L’introduzione dell’obbligo del green pass sta ingenerando dubbi e incertezze nei turisti e in alcuni titolari di stabilimenti balneari. A tal fine è opportuno chiarire che l’obbligo del possesso del green pass non riguarda la fruizione dei servizi di balneazione.
Infatti l’articolo 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 stabilisce che «a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter; i) concorsi pubblici».
Il green pass è quindi obbligatorio per i «servizi di ristorazione […] al tavolo, al chiuso» che eventualmente vengano svolti all’interno degli stabilimenti balneari. Per la ristorazione l’obbligo del green pass sorge solo quando c’è il servizio al tavolo e la stessa si svolge al chiuso. Pertanto siffatto obbligo non riguarda la ristorazione che si svolge all’aperto o in veranda, né il self service e neppure il take away.
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