Norme e sentenze Puglia

Consiglio di Stato esclude gare per ampliamenti di concessioni demaniali marittime

I giudici di Palazzo Spada hanno interpretato per la prima volta l'articolo 8 della legge regionale pugliese 17/2015

Innovativa pronuncia della V sezione del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 575 pubblicata il 24 gennaio 2020, ha fornito per la prima volta una interpretazione dell’art. 8 della legge regionale Puglia n. 17/2015 che disciplina le modalità per il rilascio o la variazione delle concessioni demaniali marittime.

Nella sentenza, i giudici di Palazzo Spada hanno escluso le procedure a evidenza pubblica nell’ipotesi di richiesta di ampliamento o variazione delle aree in concessione demaniale e hanno altresì sancito che i “Piani comunali delle coste” adottati ma non approvati non hanno alcuna efficacia applicativa, nemmeno come norme di indirizzo.

Le origini del contenzioso

La vicenda nasce allorquando la Oronzo Paladini & C. s.a.s., proprietaria della struttura ricettiva denominata Hotel Paradise sita in Porto Cesareo e titolare di concessione demaniale marittima a servizio della citata attività, avanzava domanda finalizzata all’ampliamento dell’area demaniale già in concessione, oltre a richiedere una risagomazione dell’area stessa.

Tale domanda è stata respinta dal Comune di Porto Cesareo il quale, sulla base di quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 17/2015 della Regione Puglia, sosteneva che anche le domande aventi ad oggetto una richiesta di variazione, e quindi ampliamento, delle concessioni demaniali marittime fossero da considerarsi come domande finalizzate a una concessione comunque nuova e diversa e, pertanto, essere sottoposte a una procedura ad evidenza pubblica. Inoltre il Comune ha respinto tale domanda in considerazione del fatto che la richiesta fatta valere dall’Hotel Paradise sarebbe in contrasto con le prescrizioni del Piano comunale delle coste adottato dall’amministrazione di Porto Cesareo.

Esperito il giudizio di primo grado, la Oronzo Paladini & C. sas, rappresentata e difesa dall’avvocato Danilo Lorenzo, ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato evidenziando da un lato che la richiesta di ampliamento non dava vita a una nuova concessione demaniale; e fornendo dall’altro lato una interpretazione dell’art. 8 della legge regionale pugliese secondo la quale le domande aventi a oggetto la variazione o l’ampliamento delle concessioni demaniali in vigore non devono essere sottoposte a evidenza pubblica. L’appello evidenziava, inoltre, che le prescrizioni del Piano comunale delle coste adottato non trovano applicazione sino a quando detto piano non fosse stato approvato.

La pronuncia del Consiglio di Stato

Con sentenza n. 575 pubblicata in data 24 gennaio 2020, la V sezione del Consiglio di Stato (presidente Saltelli, relatore Bottiglieri) ha accolto l’appello della Oronzo Paladini & C. e ha fornito per la prima volta una interpretazione dell’art. 8 della legge regionale n. 17/2015.

Nella sentenza si legge che la variazione della concessione, in cui rientra al di là di ogni ragionevole dubbio l’ampliamento, è infatti autonomamente disciplinata al comma 1, il quale la subordina esclusivamente all’accertamento della sua compatibilità con il Piano comunale della costa, il Codice della navigazione e il relativo regolamento, senza necessità di alcuna procedura a evidenza pubblica.

Nella stessa sentenza i giudici di Palazzo Spada hanno anche sancito l’importante principio secondo il quale il Piano comunale delle coste meramente adottato non ha efficacia anticipata, con la conseguenza che sino alla sua approvazione definitiva le istanze di concessione demaniale marittima devono essere valutate sulla base del solo Piano regionale delle coste.

I commenti

«Si tratta di una sentenza particolarmente importante nel percorso di chiarezza normativa sulla materia demaniale – afferma l’avvocato Danilo Lorenzo, che ha rappresentato gli interessi dell’Hotel Paradise – poiché per la prima volta il Consiglio di Stato ha chiarito la portata applicativa dell’art. 8 della legge regionale n. 17/2015 in merito alle richieste di variazione e ampliamento delle aree demaniali in concessione. Inoltre i giudici hanno affermato che i Piani comunali delle coste, sino alla loro definitiva approvazione, non solo non hanno alcun valore applicativo, ma in mancanza di essi le istanze di concessione demaniale marittima devono essere valutate sulla base delle regole imposte dal Piano regionale delle coste».

Soddisfazione viene espressa anche dal presidente regionale di Cna Balneari Puglia Giuseppe Mancarella: «La materia demaniale vive un periodo di profondo fermento e incertezza e ogni pronuncia dei giudici che renda più chiare le regole del gioco non può che giovare agli operatori economici e permettere agli stessi di lavorare con maggiore serenità».

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Cna Balneari

Cna Balneari è la sezione di Cna (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa) che associa i titolari di stabilimenti balneari.
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