In risposta alle interessanti argomentazioni dell’ing. Ruggeri sulle sentenze della Corte di giustizia europea “Promoimpresa” e “Laezza”, mi preme precisare che la recente decisione della Corte del 14 luglio 2016 “Promoimpresa” ha definitivamente sottratto le concessioni demaniali a uso turistico ricreativo dall’ambito in cui tradizionalmente erano state ricomprese, e cioè quello delle concessioni di beni, per catapultarle nell’ambito delle autorizzazioni all’esercizio di attività economiche.
La sentenza “Promoimpresa” non si pronuncia però sul carattere reale del rapporto che lega il concessionario con il compendio che incide sulla superficie demaniale, ma che, secondo il nostro formante interno, deve ritenersi di proprietà del concessionario. È quindi rimasta completamente fuori dal campo d’indagine della Corte Ue la vicenda della tutela della proprietà superficiaria del concessionario, in relazione alla opposta regola desumibile dall’art.49 Cod. Nav., ma ciò dipende dal fatto che nei due casi esaminati dalla Corte, essa non rilevava e non era comunque stata né accertata dai giudici né allegata dalle parti in tali giudizi.
Ciò non vuol dire che essa sia esclusa, ma di ciò dovrà occuparsi il giudice nazionale, anche costituzionale, il quale dovrà valutare la compatibilità dell’art. 49 Cod.Nav. con l’art. 17 della Carta di Nizza, la quale costituisce una fonte eurounitaria superiore di inevitabile applicazione ogni qualvolta la tutela del diritto di proprietà, da intendersi nella nozione convenzionale di tale termine come derivante dalla elaborazione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, riferita all’art. 1 del 1° protocollo addizionale della CEDU, entri in conflitto con l’attuazione del diritto di proprietà eurounitario.
Relativamente alla sentenza “Laezza”, la Corte conclude il dispositivo ribadendo che “gli art.49 e 56 del TFEU devono essere intrepretati che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva che imponga una cessione a titolo non oneroso al momento della scadenza della concessione, dei beni materiali e immateriali necessari allo svolgimento dell’attività autorizzata”. Credo che tale sentenza si commenti da sola.
Infine, relativamente alla legge regionale toscana, giova osservare che la perizia di stima giurata e asseverata da tecnico abilitato e iscritto ad albo professionale non necessariamente debba essere presentata all’atto della domanda di rideterminazione della durata, ma solo in caso di domande concorrenti. Per cui si è eliminato anche il rischio del ricorso in autotutela adombrato da Ruggeri.
Va anche osservato, al contrario di quanto afferma Ruggieri, che la legge regionale toscana fa esplicitamente riferimento al P.I.T. e quindi è perfettamente in linea con i principi della legge 400. La norma toscana non rilascia una proroga generalizzata e uguale per tutti, ma sempre in base all’entità degli investimenti effettuati e rapportati alla sostenibilità aziendale.
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