Cari amici e colleghi, l’attenzione mediatica e il dibattito pubblico attualmente incentrato sullo Schema di bando tipo e sulla corretta applicazione della Bolkestein (verifica della “scarsità della risorsa” e possibili derogatori “motivi imperativi di interesse generale”), rischiano di eludere o trascurare le altre altrettanto importanti questioni come quella riguardante gli atti di “proroga” delle concessioni che sono stati rilascianti dagli Enti concedenti nel corso degli anni.
Al contrario di quanto viene diffuso e, con insistenza, propagandato le “proroghe” delle concessioni attualmente vigenti non sono tutte indistintamente illegittime o, addirittura, inesistenti. La recentissima sentenza del Consiglio di Stato sulle proroghe al 2033 del Comune di Santa Marinella ha chiarito che le stesse sono efficaci se frutto di istruttoria in applicazione del Codice della navigazione e del suo Regolamento di esecuzione (CdS 7 settembre 2026 nr. 6835, p.10.7). Ha poi precisato che un provvedimento di proroga qualora sia in contrasto con il diritto europeo è qualificabile come “atto annullabile non nullo”. Qualificazione che implica rilevantissime conseguenze sul suo destino e sulla sua efficacia.
A ciò si aggiunga che lo stesso Consiglio di Stato con la sua ultima sentenza in merito ha riconosciuto che la proroga al 30 settembre 2027 ( ex art. 1 del dl 131/2024) è valida in quanto “tecnica” e cioè funzionale allo svolgimento della gara.(CdS 18 agosto 2026 nr. 6539, p. 8.4). Giustificata, pertanto, dalla necessità di porre in essere le preliminari attività amministrative per lo svolgimento delle gare che sono doverose per il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa medesima (TAR Toscana 16 gennaio 2026 nr. 100; TAR Toscana 22 dicembre 2025 nr. 2101).
In definitiva non sussiste alcun obbligo automatico e generalizzato di avviare immediatamente le gare per ogni Comune e per tutte le concessioni. E’, invece, doveroso che tutti i Comuni ed Enti concedenti pongano in essere una preliminare e articolata attività amministrativa anche alla luce della recente giurisprudenza.
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