Norme e sentenze

Opere balneari allo Stato senza indennizzo: respinto il ricorso

I giudici amministrativi non si sono espressi sulla questione poiché il fatto non è ancora accaduto.

Il Tar di Firenze ha respinto il ricorso di uno stabilimento balneare versiliese che si opponeva contro la devoluzione senza indennizzo allo Stato delle opere di difficile rimozione. La pronuncia, arrivata pochi giorni fa, rappresenta un nuovo capitolo per tutta la categoria degli imprenditori balneari, che da tempo combatte contro l’articolo 49 del Codice della navigazione (una legge risalente al 1942) il quale prevede appunto la legittimità, per lo Stato, di espropriare le strutture insistenti sulle concessioni demaniali marittime senza alcun risarcimento. Una norma contro cui si era opposta la famiglia Gemignani, titolare del Bagno Isonzo di Lido di Camaiore, ritenendola incostituzionale. Ma i giudici non hanno accolto il ricorso poiché il fatto non è ancora accaduto.

La vicenda giuridica è iniziata due anni fa, il 15 giugno 2017, dopo che il Comune di Camaiore aveva istituito l’estensione ventennale delle concessioni che avevano aderito al cosiddetto “atto formale” regolamentato dalla legge regionale della Toscana. In base a tale provvedimento, i titolari degli stabilimenti balneari potevano ottenere un prolungamento della concessione fino a vent’anni in base agli investimenti effettuati.

Tuttavia, in base alla legge nazionale stabilita dall’articolo 49 del Codice della navigazione, i balneari non sarebbero più stati proprietari delle strutture al termine del periodo concessorio ventennale, e senza ricevere alcun ristoro. Una situazione contro cui venti stabilimenti balneari della Versilia si sono opposti in tribunale: per il momento il Tar si è espresso solo sul ricorso del Bagno Isonzo della famiglia Gemignani, ma è molto probabile che le altre diciannove sentenze saranno del tutto simili. Questo non per una decisione nel merito, ma semplicemente perché il fatto non è ancora accaduto (ovvero non è ancora arrivato il termine della concessione ventennale e dunque il momento della devoluzione allo Stato).

Infatti, spiegano i giudici amministrativi nella loro sentenza, «i paventati effetti della revoca della concessione, come pure dell’eventuale declaratoria di decadenza della concessione, afferiscono a poteri non ancora esercitati dal Comune. Il che implica la completa assenza dell’attualità di una situazione controversa». In parole povere, non essendo ancora avvenuto il fatto contro cui i balneari si sono opposti, i giudici si sono limitati a ritenere valida la legge nazionale sulla devoluzione allo Stato senza indennizzo. Una scelta che fa presumere come la battaglia contro l’articolo 49 sia ancora del tutto aperta, almeno finché il governo non deciderà di abrogarlo.

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