La proposta è stata presentata da tutte le principali forze politiche di maggioranza e opposizione: abolire i maxi canoni Omi degli stabilimenti balneari pertinenziali e alzare tutti gli altri canoni a una cifra minima di 2.500 euro annui (anziché 327 euro com’è attualmente), al fine di garantire la necessaria copertura economica. Questa la soluzione che salverebbe i circa trecento imprenditori balneari colpiti, a causa della legge Finanziaria 2006, da un ingiustificato aumento dei canoni fino al 1500%, con cifre che toccano i 300 mila euro annui e che hanno mandato centinaia di aziende familiari sull’orlo del fallimento.
Tutto si gioca nella nuova legge di bilancio, in esame in questi giorni alla Camera dei deputati: sono infatti numerosi gli emendamenti presentati da parlamentari di Partito democratico (Tiziano Arlotti), Area popolare (Sergio Pizzolante), Forza Italia (Deborah Bergamini) e Lega Nord (Gianluca Pini) che avanzano la stessa identica proposta. E proprio grazie a questa trasversalità, la misura molto probabilmente sarà convertita in legge.
I contenuti della norma
L’idea, come detto, è di abrogare dal 1° gennaio 2018 i maxi canoni Omi e di alzare i canoni ordinari a un minimo di 2.500 euro all’anno. Si tratterebbe di una misura di solidarietà verso i balneari nella situazione più grave: aumentare cioè le cifre di chi attualmente paga meno di 2.500 euro all’anno (ad oggi il canone minimo per legge ammonta a 327 euro annui) e allo stesso tempo abrogare le elevatissime cifre sostenute dai pertinenziali (che arrivano a 100.000/300.000 euro annui).
L’approvazione è quasi certa
L’ipotesi più plausibile è che il DL Bilancio sarà approvato con la fiducia e dunque il provvedimento salva-pertinenziali sarebbe inserito nel maxiemendamento governativo, dal momento che è stato presentato da diverse forze politiche sia di maggioranza che di opposizione.
Tra l’altro, con il definitivo insabbiamento della riforma delle concessioni (vedi notizia), che doveva tra l’altro occuparsi anche del riordino dei canoni, l’approvazione dell’emendamento salva-pertinenziali è ancora più plausibile, poiché per queste circa trecento imprese una soluzione non è più rimandabile – a meno che non le si voglia portare al definitivo fallimento.
«Il nostro emendamento non rappresenta altro che l’attuazione di quello che hanno sempre sostenuto tutte le associazioni di categoria – conferma a Mondo Balneare il deputato Tiziano Arlotti (Pd), tra i firmatari degli emendamenti – le quali si sono sempre dette disponibili a portare avanti una proposta di solidarietà nei confronti dei balneari pertinenziali. Se approvato, con questo emendamento si andrà al superamento dei valori Omi, creando la fascia minima di 2.500 euro per le concessioni a uso turistico-ricreativo, escludendo dunque le associazioni sportive che per esempio gestiscono dei piccoli campetti sul demanio e che continueranno a pagare i minimi attuali».
Chi sono i balneari pertinenziali
Gli stabilimenti balneari definiti “pertinenziali incamerati” sono circa trecento in Italia e hanno subìto una grave ingiustizia fiscale che li affligge da diversi anni. Per queste attività, con l’art.1 comma 256 della legge Finanziaria 2006, è stato definito un criterio di calcolo dei canoni collegato ai valori Omi (Osservatorio mobiliare italiano) che in alcuni casi ha determinato un maxi aumento del canone a cifre intorno ai 100-300 mila euro annui. Aggiungendo gli arretrati, tutto ciò ha significato milioni di euro da pagare per piccole imprese familiari, fuori da ogni logica di mercato.
I testi degli emendamenti
Riportiamo qui di seguito i testi dei principali emendamenti, molto simili tra loro, in materia di concessioni balneari pertinenziali. Per leggere tutto il dossier sugli emendamenti presentati alla Camera sul decreto Bilancio, clicca qui (2.640 pagine).
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7. 8. Gianluca Pini.
Dopo il comma 24, inserire il seguente:
«24-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l’importo annuo dei canoni dovuti a titolo di corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500.».
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7. 9. Gianluca Pini.
Dopo il comma 24, inserire il seguente:
«24-bis. Nelle more della revisione e del riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, dal 1o gennaio 2018 alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall’articolo 03, comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni.».
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69.1. Pizzolante, Tancredi.
Dopo il comma 459, aggiungere il seguente:
459-bis. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, al fine di ridurre il contenzioso e assicurare la prosecuzione delle attività, sono adottate le seguenti misure:
a) all’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
«1) al comma 732, le parole: “da effettuare entro il 15 ottobre 2014” sono soppresse e le parole: “30 settembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2017”;
2) al comma 733, le parole: “28 febbraio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2018”»;
b) all’articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «alla data del 15 novembre 2015» sono soppresse;
c) nelle more della revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, dal 1o gennaio 2018 alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall’articolo 3 comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni;
d) a decorrere dal 1o gennaio 2018 l’importo annuo dei canoni dovuti a corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00.
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69-bis. 22. Arlotti, Marchetti.
Dopo il comma 461 aggiungere i seguenti:
461-bis. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 732, le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017»;
b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2018».
461-ter. All’articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «alla data del 15 novembre 2015» sono soppresse.
461-quater. Nelle more della revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, dal 1o gennaio 2018 alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni.
461-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l’importo annuo dei canoni dovuti a corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00.
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217. Bergamini.
Dopo il comma 669, aggiungere il seguente:
669-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l’importo annuo dei canoni dovuti a corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00. 101-quater.
Dopo il comma 669, aggiungere il seguente:
669-bis. Nelle more della revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, dal 1o gennaio 2018 alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall’articolo 03, comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni.
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101-quater. 219. Bergamini.
A decorrere dal 1o gennaio 2018 l’importo annuo dei canoni dovuti a corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00.
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