Respinto integralmente il ricorso di Bubbi s.r.l. contro il Comune e i concessionari. Il Consiglio di Stato riconosce la legittimità della procedura adottata dall’Amministrazione: non una proroga automatica, ma un procedimento pubblico e trasparente. Maurelli: “Sentenza storica e in controtendenza, può rappresentare un riferimento per altri Comuni”.
Roma, 8 settembre 2026 – Si chiude definitivamente la vicenda giudiziaria che ha visto contrapposta la società Bubbi s.r.l. al Comune di Santa Marinella e ai titolari di alcune delle più note concessioni balneari del litorale laziale. Con la sentenza n. 6835 del 7 settembre 2026, la Sezione Settima del Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello presentato da Bubbi s.r.l. contro la sentenza del TAR Lazio n. 12743/2025, confermando la legittimità dell’operato del Comune e la stabilità delle concessioni assegnate.
La controversia nasceva dalla contestazione della procedura attraverso la quale il Comune di Santa Marinella aveva esteso fino al 2033 alcune concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa. Secondo la società ricorrente, si sarebbe trattato di una proroga automatica, adottata in violazione dell’art. 49 TFUE e dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, la cosiddetta Direttiva Bolkestein, senza una preventiva gara pubblica.
Il Consiglio di Stato ha però escluso questa ricostruzione, riconoscendo che il Comune non si è limitato a prorogare automaticamente le concessioni, ma ha seguito una vera procedura pubblica e selettiva, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza previsti dalla normativa europea.
Già nel 2019, infatti, l’Amministrazione aveva avviato una “procedura pubblica e trasparente” con la delibera n. 237/2019, pubblicando l’avviso sull’albo pretorio e sul sito istituzionale per garantire la più ampia partecipazione. Le domande erano state quindi esaminate secondo quanto previsto dall’art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione e, nei casi in cui fossero arrivate più richieste per la stessa concessione, erano state avviate procedure competitive tra gli operatori interessati.
Per il Consiglio di Stato, dunque, le estensioni fino al 2033 sono il risultato di un procedimento selettivo legittimo e non di proroghe automatiche. Gli atti con cui le concessioni sono state assegnate, inoltre, risalgono a diversi anni fa e sono ormai consolidati, non essendo più possibile contestarli attraverso un nuovo giudizio.
La sentenza chiarisce anche un altro aspetto di particolare rilievo per il settore. Nel caso in cui un atto amministrativo sia ritenuto in contrasto con il diritto europeo, questo non diventa automaticamente nullo, ma può essere annullato solo se viene impugnato nei termini previsti dalla legge, che in questo caso sono di sessanta giorni.
Un principio che assume particolare importanza nella vicenda di Santa Marinella, dal momento che gli atti di assegnazione delle concessioni erano stati adottati anni prima della costituzione stessa della società ricorrente, avvenuta soltanto nell’aprile 2024. Per questo motivo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la società non avesse la legittimazione per contestare quegli atti e che non fosse possibile utilizzare un’azione di accertamento per aggirare i termini ormai scaduti per la loro impugnazione.
“Siamo soddisfatti di questo importante traguardo raggiunto, che mette finalmente la parola fine a un contenzioso che, per le tempistiche con cui è stato avviato, riteniamo avrebbe potuto essere evitato. La difesa, prima davanti al TAR e ora davanti al Consiglio di Stato, a supporto delle nostre associate, portata avanti dall’avv. Cellamare, che ringrazio, è stata pienamente recepita dai giudici e, ancora una volta, la sentenza conferma quanto sostenuto da sempre da FEDERBALNEARI ITALIA e già riconosciuto dal TAR Lazio per Santa Marinella”, dichiara Marco Maurelli, presidente di Federbalneari Italia.
“È una sentenza unica e storica, in controtendenza rispetto a quanto sta avvenendo in Italia, dove i nostri concessionari si preparana alle gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni. La decisione del Consiglio di Stato potrebbe rappresentare un riferimento anche per altri Comuni nei quali molti nostri associati vivono ancora una situazione di incertezza. Continuiamo a difendere un modello turistico che si è dimostrato virtuoso e che oggi più che mai deve essere tutelato, per garantire un’offerta turistica di qualità. Santa Marinella e Santa Severa rappresentano una specificità assoluta in questo senso”, conclude Maurelli.
Per l’avvocato Vincenzo Cellamare dello Studio Legale Zunarelli, che ha assistito le società già concessionarie aderenti a Federbalneari Italia, la pronuncia del Consiglio di Stato ha una portata che va oltre la vicenda dei singoli stabilimenti balneari di Santa Marinella. “La sentenza conferma che le amministrazioni comunali che, prima delle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021, hanno adottato procedure selettive genuine, pur nel quadro dell’art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, hanno operato in modo conforme al diritto e che i relativi affidamenti godono di piena stabilità giuridica”, sottolinea l’avvocato Cellamare.
Una pronuncia che rappresenta quindi un segnale importante per migliaia di operatori del settore balneare che attendono ancora chiarezza e stabilità sul proprio futuro e che potrebbe offrire un elemento di riferimento anche per altre amministrazioni alle prese con situazioni analoghe.
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