Norme e sentenze Sib-Confcommercio

Devoluzione opere balneari, il Consiglio di Stato ribalta tutto

I giudici ritengono penalizzante per gli investimenti la cessione gratuita dei beni e affermano che essa avviene all'effettivo spirare della concessione anziché alla scadenza.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 60432019 depositata lo scorso lunedì 2 settembre, ha modificato ancora una volta il recente orientamento sulla questione della devoluzione delle opere ritenute inamovibili e in modo particolare sull’individuazione del momento produttivo dell’effetto giuridico della devoluzione delle opere.

Si ricorderà che il Consiglio di Stato si era più volte espresso individuando il momento produttivo della devoluzione delle opere nell’effettivo spirare della concessione e non alla sua semplice formale scadenza (si vedano le sentenze del Consiglio di Stato n. 3348 del 26 maggio 2010, n. 626 del 1° febbraio 2013 e n. 3196 del 14 maggio 2013). Invece, ultimamente, la stessa autorità giudiziaria aveva sorprendentemente cambiato orientamento, facendo decorrere la devoluzione alla scadenza delle concessioni (si vedano le sentenze del Consiglio di Stato n. 6853 del 3 dicembre 2018 e n. 1368 del 27 febbraio 2019).

Con la sentenza depositata lunedì, il Consiglio di Stato ritorna al contrario sulla sua precedente interpretazione, ritenendo che la devoluzione non sorge con la scadenza del titolo concessorio (intervenuto magari decenni orsono) bensì con il suo effettivo spirare e cioè nel momento in cui vi sarà concretamente la restituzione dell’area al demanio. Infatti il Consiglio di Stato ha chiarito che «il principio dell’accessione gratuita di cui al ricordato art. 49 r.d. 30 marzo 1942 n. 327 (recante il “Codice della navigazione”) non trova applicazione quando il titolo concessorio è stato oggetto di rinnovo automatico prima della data di naturale scadenza della concessione, tanto da configurare il rinnovo stesso, al di là del “nomen iuris”, come una piena proroga dell’originario rapporto e senza soluzione di continuità (Consiglio di Stato sez. VI – 17/02/2017, n.729)”».

La motivazione del Consiglio di Stato è solida e convincente laddove osserva che «l’esigenza di assicurare che le opere “non amovibili”, siano nella piena disponibilità dell’ente proprietario dell’area […] non risulta ancora attuale quando il titolo concessorio, anziché andare in scadenza o essere anzitempo revocato per l’utilizzo improprio dell’area, sia al contrario rinnovato in modo automatico e senza soluzione di continuità rispetto alla data naturale di scadenza della concessione». Degna di nota è, infine, la considerazione del Consiglio di Stato per il quale «il principio dell’accessione gratuita (è) fortemente penalizzante per il diritto dei superficiari e per gli investimenti».

È pertanto una sentenza importante e positiva per i concessionari, perché elimina il rischio della devoluzione della gran parte degli impianti balneari che era diventato concreto e attuale alla luce dell’orientamento giurisprudenziale oggi superato. Ciononostante queste oscillazioni giurisprudenziali confermano, ancora una volta, l’esigenza che da tempo evidenziamo di una riforma organica e profonda della disciplina giuridica del settore da parte del legislatore nazionale, anche al fine di evitare una supplenza giudiziaria che talvolta sconcerta e talaltra è foriera di incertezze.

Il testo integrale della sentenza è scaricabile cliccando qui.

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Antonio Capacchione

Avvocato, presidente nazionale del Sindacato italiano balneari - Fipe Confcommercio dal 2018, già vicepresidente vicario.
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