Facile o difficile rimozione? Per gli imprenditori balneari toscani la questione sta per essere superata. La giunta regionale ha infatti approvato ieri alcune modifiche alla legge regionale 42/2000 (il "Testo unico delle leggi in materia di turismo") che favoriscono gli stabilimenti balneari in un momento di incertezza normativa e accanimento burocratico, aprendo la strada, tra l’altro, a una riscrittura dei criteri per definire un edificio su suolo demaniale di facile o difficile rimozione.
Così illustra le novità Cristina Scaletti, assessore al turismo della Regione Toscana: «La situazione degli stabilimenti balneari è stata seguita costantemente in giunta, nella consapevolezza di cosa questi significhino sia per le persone e le imprese che hanno fondato in essi il proprio lavoro, sia per quello che hanno rappresentato e rappresentano per la salvaguardia e la valorizzazione della costa toscana attraverso la realizzazione di un sistema turistico-balneare tipico e unico nelle sue caratteristiche. Nell’attuale situazione di incertezza determinata in primo luogo dalla direttiva europea Bolkestein, la Regione Toscana ha la forte volontà di portare un proprio contributo alla ricostruzione di un clima di fiducia per gli operatori di un sistema così importante per il turismo toscano. Per questo, nel rispetto delle proprie prerogative, la giunta ha studiato di concerto con le associazioni di categoria e con la competente commissione consiliare, che lo dovrà ora vagliare, un intervento che contribuirà a chiarire la situazione attraverso una modifica alla legge regionale numero 42/2000».
Nel rispetto delle normative statali in materia, e sfruttando la delega delle singole Regioni in materia di amministrazione del demanio marittimo, la giunta toscana ha ritenuto necessario determinare i criteri di individuazione delle opere di facile e difficile rimozione delle strutture collegate alle attività turistico-ricreative svolte dagli stabilimenti balneari, al fine di consentire ai Comuni un’omogenea gestione delle stesse. Le valutazioni in questione, infatti, richiedono una chiara definizione che ad oggi non è ancora assicurata dal quadro normativo vigente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA