Le proroghe tecniche annuali sono illegittime, in quanto i comuni hanno l’obbligo di applicare la legge n. 145/2018. Lo affermano le sentenze del Tar di Lecce n. 71, 72, 73, 74 e 75 depositate ieri, che ribadiscono, con ulteriori motivi e nonostante la richiesta di chiarimenti della Commissione europea, l’orientamento già espresso con la precedente sentenza n. 1321 del 27 novembre 2020 secondo la quale non spetta alla pubblica amministrazione disapplicare la legge n. 145/2018.
Ma vi è di più. In tali sentenze il giudice amministrativo afferma chiaramente e inequivocabilmente anche «il diritto della parte ricorrente di conseguire la proroga del titolo concessorio in essere per la durata prevista dalla legge nazionale n. 145/2018, ovvero fino al 31/12/2033, atteso che il diritto alla proroga risulta direttamente sancito dall’art. 1 commi 682 e seguenti della legge 145/2018».
Degne di nota sono altresì le articolate e convincenti motivazioni circa la necessità della tutela del legittimo affidamento nonché della proprietà aziendale, affermando l’illegittimità degli articoli 42 e 49 del Codice della navigazione nella parte in cui si esclude l’indennizzo in favore del concessionario uscente. Interessanti e stimolanti sono, infine, le argomentazioni sui contenuti di un processo di riforma del settore.
Da queste sentenze traiamo ulteriori motivi di conferma della giustezza della nostra piattaforma rivendicativa per la salvaguardia di questo settore economico oggi più che mai cruciale per le sorti economiche del paese.
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