Importante pronuncia del Tar Abruzzo sul legittimo affidamento agli attuali balneari: per la prima volta un tribunale ha ammesso che è possibile rideterminare la durata delle concessioni demaniali marittime caso per caso, in ragione degli investimenti effettuati entro il 2008, prima cioè che venisse abrogato il rinnovo automatico dei titoli. In base al precedente regime, infatti, i titolari degli stabilimenti avevano la garanzia di una durata eterna e quindi hanno effettuato investimenti di conseguenza, mentre il successivo recepimento della direttiva europea Bolkestein ha cambiato le carte in tavola da un giorno all’altro, lasciando migliaia di imprenditori con la scadenza imminente dei titoli e con ingenti investimenti da ammortizzare.
Ma a ridare parziale speranza ai balneari è ora arrivata questa pronuncia del tribunale amministrativo dell’Aquila, che ha dato ragione al titolare dello stabilimento balneare Arlecchino contro il Comune di Giulianova e l’Agenzia del demanio, riconoscendo all’imprenditore il diritto di poter estendere la durata della concessione fino a 20 anni.
Resta ancora da definire una complessiva riforma del settore che metta fine alla minaccia delle evidenze pubbliche senza alcuna salvaguardia per gli attuali imprenditori, ma intanto la sentenza del Tar Abruzzo mette dei fondamentali capisaldi in merito agli investimenti non ancora ammortizzati.
Il contenzioso e la pronuncia
Questi i fatti, ripercorsi da una nota dell’associazione Federbalneari a cui è associato l’Arlecchino: «Il 30 dicembre 2015 il concessionario abruzzese aveva chiesto un’estensione della durata della concessione in virtù della legge 494/1993, in quanto la realizzazione delle opere assentite dal medesimo Comune aveva comportato investimenti per complessivi 500 mila euro, per ammortizzare i quali sarebbe stato indispensabile prolungare la durata della concessione in essere».
«In risposta al concessionario, con specifica nota il Comune di Giulianova ha chiesto all’Agenzia del demanio un parere in merito all’istanza presentata dall’imprenditore, negandogli l’estensione della concessione e dunque portando il titolare dell’Arlecchino a presentare ricorso al Tar». Nel merito, il balneare ha chiesto l’annullamento della nota del Comune di Giulianova recante atto di diniego di “istanza di proroga a tutto il 2035, ex comma 4-bis dell’art. 03 D.L. 400/93 s.m.i.” e del parere dell’Agenzia del demanio (direzione regionale Abruzzo e Molise) recante a oggetto “istanza di proroga a tutto il 2035, ex comma 4-bis dell’art. 03 D.L. 400/93 s.m.i.”, nonché di ogni altro atto presupposto e connesso.
Con la sentenza n. 271/2018 pubblicata lo scorso 2 luglio, i giudici della prima sezione del Tar Abruzzo hanno dato ragione al ricorrente, accogliendo il suo ricorso e rilevando che, a norma di legge nazionale, l’imprenditore ha agito in «buona fede» avendo «ottenuto una determinata concessione in un’epoca in cui non era ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza», in linea con quanto affermato dalla Corte di giustizia europea nella sentenza “Promoimpresa” del 14 luglio 2016. Ora l’amministrazione comunale di Giulianova dovrà dunque avviare l’iter, in accordo con l’Agenzia del Demanio, per individuare la procedura amministrativa tesa al rilascio del prolungamento della concessione.
Il testo della sentenza
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I commenti
«Questa sentenza rappresenta una splendida notizia nella situazione di totale incertezza in cui versa il mondo delle concessioni balneari», dice il presidente di Federbalneari Abruzzo Morgan Di Concetto. «Infatti i giudici, pur confermando purtroppo la vigenza della direttiva Bolkestein, fanno una distinzione per quegli imprenditori che legittimamente facevano affidamento su un’adeguata durata delle concessioni in virtù dei loro investimenti, prima che la stessa direttiva entrasse in vigore. Ora i balneari che hanno fatto investimenti e hanno una concessione rilasciata prima della Bolkestein hanno, secondo la sentenza del Tar Abruzzo, la possibilità di far valere i loro diritti vedendosi riconosciuto un congruo ampliamento della concessione fino a 20 anni di durata».
«Ci complimentiamo per questo successo annunciato con il presidente di Federbalneari Abruzzo Morgan Di Concetto», dichiara il direttore di Federbalneari Italia Marco Maurelli. «Questo rappresenta certamente una vittoria storica del sistema Federbalneari, che ha visto riconosciuto l’impianto che coerentemente portiamo avanti da sempre. Saranno riconosciuti finalmente gli sforzi di quei concessionari che hanno legittimamente avviato degli investimenti per valorizzare un bene dello Stato in concessione, e che non potevano essere certamente disconosciuti dai vari enti pubblici coinvolti».
Anche il presidente nazionale del Sib-Confcommercio Antonio Capacchione esprime soddisfazione per i contenuti della sentenza: «La giurisprudenza amministrativa italiana inizia a condividere, anche se ancora timidamente, quanto gli imprenditori balneari sostengono da tempo sulla necessità di tutelare il legittimo affidamento, già riconosciuto dalla sentenza della Corte di giustizia europea “Promoimpresa”».
«Questa decisione – sottolinea Capacchione – segue l’orientamento inaugurato dal Tar di Napoli che, con la sentenza n. 911 del 14 febbraio 2017, ha chiarito che la Corte di giustizia dell’Unione europea “riconosce, entro certi limiti, il principio della certezza del diritto, applicabile nel caso di una concessione rilasciata in epoca risalente”. Pertanto anche nella giurisprudenza amministrativa italiana si va consolidando quanto da tempo sosteniamo, e che da ultimo proprio il 2 luglio scorso è stato rappresentato al presidente del consiglio a giustificazione della nostra richiesta di rinuncia all’impugnativa avverso le due leggi liguri che saranno discusse, in mancanza, il prossimo novembre dalla Corte costituzionale. In quella nota abbiamo sottolineato che è necessario che lo Stato abbandoni finalmente una visione assai parziale dei principi comunitari, invocando esclusivamente l’applicazione della direttiva Bolkestein e dell’obbligo di trasparenza e non discriminazione nell’assegnazione di beni pubblici (quindi le gare), e trascurando del tutto due altri principi fondamentali proprio del diritto europeo: cioè la tutela della certezza del diritto e della buona fede di chi ha confidato in un assetto normativo e amministrativo previgente, il cosiddetto legittimo affidamento che rischia di essere gravemente leso e offeso se non viene trovato il corretto e giusto rimedio. In definitiva, il nostro augurio è che non sia necessario ricorrere ai giudici italiani o alle corti europee per vedere riconosciuti i propri sacrosanti diritti, ma che siano il governo e il parlamento a intervenire quanto prima per dare certezza alle imprese attualmente operanti e per la tutela del loro buon diritto a continuare a lavorare e a servire il Paese».
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