’interessante osservazione di Ruggieri relativamente alla durata che può essere concessa, durata che in ossequio alla comunicazione interpretativa sulle concessioni europee del 2000, più che dalla rilevanza delle opere è determinata dal piano finanziario di rientro dell’investimento. A tale scopo la legge prevede di acquisire agli atti il piano finanziario degli investimenti, redatto da professionista abilitato e da questi giurato e asseverato.
La pubblicazione della domanda ai sensi dell’art.18 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione che apre a domande concorrenti ossequia sia dell’art.12 della direttiva Servizi sia le previsioni dell’art.11 della Comunitaria 2010. Anche in questo, seppur con conclusioni parzialmente diverse, concordo con Ruggieri. Evidenti elementi di continuità aziendale degli investimenti devono poter far inserire nel piano finanziario anche ammortamenti ancora da completare, in misura tuttavia non prevalente in quanto la C.C. del 2010 citata è elemento non aggirabile; e anche su questo concordo.
Dove invece sono in disaccordo con il demanialista è sulla questione indennizzo. Le recenti sentenze della Corte di giustizia europea “Laezza” e “Promoimpresa” giustificano pienamente tale indennizzo. A tal proposito si sono attuate decine di procedure per dichiarare l’incostituzionalità e per accertare il contrasto con i principi eurounitari dell’art.49 del Codice della navigazione. A tale proposito giova osservare che la legge regionale del Veneto sull’assegnazione delle concessioni già prevede tale indennizzo e in misura equivalente. Legge che è stata anch’essa impugnata e che ha conosciuto la scure del giudice costituzionale italiano, ma che esso ha fatto salvo proprio tale indennizzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA