Il Tar Lazio ha accolto un ricorso dell’Autorità garante della concorrenza contro la proroga al 2024 delle concessioni balneari disposta dal Comune di Gaeta. L’Agcm aveva chiesto l’annullamento della delibera con cui la giunta del Comune laziale aveva differito di un anno la scadenza dei titoli, in base alla legge 118/2022 del governo Draghi che prevedeva questa possibilità per le amministrazioni che non avessero fatto in tempo a concludere i bandi entro il 31 dicembre 2023. Con sentenza numero 728/2024, emessa lo scorso 14 novembre, la settima sezione del tribunale amministrativo laziale (sezione distaccata di Latina) ha accolto la richiesta del garante.
La pronuncia afferma che «la disapplicazione della proroga in argomento si impone prima e a prescindere dall’esame della questione della scarsità delle risorse, in quanto, anche qualora si dimostrasse che in alcuni casi specifici non vi sia scarsità di risorse naturali, le suddette disposizioni, essendo di natura generale e assoluta, paralizzano senza giustificazione alcuna l’applicazione della direttiva 2003/126/CE e precludono in assoluto lo svolgimento delle gare».
In sostanza, i giudici amministrativi hanno ribadito l’applicabilità della direttiva Bolkestein alle concessioni balneari, a prescindere dalla scarsità o meno della risorsa spiaggia: «L’applicabilità dell’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE è piena, diretta, incondizionata e non è né può essere subordinata dal legislatore in nessun modo alla mappatura, in sede nazionale, della “scarsità” della risorsa o a qualsiasi riordino, pur atteso, dell’intera materia, pena il frontale contrasto di questa subordinazione con il diritto dell’Unione e la conseguente disapplicazione delle norme che ciò prevedano. Anche nelle eccezionali ipotesi di risorsa non scarsa e di contestuale assenza dell’interesse transfrontaliero certo, da provarsi in modo rigoroso, il diritto nazionale impone in ogni caso di procedere con procedura selettiva comparativa ispirata ai fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza e preclude l’affidamento o la proroga della concessione in via diretta ai concessionari uscenti».
Nella sua decisione, il Tar Lazio non ha preso in considerazione la possibilità di rinvio fino al 30 giugno 2027 disposta dal decreto Infrazioni, approvato nel frattempo del parlamento. Non è da escludere che l’Agcm possa presentare ulteriori ricorsi contro i Comuni che si avvarranno di tale misura, in quanto si tratta di un’altra proroga automatica.
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