Norme e sentenze

Incostituzionale la legge regionale toscana sulle concessioni balneari

Lo ha stabilito la Consulta, ribadendo l'esclusiva competenza statale in materia

Sono incostituzionali i provvedimenti adottati dalla Regione Toscana in materia di concessioni balneari. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 89 depositata il 1° luglio, che ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 1, 2 (commi 3 e 4) e 3 della legge della Regione Toscana numero 30/2024. Secondo la Consulta, le norme sono incidenti sull’assetto concorrenziale del mercato balneare. Le disposizioni regionali erano state impugnate dal governo.

Le norme toscane prevedevano specifiche condizioni per svolgere le procedure selettive per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime, fra cui un criterio di premialità per valutare i concorrenti e delle modalità per determinare un indennizzo a favore del concessionario uscente. Pur riconoscendo che la disciplina delle concessioni balneari investe diversi ambiti di competenza regionale, la Corte ha ribadito la competenza statale in materia di tutela della concorrenza. La norma toscana, secondo la Consulta, influiva sulle modalità di scelta del contraente e sull’assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali, e per questo è stata ritenuta illegittima.

La Regione Toscana aveva giustificato il suo intervento normativo con l’inerzia del legislatore statale nel disciplinare il settore delle concessioni demaniali marittime e con la necessità di tutelare l’affidamento degli operatori. Ma la Corte non ha ritenuto queste argomentazioni idonee a giustificare l’invasione, da parte del legislatore regionale, di un ambito di competenza statale esclusiva.

I commenti

Questo il commento del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell’assessore al turismo Leonardo Marras alla decisione della Consulta: “La sentenza della Corte costituzionale non aggiunge né toglie nulla alla nostra legge. Avevamo chiarito, proprio nell’articolato, che avremmo subito preso atto della tanto attesa normativa nazionale. Rimane tuttavia la disputa nel merito, perché la legge nazionale a cui siamo tenuti ad adeguarci ha aggiunto confusione alla confusione e il decreto attuativo appena proposto dal ministro Salvini non fa che confermarlo. Avevano a disposizione una legge ben fatta e hanno stravolto anche il compito più semplice: quello di copiarla. Rispettiamo questa decisione, ma politicamente non possiamo che osservare un’altra volta quanto questa materia sia stata usata soltanto a fini elettorali, senza mai entrare davvero dentro al cuore di uno dei settori più importanti del turismo italiano, i cui effetti negativi dovuti allo stallo, continueranno a generarsi anche nei prossimi anni”.

Da parte delle associazioni di categoria, così il presidente del Sib-Confcommercio Antonio Capacchione: “Con la sentenza 89/2025, la Corte costituzionale ribadisce il proprio orientamento costante e uniforme, già affermato con la sentenza n. 180 del lontano 2010 sulla legge regionale 8/2009 dell’Emilia Romagna: la competenza esclusiva dello Stato nazionale a disciplinare le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime e la conseguente preclusione delle Regioni a disciplinarle. Quindi la Consulta, anche con questa sentenza, non esclude la possibilità di indennizzi o altre tutele per i concessionari uscenti, limitandosi a riservarle allo Stato nazionale. Spetta pertanto al governo disciplinare correttamente la Bolkestein utilizzando anche le facoltà – ex art. 12 – riconosciute agli Stati per “motivi di interesse generale” come la tutela del lavoro, della proprietà aziendale, del legittimo affidamento. Tutto ciò che non avviene con il decreto n. 131 del 16 settembre 2024 (legge Meloni) che ha modificato e integrato gli articoli 3 e 4 della legge n. 118 del 5 agosto 2022 (legge Draghi). Continuiamo a ritenere infatti che l’attuale normativa in materia sia sbagliata perché non applica correttamente la Bolkestein; ingiusta perché non assicura adeguate tutele ai concessionari attualmente operanti; dannosa perché distrugge un modello di balneazione attrezzata efficiente e di successo. Insistiamo per la sua modifica nell’attesa del decreto interministeriale per gli indennizzi attualmente all’esame del Consiglio di Stato, dopo aver ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato, sul quale ci riserviamo una compiuta valutazione sul testo definitivo”.

Per approfondire

Scarica la sentenza n. 89/2025 della Corte costituzionale >

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