Nel decreto Infrazioni non vengono rilevate le risuItanze di cui al tavolo tecnico istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, dall’art.10-quater della legge n. 14/2023, dove al comma 2 si stabiliva “la definizione dei criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale e della rilevanza economica transfrontaliera certa”. Tali disposizioni di legge si rendevano necessarie al fine di verificare, in osservanza dell’articolo 12 della direttiva 2006/123 “Bolkestein”, l’applicazione dei principi di concorrenza al settore dei servizi e dunque alle concessioni demaniali, laddove il numero delle concessioni di servizi fossero limitate per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili.
La sentenza C-348/22 del 20 aprile 2023 della Corte Ue ha precisato che “l’articolo 12, paragrafo I, della direttiva 2006/123 conferisce agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nella scelta dei criteri applicabili alla valutazione della scarsità delle risorse naturali. Tale margine di discrezionalità può condurli a preferire una valutazione generale e astratta, valida per tutto il territorio nazionale, ma anche al contrario, a privilegiare un approccio caso per caso, che ponga l’accento sulla situazione esistente nel territorio costiero di un comune o dall’autorità amministrativa competente, o addirittura a combinare tali due approcci”.
Le risultanze del tavolo tecnico, espresse in una relazione di sintesi finale, dalla quale emerge in maniera evidente la non scarsità della risorsa in termini di superfici concedibili, e quindi della non applicabilità delle disposizioni di cui dell’articolo 12 della direttiva Bolkestein alle attuali concessioni demaniali marittime a uso turistico ricreativo, sono state completamente negate. Le risorse naturali non risultano scarse, pertanto alle concessioni demaniali marittime non andrebbe applicato il disposto dell’art. 12 della direttiva 2006/123.
Inoltre, il comma 1, punto 1.1 del decreto Infrazioni modifica la durata temporale disposta dalla legge n. 118/2022 (la legge sulla concorrenza del governo Draghi), con una nuova decorrenza stabilita “fino al 30 settembre 2027”. Di fatto tale previsione si sostanzia in una nuova proroga, la cui illegittimità è ordinariamente riconosciuta a tutti i livelli amministrativi, per cui tale disposizione, non potendo avere riconoscimento di fronte alla pubblica amministrazione, avrebbe come unico effetto la completa stasi del settore turistico balneare con la conseguente deliberata delegittimazione dell’attività imprenditoriale da qualunque ente preposto. Basti ricordare i “pareri” promossi dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato, con i quali si chiede agli enti locali la disapplicazione delle norme nazionali che disponessero termini concessori ulteriori a quelli stabiliti dalla legge 118/2022, costituendosi in giudizio verso le disposizione amministrative ritenute non euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici con particolare riferimento all’articolo 12 della direttiva 2006/123.
Vale sul punto ricordare le sentenze gemelle del 2021 l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, le quali affermano che “anche in assenza di una disciplina legislativa, […] cessano di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con la norma dell’ordinamento Ue”, e pertanto disapplicabile dal giudice amministrativo e da qualsiasi organo amministrativo.
Ancora, il comma 4 alla lettera b) stabilisce tra i contenuti del bando l’indicazione del solo “valore degli eventuali investimenti non ancora ammortizzati”. Tale previsione è assolutamente illogica, in quanto annulla il valore di tali aziende dal momento che negli ultimi anni, a causa della precarietà delle condizioni amministrative, gli investimenti si sono drasticamente ridotti. Ricordando altresì che la legge 118/2022 alla lettera c) comma 2 dell’art. 4 dispone che ”in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricreative che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione degli obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale”.
È necessario sottolineare che il mancato riconoscimento del valore dell’azienda, così come disposto dal succitato articolo della legge 118/2022, di cui fanno parte anche gli elementi architettonici che formano la rete infrastrutturale delle coste italiane, sono un elemento che risulta non avere alcun peso all’interno della nuova disciplina. A ciò si aggiunga il valore storico e il patrimonio architettonico che talune realtà rappresentano nella forma e nello sviluppo dell’economia costiera è tale da far sì che esse debbano essere assolutamente salvaguardate come patrimonio culturale del nostro paese.
Altro elemento di forte criticità è dettato al comma 6) dalla previsione ai fini della valutazione delle offerte, dove al punto a) si dispone come criterio di preferenza il “maggiore importo offerto rispetto all’importo dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e indicato nel bando di gara ai sensi del comma 4, lettera e)”. Tale elemento annulla di fatto ogni forma di garanzia per il lavoro dell’azienda, venendo a mancare il principio di equità dove si pone in competizione una grande forza economica attrezzata, anche in termini legali, e capace di significative economie, contro una piccola o micro impresa balneare gestita in stragrande maggioranza a conduzione familiare.
In conclusione, il decreto Infrazioni si sostanzia in una totale alterazione dei contenuti della legge 118/2022, creando di fatto un quadro normativo frammentato e lacunoso che provocherà, ai fini amministrativi , un’ulteriore stasi dell’intero settore balneare delineando l’impossibilità, sia da parte della amministrazioni che delle imprese, di poter agire in maniera sinergica. L’introduzione di una nuova proroga vedrebbe già di fatto compromessa ogni possibilità di prospettiva lavorativa, considerato che la stessa è ritenuta illegittima dalle plurime pronunce dei giudici italiani. Le previsioni del decreto di fatto dichiarano la volontà di prevedere la cessione delle aziende a terzi con nessuna forma di tutela, poiché le forme di compensazione economica previste sono blande e inapplicabili. Per cui l’unica realtà che emerge dal testo è che il governo abbia deciso di voler sostituire alle medie e piccole e micro imprese balneari italiane dei soggetti con forze economiche maggiori, senza nessuna garanzia di equità e senza nessuna garanzia per i lavoratori e per gli imprenditori che hanno costruito negli anni il settore turistico balneare italiano.
Il testo sopra pubblicato era una sintesi delle memorie scritte che l’associazione Assodemaniali-Fenailp ha consegnato alle commissioni riunite giustizia e finanze della Camera dei deputati, in occasione delle audizioni tenutesi lo scorso 25 settembre sul decreto Infrazioni. Il testo integrale delle memorie può essere scaricato tramite il pulsante qui sotto.
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