Sicurezza

Riforma bagnini di salvataggio, i cambiamenti e le criticità

Età minima, formazione obbligatoria, rinnovo del brevetto di salvamento: tutto ciò che c'è da sapere sulle nuove norme (e una risposta alle polemiche sul monopolio Fin)

Il decreto n. 85 del 29 giugno 2024 ha riorganizzato il mondo del salvataggio nella fase preparatoria dei futuri bagnini e assistenti bagnanti. Premetto che non sono soltanto un osservatore ma, almeno fino a ieri, sono stato parte in causa. Nel spiegare le novità, cercherò quindi di essere il più obiettivo possibile e di attenermi ai fatti e ai numeri, astenendomi, per quanto possibile, da giudizi di valore. D’altra parte, avendone vissuto un tratto importante, posso anche ripercorrerne la storia come un “osservatore partecipante”.

Le critiche per il monopolio Fin

Il decreto è stato oggetto di numerose critiche, provenienti soprattutto dai soggetti che si sentono colpiti ingiustamente dal provvedimento, ovvero la Società nazionale di salvamento (Sns) e la Federazione italiana salvamento acquatico (Fisa). Queste due realtà si lamentano soprattutto del fatto che il decreto assegni, in pratica, alla sola Federazione italiana nuoto (Fin) l’autorizzazione a svolgere i corsi per assistente bagnanti (che è l’unica dizione mantenuta). Il docente del corso e l’esaminatore, infatti, secondo le nuove norme devono essere allenatori di nuoto di salvamento almeno di secondo livello del sistema SNaQ, che è gestito dal Coni e, nel caso specifico, dalla Fin. E questo darebbe di fatto alla Fin un monopolio dei corsi. Colpiti nei loro interessi, Sns e Fisa mancano però di quella obiettività con cui deve esaminare il decreto un soggetto terzo disinteressato. Sfuggono loro quei motivi che possono aver mosso il legislatore a promulgarlo.

Le ragioni della riforma

Questo decreto, come è noto, nasce dalle ceneri e dalle critiche impietose al precedente decreto n. 206 del 29 luglio 2016. Il nuovo provvedimento ha la pretesa di rispondere a due questioni importanti: 1) Da cosa dipende la perdita di efficienza progressiva del sistema di sorveglianza e salvataggio sulle spiagge italiane? 2) I criteri che presiedono alla formazione del personale docente (gli istruttori del corso) e la gestione dei corsi per assistenti bagnanti sono ancora adeguati oggi, così come sono fatti?

Per rispondere alla prima questione, cito direttamente dal rapporto n. 13/24 dell’Istituto superiore di sanità – Osservatorio nazionale dell’annegamento del Ministero della salute (Istisan), che pone lo stesso quesito esaminandolo: «Il rapporto tra il numero degli annegamenti in assenza di bagnini e il totale degli annegamenti può essere utilizzato come un indice dell’efficienza del sistema di salvataggio sulle spiagge. […] Tralasciando i casi di annegamento per caduta e quelli riscontrati durante un’attività sportiva, la media (ponderata delle medie) dà un indice generale di 0,60 (questo valore indica appena la sufficienza: ci dice che su 100 casi di vittime di annegamento, 60 si sono verificati sulle spiagge libere, 40 dove sono presenti bagnini, NdA). Un risultato scadente rispetto alla stima – forse un po’ottimistica e sicuramente meno rigorosa – di 0,91 calcolata quindici anni prima (2008), quando solo un annegamento su dieci avveniva su una spiaggia sorvegliata. Il sistema aveva in pratica azzerato l’annegamento sulle spiagge italiane ove fossero presenti bagnini di salvataggio / assistenti bagnanti […] Il calo nell’efficienza del sistema – da 0,91 a 0,60 – è di natura attentiva. Pensato soprattutto come un sistema in grado di riportare a terra un pericolante, sta rivelando i suoi limiti quando, come accade soprattutto nelle regioni del centro-nord, la difficoltà più grande si rivela invece nell’individuare in tempo utile una vittima non in grado di inviare espliciti segnali d’aiuto. Il sistema infatti, tutto sommato (ma sono i numeri a dirlo), regge meglio al sud dove ancora persiste una struttura dell’annegamento di impronta ancora “novecentesca”. Dove la struttura dell’annegamento è cambiata sostanzialmente, il sistema sta diventando cieco».

