Hanno destato una certa aspettativa le recenti decisioni giurisprudenziali del Tar Lazio che, a dire di alcuni commentatori, costituiscono una “importante vittoria (…) perché confermati 27 titoli a Fiumicino fino al 2033”. Non è mio costume polemizzare né gettar acqua sul fuoco su dette dichiarazioni; anzi, intendo accingermi a fornire una breve disamina della vicenda e trarne le eventuali conclusioni, dando una lettura alla decisione n. 6721/2026.
Il fatto nasce dall’avvio e dalla definizione di un bando di gara indetto presso il Comune di Fiumicino (Roma), determinato da un atto dirigenziale n. 6696/2020, in forza di un bando tipo previsto dal D.D. 2550/2021, sui presupposti di cui agli artt. 37 C.N. e 18 Reg. C.N., ove erano rinnovate diverse concessioni con estensione al 31.12.2033. Già, avete letto bene: 31.12.2033. Ma qui nasce la prima distinzione: secondo il Giudice, un conto è la proroga di cui all’art. 1 co. 682 della L. 145/2018, la quale essendo una proroga generalizzata al 31.12.2033 è del tutto disapplicata (quanto le altre disposizioni di proroga), altro conto è una procedura di evidenza pubblica.
La seconda, importante novità di detta sentenza è la dichiarata validità ed efficacia della adeguata pubblicità di detta procedura (richiesta dalla Direttiva Servizi) perché non solo è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per la Esecuzione del Codice della Navigazione, ma altresì – udite, udite – è stata inserita “nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune, come peraltro oggi, previsto dal comma 2 dell’art. 4 della L 118/2022” (ovvero, niente pubblicità presso altri Enti, Stato o UE). La Corte aggunge che “Tali modalità (…) è idonea a scongiurare una violazione del diritto comunitario” e richiama il precedente del Cons. St., Sez. IV, 5054/2022, dove si assume che “Sebbene l’avviso pubblico si rivolga – secondo il modello delineato dal C.N. – ai concessionari uscenti, ai fini della presentazione della domanda di rinnovo (…) tuttavia prescrive altresì la pubblicazione sull’Albo Pretotio Comunale e sul sito istituzionale (…) al fine di garantire una adeguata pubblicità, partecipazione e trasparenza alla procedura”.
Ma la rivoluzione copernicana colpisce anche la giurisprudenza del CdS (ad es. Cons. St., Sez. VII, 10132/2024 , CdS 1128-1129/2025 e 607-639/2026) ove si afferma che “Tali considerazioni [sulla inadeguatezza della forma pubblicitaria dell’art. 37 C.N.] non appaiono, tuttavia, confacenti al caso in esame”. A dire ancora della Corte, “la Amministrazione non si è attivato solo a seguito della istanza di proroga proposta dallo stesso gestore uscente. Al contrario, in vista della scadenza dei titoli (…) ha autonomamente deliberato di adottare una procedura trasparente ai fini del rinnovo delle concessioni in scadenza, predisponendo l’avviso pubblico e la relativa modulistica (…) termine per la presentazione di osservazioni e/o reclami, istruttoria, determinazione della misura del canone“. Concludendo nella illegittimità del ripensamento comunale proposto con la DD 123 del 31.10.2024 avente ad oggetto la inesistenza del DD 6696/2020 per presunto non rispetto dei requisiti minimi di pubblicità e trasparenza.
Non solo. La Corte, in ultimo, afferma a chiosa di quanto dichiarato che “La novità che caratterizza la questione (…) giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite,” con ciò evitando di decidere sulla “istanza risarcitoria in forma specifica mediante il ripristino della originaria scadenza al 31.12.2033 della concessione”. Con buona pace dei commentatori ed associazioni circa una vittoria dell’estensione delle concessioni demaniali al 31.12.2033. Ma commentatori ed associazioni non hanno colto assolutamente le novità di tale decisione, per certi versi rivoluzionaria. Ovvero che:
- I bandi di gara (che a questo punto, debbono necessariamente avviarsi da subito) ben possono iniziare su istanze di parte ed avviate d’ufficio dal Comune.
- Gli stessi possono rispettare la procedura di cui al combinato disposto di cui agli artt. 37 C.N. ed art. 18 Reg. C.N., con la pubblicità rafforzata dell’inserimento del bando e delle modalità ai fini del rinnovo delle concessioni scadute, senza l’adozione di alcuna estensione di proroga (magari solo quella tecnica di cui al 30.09.2027).
- Anche con la predeterminazione degli indennizzi, magari dietro ricognizione demaniale, valutato caso per caso, con attribuzione di punteggio giusto per “riconosciuta capacità tecnica dell’operatore negli anni e fonte prevalente di reddito”, tenendo conto del valore degli investimenti per le superfici degli stabilimenti.
Con ciò si dà un colpo di spugna ai seguenti assiomi:
- inadeguatezza dell’art. 37 (AGCM e CdS 2024-2025 e 2026);
- modello di evidenza pubblica di cui al Codice degli Appalti;
- necessità di inserimento nei bandi, di investimenti pubblici, opere di ecosostenibilità, promozioni di eventi pubblici, riduzione di impatti cementizi e limitazioni aree assentite (come nel caso ad es. di Arma di Taggia o Spotorno) in uno zelo a questo punto ingiustificato verso la Direttiva Servizi (evitiamo di definirla Bolkestein, proprio per distinguerla dalla più idonea, a mio avviso, Direttiva Concessioni).
Aggiungo anche che il fatto ed i motivi esposti conferiscono una certa inoppugnabilità della stessa, perché stavolta resistente era il Comune e non il gestore e/o concessionario, e che riguardasse il modello di pubblicità, per cui é chiaro il revirement sul versante, trascurato da molti esperti e commentatori, sulla adeguata pubblicità, che è invece un elemento fondamentale per una schiarita e rasserenamento delle acque tumultuose su cui naviga la categoria delle imprese balneari, andando a giustapporsi in una ottica ricostruttiva operata dallo scrivente nei vari interventi sulla presente encomiabile pagina.
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