La decisione del Tar Liguria, pubblicata il 3 settembre scorso, riguarda l’impugnativa proposta dall’Agcm contro alcune delibere approvate dal Comune di Imperia, aventi a oggetto le proroghe e l’atto di indirizzo (DGC 402/2023) e, per motivi aggiunti, le DGC nn. 224-225-253-254/2024 in ordine alle varie fattispecie titolate di concessioni demaniali marittime, indirizzi tecnici e disciplinari di gara. Il Tar, nel dichiarare l’improcedibilità del ricorso e l’inammissibilità dei motivi aggiunti, ha inquadrato la complessa questione sul comune denominatore di un grave vizio procedurale in cui è incorsa l’Agcm.
Il ricorso introduttivo era incentrato su una delibera avente a oggetto una proroga nell’attesa dell’avvio delle gare, poi superata dalle delibere giuntali del 2024 di avvio alle procedure comparative con il pertinente disciplinare di gara; da qui l’improcedibilità. L’inammissibilità circa le citate delibere giuntali è stata invece un effetto logico della proposizione dei motivi aggiunti che non trovano alcun fondamento o presupposto con la precitata delibera del 2023 perché improduttiva di effetti al 2024: dunque queste, secondo la Corte, obiter dictum avrebbero dovuto essere impugnate autonomamente e in modo distinto.
Ebbene, dalla lettura della decisione, nulla dice la corte sull’efficacia o validità degli indennizzi ai concessionari uscenti, perché, correttamente, non si è entrati nel merito. Cogliamo però l’occasione di fare il punto sugli indennizzi, prendendo spunto dal novellato articolo 4 comma 9 della legge 118/2022, inteso come norma primaria nazionale, e dal verbale della Sezione consultiva del Consiglio di Stato dell’8 luglio 2025, quello che per intenderci ha rinviato al ministero delle Infrastrutture lo schema di decreto sugli indennizzi perché gravido di vizi e criticità di legge.
Il ministero, ad avviso dello scrivente, era ben consapevole della grave difficoltà nel rendere operativo un criterio generico quale quello di una “equa remunerazione [al concessionario uscente] sugli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni” (art. 4 comma 9). Analiticamente:
- Palazzo Spada era intervenuto per asserire la assenza normativa di un principio generalizzato in ordine agli indennizzi in favore dei concessionari uscenti, nonché il suo contrasto, con il divieto di “accordare (…) vantaggi al prestatore uscente” di cui all’art. 12 comma 2 della direttiva 2006/123/CE, e con l’art. 49 TFUE e con la decisione CGUE C-598/2022;
- Nondimeno, sull’oggetto degli “investimenti effettuati (…)”, la Corte sembra apprezzare lo sforzo del Ministero, nell’indicare
- a) quali beni materiali, quelli intesi come “opere non amovibili, di difficile rimozione e non amovibili”;
- b) mentre per le “opere immateriali” viene obiettato che diritti di brevetto, marchi e tecnologie di ricerca, sono da escludersi perché normalmente restano in capo al gestore uscente e possono essere oggetto di “autonoma negoziazione”;
- c) così come è da escludersi l’avviamento commerciale perché, oltre che bene immateriale, si riferisce comunque al “complesso degli investimenti eseguiti”;
- d) altresì, si ritengono ammissibili gli investimenti in ordine “alle spese destinate al ripristino ed all’adeguamento funzionale degli impianti e delle strutture esistenti” in quanto autorizzati in sede di necessità;
- quanto sul “valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati”, alla sezione preme sottolineare una positiva valutazione ponderativa, evidentemente da compiersi caso per caso, “sull’effettiva consistenza degli investimenti [che] non si traducano in un implicito ostacolo all’ingresso di nuovi operatori di mercato”;
- per quanto, ancora, su una possibile introduzione di un criterio quale quello della “rivalutazione” in ordine agli investimenti, la sezione non lo ammette perché non presente nella norma primaria;
- e in sede di stima del valore degli investimenti, pertinente i soli materiali, nulla osta alle indicazioni previste nella norma UNI 11729:2018, per ubicazione, analisi di mercato e tipologia, così come Palazzo Spada, incidenter tantum, asserisce il non ostare all’impiego della disciplina di cui all’art. 2435 bis c.c. (per bilanci per imprese non sul mercato regolamentare) e art. 18 del DPR 600/1973 (per imprese minori).
Ne consegue che, così approcciata, la questione sulla determinazione degli indennizzi può risultare ragionevolmente e legittimamente applicabile, in sede operativa, per l’avvio delle gare di selezione pubblica comparativa. A mo’ di esempio, lo scrivente riferisce un minimo comune denominatore tra il caso di Imperia, oggetto della decisione del Tar, e il caso del Comune di Roma. Il disciplinare del Comune ligure riferisce di beni materiali e del “valore [degli investimenti] pari al fatturato annuale precedente all’anno di pubblicazione della procedura di affidamento”, mentre il Comune capitolino, in sede giuntale con la delibera n. 44/2025, riferisce che “l’amministrazione, oltre a valorizzare la qualità tecnica delle offerte, ritiene di estrema importanza valutare l’offerta economica tramite una royalty proporzionale al fatturato, al fine di conseguire un’equa valorizzazione del litorale rispetto al canone corrisposto”.
Lungi dall’entrare nel merito, lo scrivente qui fa alcuni accenni di natura giuridico-economica, ipotizzando che, se il citato Consiglio di Stato si richiama a una valutazione ponderata, caso per caso, del valore degli investimenti, e del pari non osta all’uso di norme tecniche di stima e all’applicazione della disciplina dei bilanci societari, ciò autorevolmente detto, fa dedurre che l’impiego esclusivo della sola voce del conto economico quale il fatturato, pur indice della redditività dell’impresa, non può esonerare in alcun modo l’ente concedente, in sede di valutazione dell’interesse pubblico, a una seria e affidabile valutazione complessiva, in ordine alla consistenza tecnica degli investimenti, nonché, al confronto con i costi e gli altri indicatori presenti nel bilancio societario.
© Riproduzione Riservata















