Norme e sentenze

Balneari pertinenziali, Cassazione: “Contenziosi sospesi fino a esito cause civili”

Importante sentenza della corte a sezioni unite sulla definizione agevolata delle cause relative ai maxi canoni

Interessante sentenza emessa dalla Corte di cassazione a sezioni unite, che offre importanti spunti in punto di giurisdizione sulla definizione agevolata dei contenziosi relativi ai canoni balneari pertinenziali. Secondo la Cassazione, la giurisdizione sull’articolo 100 del decreto 104/2020 spetta al giudice ordinario e i procedimenti connessi relativi alla decadenza del titolo per mancato pagamento dei canoni e sul diniego di proroga pendenti dinanzi al giudice amministrativo rimangono sospesi fino all’esito della causa civile.
Il pronunciamento è stato delibato in una causa patrocinata dall’avvocato Bartolo Ravenna in difesa della società Millennium srl contro l’Agenzia del demanio e il Comune di Pomezia.

L’origine del contenzioso

A maggio 2020 la Millennium srl, titolare dello stabilimento balneare pertinenziale Port Royal, aveva fatto ricorso al Tar Lazio domandando l’annullamento della determinazione dirigenziale con cui il Comune di Pomezia aveva dichiarato la decadenza dalla titolarità della sua concessione demaniale marittima. La decadenza era stata dichiarata a causa del mancato pagamento dei canoni dal 2016 al 2019, in applicazione degli spropositati valori Omi che li avevano fatti lievitare esponenzialmente tanto da far arretrare la società che, quindi, li ha contestati.

A giugno dello stesso anno il Comune di Pomezia aveva affidato alla Millennium l’intera area in concessione in custodia senza facoltà d’uso e il mese successivo il Tar Lazio aveva respinto l’istanza cautelare richiesta dalla società concessionaria, evidenziando l’omesso pagamento del canone per rilevanti importi e l’assenza di periculum in mora anche in considerazione del fatto che l’eventuale danno economico fosse risarcibile. In seguito, a settembre 2020 la Millenium aveva chiesto la definizione agevolata del contenzioso sui canoni demaniali arretrati avvalendosi dell’articolo 100 del decreto legislativo 104/2020 approvato nel frattempo (si tratta del cosiddetto “decreto agosto” che ha abrogato i canoni Omi e permesso il versamento del 30% del debito e la sospensione delle decadenze solo per le concessioni vittime degli ingiusti maxi canoni) e a dicembre aveva chiesto il rilascio della proroga al 2033 disposta dalla legge 145/2018; ma il Comune ha parzialmente rigettato la definizione agevolata del contenzioso e quindi, in permanenza della morosità, ha pure rigettato la richiesta di proroga, pubblicando a maggio 2021 il bando di gara per assegnare la concessione del Port Royal a un nuovo gestore.

La Millennium srl ha impugnato per motivi aggiunti sia il diniego della definizione agevolata che il diniego della proroga concessoria: in pratica ci si è trovati dinanzi a una sequenza di atti amministrativi appartenenti alla giurisdizione del giudice amministrativo (decadenza dalla concessione, affidamento in custodia, diniego di proroga del titolo) e, al contempo, a un atto intermedio (il diniego parziale di definizione agevolata) appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario. Poiché sia il Comune di Pomezia che l’Agenzia del demanio hanno eccepito il difetto di giurisdizione sull’impugnazione davanti al Tar del diniego di definizione agevolata, la società titolare dello stabilimento Port Royal ha investito la Corte di cassazione a sezioni unite al fine di sgomberare il campo sulla giurisdizione a pronunciare sugli atti impugnati di cui la definizione agevolata del contenzioso avrebbe avuto un effetto dirimente e pregiudiziale su tutti, poiché se riconosciuta, avrebbe fatto venir meno la morosità posta a base della decadenza e quindi la decadenza medesima, titolando Millennium a ottenere la proroga negata.

La sentenza della Cassazione

Con pronuncia emessa lo scorso 15 marzo, la Corte di cassazione a sezioni unite ha stabilito che «trattandosi di un istituto di quantificazione dei canoni, il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione ordinaria». Anche per quanto riguarda il punto cruciale del ricorso, ovvero il tema della derogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione, la Cassazione, dopo un’approfondita disamina anche alla luce delle sue precedenti ordinanze, ha affermato «la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia relativa alla definizione agevolata di cui all’art. 100 del DL n. 104/2020, ferma restando quella del giudice amministrativo per le altre questioni», sia a monte che a valle di essa. Pertanto la causa sulla definizione agevolata del contenzioso dovrà essere trattata dinanzi al tribunale di Velletri, mentre il giudizio del Tar Lazio dovrà rimanere sospeso sino all’esito di quest’ultimo che ne deciderà le sorti poiché, se la domanda della Millenium sulla definizione agevolata dovesse essere accolta, la decadenza verrà meno con il conseguente diritto della società alla proroga del titolo, che nel frattempo non solo avrà consumato gran parte dei suoi effetti (sulla base della recente sentenza del Consiglio di Stato che ha fissato la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023), ma che soprattutto è stato affidato a terzi a seguito di gara pubblica.

Per approfondire

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Alex Giuzio

Caporedattore di Mondo Balneare, dal 2008 è giornalista specializzato in economia turistica e questioni ambientali e normative legate al mare e alle spiagge. Ha pubblicato "La linea fragile", un saggio sui problemi ecologici delle coste italiane (Edizioni dell'Asino, 2022), e ha curato volume "Critica del turismo" (Grifo Edizioni 2023).
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