Fiba-Confesercenti

Balneari, Fiba: “Sentenza Corte costituzionale non riguarda estensione al 2033”

Il vicepresidente Farina commenta la recente pronuncia della Consulta contro la legge regionale della Calabria

«Con la sentenza 10/2021, la Corte costituzionale ha ribadito due principi importanti: il primo è che non si può invadere la competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza sulle concessioni demaniali marittime; il secondo è che ad oggi la materia è regolata a livello nazionale dalla legge 145/2018». Lo afferma Vincenzo Farina, vicepresidente vicario di Fiba-Confesercenti (nella foto), commentando la recente pronuncia della Consulta che ha dichiarato l’illegittimità della legge della Regione Calabria n. 46/2019.

«La Corte, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2019 n. 46, nel merito contesta alla Regione Calabria di aver tentato, in particolare, di introdurre il “principio del rinnovo automatico” delle concessioni demaniali marittime», spiega Farina. «Secondo il ricorrente, ovvero il presidente del consiglio dei ministri, le modifiche apportate al testo originario dell’art. 14, comma 2, della legge regionale n. 17 del 2005 violano anzitutto la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione italiana. Dopo aver rammentato che, in passato, la materia delle concessioni demaniali marittime e le relative norme statali e regionali sono state oggetto di procedure di infrazione da parte dell’Unione europea, il ricorrente sottolinea inoltre che la materia è oggi regolata a livello statale dall’articolo 1, commi da 675 a 685, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), che ha imposto una generale revisione del sistema delle concessioni marittime secondo modalità e termini da adottarsi con decreto del presidente del consiglio dei ministri, demandando a un successivo dpcm la fissazione dei principi e dei criteri tecnici dell’assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime. La normativa regionale impugnata introdurrebbe infatti una disciplina “propria e specifica” per la Regione Calabria, “in maniera indipendente da quella nazionale e oltretutto non conforme a essa“, ponendosi così in contrasto con la competenza esclusiva statale in questa materia, in ossequio alla quale “deve essere pur sempre la legge statale a stabilire se consentire il rinnovo, a quali condizioni e se ciò possa avvenire nel rispetto dei principi comunitari“, “in modo che siano assicurate […] garanzie di coerenza e di uniformità in ambito nazionale“. In ogni caso, la disciplina impugnata sarebbe distonica rispetto a quella stabilita dall’articolo 1, commi da 675 a 685, della legge 30 dicembre 2018 n. 145».

«Dal nostro punto di vista – sottolinea il vicepresidente di Fiba-Confesercenti – per il valore che può esprimere, la Corte costituzionale ribadisce almeno due principi importanti: il primo è che non si può “invadere” la competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza, relativamente alla tematica del rinnovo delle concessioni demaniali marittime; il secondo, altrettanto rilevante in questa fase di transizione verso un nuovo modello organizzativo e di gestione del demanio marittimo a uso turistico ricreativo, è che “ad oggi la materia è regolata a livello statale dall’art. 1, commi da 675 a 685, della legge 30 dicembre 2018, n. 145“».

Prosegue Farina: «Ci pregiamo ricordare che, nei giorni scorsi (esattamente il 29 gennaio 2021), la nostra federazione di categoria ha inviato un contributo ai rappresentanti del governo italiano circa il riscontro alla lettera della Commissione europea del 3 dicembre 2020, con la quale si chiedeva al nostro paese se e quali provvedimenti si stavano adottando rispetto al quadro comunitario. Dal nostro punto di vista, per come si può comprendere dal nostro documento, l’Italia non solo non ha posto in essere, con la discussa legge 145/2018, azioni di “aggiramento” rispetto all’armonizzazione del diritto interno con il quadro normativo comunitario, bensì si è mosso in quella direzione immediatamente, con la “definizione” al 31 dicembre 2033, dell’estensione delle concessioni demaniali marittime in essere, quale termine di transizione verso il nuovo quadro normativo.
Al tempo stesso ha, nei fatti, evitato e scongiurato che l’istituto della proroga delle concessioni si potesse “stabilizzare” nel nostro ordinamento; divenendo in quel caso, sicuramente, una elusione del quadro normativo comunitario di riferimento».

«Per quanto sopra – conclude Farina – riteniamo di poter affermare con tranquillità che la recente sentenza della Corte costituzionale, rispetto alla modifica della legge regionale 17/05 dichiarata illegittima, nulla osta alla procedura di estensione al 31 dicembre 2033, già perfezionata in quasi tutti i Comuni italiani e in corso di completamento in alcuni territori e anche della Regione Calabria; anzi, la stessa sentenza ribadisce, ove fosse necessario, che ad oggi la materia è regolata a livello statale dall’art. 1, commi da 675 a 685, della legge 30 dicembre 2018 n. 145».

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Fiba (Federazione italiana imprese balneari) è la federazione sindacale di categoria degli stabilimenti balneari, in seno a Confesercenti.
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