Le cause del vistoso calo di efficienza del servizio negli ultimi quindici anni sono legate soprattutto all’organizzazione del sistema di sorveglianza e salvataggio sulle spiagge, che sta diventando obsoleto (cosa di cui non ci occuperemo in questa sede), ma anche alla formazione del nuovo personale che, in gran parte fatto di minorenni, dà un ricambio annuale che su molte spiagge si avvicina al 30-40%: soprattutto al centro-nord, una percentuale consistente (il 30-40%) dei bagnini di una spiaggia sono minorenni alle prime armi. Su questi, ovviamente, la formazione ha un forte impatto.

L’età minima e la formazione obbligatoria

Il decreto eleva l’età minima a 18 anni per esercitare la professione di assistente bagnanti (anche se il corso può esser seguito già a 16 anni) e impone alle associazioni autorizzate gli stessi criteri nella formazione degli allievi e lo stesso programma educativo adeguandolo ai tempi. In precedenza, invece, ciascuna associazione era libera di gestirsi a suo piacimento sia per il contenuto delle lezioni e il programma che per il monte orario (e perfino per i criteri, anche di età, di ammissione al corso). Anche l’esame per ottenere il brevetto era diverso tra un’associazione e l’altra! Se si aggiunge che il controllo sui corsi era approssimativo per le resistenze locali frapposte, si avrà un quadro della situazione anarchica in cui versava il sistema, nel quale ogni istanza locale gestiva i corsi a modo suo. Il nuovo decreto ha uniformato il sistema di formazione, stabilito la stessa età di ammissione ai corsi e un’età più matura per esercitare il mestiere. Ma soprattutto lo ha sottoposto al controllo dello Stato sottraendolo a quello interno, inefficiente, delle società autorizzate. Le norme che lo regolamentano sono oggi di fonte statale.

Il rinnovo del brevetto di salvataggio

Un altro punto dolente era il rinnovo del brevetto. In precedenza, bastava pagare e il rinnovo era solo amministrativo (cartaceo). L’unica vera richiesta era un certificato medico di buona salute rilasciato dal medico curante. Non erano effettuati – nella realtà, al di là della propaganda – né corsi di aggiornamento né una prova che attestasse il mantenimento di una condizione fisica e prestazionale adeguata. In sostanza, il vecchio sistema permetteva anche a un bagnino di 90 anni di conservare il brevetto! Si confondeva infatti lo stato di buona salute, necessario ma non sufficiente, con la capacità prestazionale di un soggetto che può essere chiamato a intervenire improvvisamente in un intervento di salvataggio, che non ha nulla da invidiare a una prestazione sportiva di livello. Non è un caso che gli incidenti mortali dei bagnini negli ultimi anni abbiano riguardato soccorritori il cui sistema cardiocircolatorio non ha retto allo sforzo di un salvataggio (tre individui, negli anni 2016-2021). Sebbene si tratti di un’attività lavorativa, il salvamento richiede una capacità prestazionale simile a quella richiesta da un’attività sportiva. Questo è il motivo per cui nella maggior parte delle società di salvamento europee, e segnatamente in Francia (presa a modello dal decreto italiano), non sono l’età anagrafica e la buona salute che attestano la capacità di fare questo mestiere rinnovando il brevetto, bensì una prova natatoria indicativa della ritenuta capacità di un soggetto. All’estero si può rinnovare il brevetto finché si è in grado di fare questo mestiere, stabilito da una soglia prestazionale. In questo modo si tutela non solo la persona dell’assistente bagnanti (in grado di agire e di sopportare un carico non indifferente in un intervento di salvataggio), ma soprattutto i soggetti verso i quali il bagnino si trova in posizione di garanzia. E sono questi quelli che contano: un bagnino non più in grado di salvare, anche se in buona salute, è bene che faccia qualcos’altro. Credo che possiamo essere tutti d’accordo su questo.

Il nuovo decreto n. 85/2024, quindi, prevede che il rinnovo quinquennale sia sottoposto a una prova di nuoto che attesti il possesso di una adeguata capacità prestazionale e un corso di aggiornamento. Il decreto del resto introduce l’obbligo del corso di BLSd (Basic Life Support defibrillation) sostituendo il semplice e ormai obsoleto BLS, e il relativo obbligatorio aggiornamento.

