Alcune pronunce giurisprudenziali intervenute in questi giorni hanno affermato la validità e l’efficacia della normativa emergenziale emanata dal governo e dal parlamento lo scorso anno per garantire la continuità lavorativa dei balneari nelle more dell’applicazione della legge 145/2018, che ha disposto l’estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 2033.
L’articolo 182, secondo comma, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77, impedisce «l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione» e, nel contempo garantisce che «l’utilizzo dei beni […] da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall’atto di concessione».
Orbene, questa norma è stata applicata dall’Autorità di sistema portuale di Napoli per una proroga biennale rinnovabile in favore dei concessionari. A fronte del ricorso di un presunto controinteressato che chiedeva l’annullamento del provvedimento e lo svolgimento della gara, il Tar di Napoli con l’ordinanza n. 768/2021 del 26 aprile ha deciso «di respingere la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, atteso che lo stesso costituisce applicazione di una normativa emergenziale, in giustificata e temporalmente limitata deroga agli ordinari principi di concorrenza, in considerazione degli effetti dell’attuale situazione sanitaria e del conseguente bilanciamento dei contrapposti interessi, così come definito dal legislatore nazionale».
Analoga decisione è stata adottata dal Tar dell’Aquila in una controversia relativa, questa volta, al mancato rinnovo di una concessione da parte del Comune di Giulianova. Infatti il tribunale amministrativo abruzzese, con la sentenza n. 231 del 23 aprile 2021, ha chiarito che l’articolo 182 secondo comma del decreto 34/2020 «trova fondamento in un motivo imperativo di interesse generale afferente ragioni “di sanità e di salute pubblica” e “di salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti e autonomi” che appare giustificare eccezionalmente, anche secondo la prospettiva normativa di rango euro unitario, l’estensione della durata temporanea delle concessioni demaniali in corso».
Per i giudici amministrativi, pertanto, non si può non tener conto degli effetti che ha avuto la pandemia sull’attività dei concessionari e anche sul funzionamento degli uffici. Queste decisioni indubbiamente positive non eliminano comunque la necessità e l’urgenza di un intervento chiarificatore del governo in ordine alla legge n. 145/2018, così come del resto chiesto anche dalla Conferenza delle Regioni e dall’Anci.
Per approfondire
- Scarica l’ordinanza n. 768/2021 del Tar Campania »
(pdf, 5 pagine) - Scarica la sentenza n. 231/2021 del Tar Abruzzo »
(pdf, 7 pagine)
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