Norme e sentenze

Concessioni balneari, la giurisprudenza segna un cambio di rotta sull’interesse pubblico

La stagione delle proroghe sta per concludersi: il punto della situazione alla luce delle ultime sentenze.

Con l’entrata in vigore della legge 166/2024, di conversione del decreto Salva-infrazioni, molte amministrazioni locali hanno adottato strategie differenti per la gestione delle concessioni balneari. Si tratta di una materia particolarmente delicata, inserita in un contesto normativo in continua evoluzione, che continua a generare dibattiti e sollevare critiche. In particolare sono emerse due linee di intervento principali: da un lato, alcuni Comuni hanno scelto di “prorogare” i titoli concessori esistenti fino al 30 settembre 2027; dall’altro, diverse amministrazioni hanno avviato procedure pubbliche di evidenza per l’affidamento delle concessioni, applicando le disposizioni introdotte dalla normativa vigente. Tuttavia, le procedure selettive per l’assegnazione delle concessioni balneari avviate subito dopo l’emanazione della legge 166/2024 si sono rilevate oggetto di numerosi contenziosi.

I Comuni che hanno intrapreso per primi questa via si sono trovati a fronteggiare numerosi ricorsi, promossi sia da concessionari uscenti che da soggetti interessati a subentrare nella gestione, che hanno contestato le modalità di formulazione dei bandi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali. Tra i casi più significativi si segnala quello del Comune di Roma, che ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione di 31 concessioni demaniali sul litorale romano. L’avviso in questione è stato impugnato innanzi al Tar Lazio. Le principali criticità sollevate hanno riguardato l’introduzione di una royalty aggiuntiva rispetto al canone ordinario e la durata del titolo concessorio, inizialmente limitata a un anno, con possibilità di proroga biennale (la cosiddetta “gara ponte”).

Il Tar Lazio ha accolto le doglianze, sospendendo in via cautelare la procedura e rilevando come le modalità previste nel bando romano non risultavano pienamente aderenti ai principi introdotti dalla legge 166/2024. Adito il Consiglio di Stato, quest’ultimo ha riformato l’ordinanza, consentendo la prosecuzione della procedura selettiva. Con ordinanza n. 1149 del 26 marzo 2025, il collegio ha infatti ritenuto che le clausole impugnate non avessero un effetto escludente, né costituissero un ostacolo alla più ampia partecipazione, ribadendo la conformità dell’avviso ai principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento. Ma soprattutto – e questo rappresenta forse l’aspetto più rilevante dell’ordinanza del Consiglio di Stato – è stato evidenziato, sotto il profilo del periculum in mora, che nella comparazione tra gli interessi contrapposti risulta prevalente l’interesse pubblico alla rapida definizione della procedura selettiva prevista dall’avviso, in considerazione anche dell’imminente apertura della stagione balneare.

Si tratta di un cambio di passo significativo rispetto all’orientamento giurisprudenziale precedentemente consolidato. In passato, infatti, la giurisprudenza amministrativa tendeva a ritenere prevalente l’interesse alla continuità della gestione da parte dei concessionari uscenti, soprattutto nei casi in cui gli enti concedenti non fossero in condizione di garantire una tempestiva riassegnazione del compendio aziendale a terzi. A titolo esemplificativo, si richiamano le pronunce del Consiglio di Stato n. 18163/2024, 18514/2024 e 1815/2024, le quali avevano affermato che, nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti, dovesse prevalere quello del concessionario privato, in quanto tale soluzione risultava comunque idonea a garantire interessi pubblici come la manutenzione dell’area e la percezione dei canoni demaniali senza interruzioni.

Ora, invece, il Consiglio di Stato inverte l’asse interpretativo, attribuendo centralità all’interesse pubblico alla conclusione delle gare, quale strumento indispensabile per ristabilire legalità, trasparenza e concorrenza nell’assegnazione delle risorse demaniali marittime. In questa nuova prospettiva, l’amministrazione non è più giustificata a procrastinare l’affidamento delle concessioni balneari invocando difficoltà operative o gestionali, ma è chiamata a dare attuazione alle procedure selettive nei tempi più rapidi possibili, anche per evitare l’ulteriore stratificazione di situazioni transitorie prive di legittimità sostanziale.

Questo mutamento interpretativo non solo rafforza il rispetto del diritto europeo in materia di concorrenza e parità di accesso, ma rappresenta anche una chiara presa di posizione contro le proroghe automatiche e reiterate, che hanno contribuito negli anni a determinare un quadro di incertezza giuridica e di compressione del principio di concorrenza. Le complesse dinamiche legate all’affidamento delle concessioni balneari evidenziano la difficoltà di bilanciare da un lato le legittime aspettative degli operatori economici, e dall’altro l’esigenza di garantire una gestione trasparente, concorrenziale e conforme alla normativa europea e, oggi, anche a quella nazionale.

Il nuovo orientamento giurisprudenziale e le disposizioni della legge 166/2024 impongono un cambio di passo deciso: non c’è più spazio per proroghe immotivate e rinvii operativi. Le amministrazioni locali sono chiamate ad agire con tempestività e rigore, adottando procedure selettive chiare, legittime e rispettose dei principi comunitari e nazionali. I concessionari, dal canto loro, devono prepararsi a confrontarsi con un mercato aperto, dove la legittimazione al possesso del bene pubblico passa da un confronto competitivo e imparziale. La stagione delle proroghe sta per concludersi.

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Rosamaria Berloco

Avvocato in amministrativo e civile, specializzata in appalti pubblici e concessioni demaniali. Docente e autrice di numerosi articoli e saggi su riviste di settore. Co-founder di Legal Team.
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