I nuovi requisiti degli istruttori

Il punto forse più controverso del vecchio decreto n. 206 del 29 luglio 2016 (adesso, per fortuna, abrogato e sostituito da quello attualmente vigente) era che lo stesso presidente/titolare dell’ente di formazione, che presentava la richiesta di autorizzazione, avesse lui stesso il brevetto di salvamento da almeno tre anni. Quindi chiunque, purché avesse fatto un corso per assistente bagnanti o bagnino da almeno tre anni, anche senza avere esercitato questa professione, poteva impiantare una scuola di salvamento e insegnare ad altri un mestiere mai fatto, senza alcun requisito di formazione o di didattica dell’insegnamento. In questo modo il decreto del 2016 non era soltanto foriero di un’anarchia inimmaginabile, ma era anche concettualmente idiota (non trovo un’espressione più adeguata), perché confondeva la necessaria titolarità di un presidente rispettabile (almeno di fronte alla legge) con le credenziali di formazione del personale docente dell’ente. Questo è forse il punto più importante: l’ente autorizzato deve disporre di un personale docente adeguatamente formato secondo un iter didattico serio, pubblicamente controllabile, e il possesso di strumenti didattici appropriati. È questo che attesta in realtà la capacità formativa di un ente. Sono i buoni istruttori che preparano i buoni bagnini.

Un merito indubbio del decreto n. 206/2016 era invece che qualificava il docente del corso non solo come “istruttore”, ma anche come “allenatore”. Nel corso, infatti, si insegnano le tecniche del nuoto di salvamento. Queste richiedono all’istruttore che le impartisce anche delle doti e conoscenze di allenatore. Il suo compito infatti non è solo quello di insegnare (come istruttore) il nuoto di salvamento, ma anche (come allenatore) di portare gli allievi a superare una soglia – l’esame – che prevede una prestazione richiedente un carico di lavoro progressivamente crescente. Gli allievi non sono però una squadra di nuoto, ma un gruppo raccogliticcio, fortemente disomogeneo per l’età e le diverse capacità tecniche e prestazionali di partenza, che un istruttore-allenatore ha a disposizione per un tempo limitato. Come allenatori si deve essere bravi. Quest’ultima caratteristica rende particolarmente impegnativo l’allenamento e richiede una forte professionalità all’istruttore-allenatore.

A questo scopo, alla fine del 2016 furono organizzati dalla Società nazionale di salvamento una serie di corsi regionali (24!) per riprogrammare e aggiornare il parco degli istruttori fornendo loro una didattica adeguata e nuovi strumenti professionali, rispondendo così alla richiesta del decreto del luglio 2016, che sarebbe dovuto entrare in vigore con l’inizio dell’anno seguente e prevedeva appunto che l’istruttore del corso avesse anche una formazione da allenatore. Purtroppo questa iniziativa non ebbe seguito nella Sns, e da allora non è stato fatto più nulla, salvo sporadiche attività locali. I corsi avrebbero dovuto essere replicati quattro anni dopo, ma una serie di fatti storici il covid prima, la morte del presidente della Sns Giuseppe Marino poi, e a seguire una nuova dirigenza della Sns – hanno fatto il resto.

A chi o a che cosa doveva fare quindi riferimento lo Stato su questo aspetto importante? Non posso attestarlo, ma solo immaginarlo: la Fin a questo punto ha tirato fuori dalla manica il suo asso. La formazione degli istruttori-allenatori di nuoto di salvamento è svolta in Fin da un settore specifico che affianca gli altri titolati ad altri scopi, è istituzionalizzato dal Coni, è pubblico e risponde delle credenziali europee per la formazione degli istruttori sportivi (istruttori-allenatori).

Ho letto, o sentito, che Sns e Fisa non sono stati interpellati come stakeholder del settore. Fino al 2020 – prima del covid – Sns ha partecipato attivamente (ne ero io incaricato e lo posso affermare) a discussioni preparatorie del nuovo decreto. E posso attestare con sicurezza che il decreto è più targato Sns che Fin, perché risponde a molte delle richieste fatte da Sns a suo tempo. Possibile che i nuovi incaricati e i nuovi dirigenti Sns non ne abbiano saputo nulla?

Le cose da dire sarebbero ancora molte. I bagnini scompariranno dalle spiagge l’estate prossima? Sicuramente ce ne saranno meno. Ma questo non sarà colpa del decreto. La loro rarefazione ha cause strutturali dovute a un mercato del lavoro – soprattutto dei giovani entranti – pressoché distrutto. Ne parlerò volentieri in un prossimo articolo.

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Dario Giorgio Pezzini

Consulente della Federazione italiana nuoto per i problemi relativi alle spiagge, membro del Gruppo nazionale per la ricerca sull’ambiente costiero e dell'Osservatorio nazionale sull'annegamento dell'Istituto superiore di sanità. È stato per vent'anni alla direzione nazionale della Società nazionale di salvamento.