Norme e sentenze

Associazioni sportive e demanio marittimo: la gara pubblica è facoltativa, non esclusa

Importante pronuncia del Tar Puglia sulle concessioni di spiaggia alle associazioni sportive dilettantistiche

Con la sentenza n. 906/2025, il Tar Puglia (sede di Bari) torna a dare indicazioni sul tema delle concessioni demaniali marittime, questa volta, in particolare, sulla posizione delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) all’interno delle procedure di assegnazione. Un chiarimento interessante non solo per l’operato degli enti locali, ma anche per gli interessi di tutte le realtà associative che operano sul demanio con finalità sociali e senza scopo di lucro.

Al centro del giudizio c’è il ricorso proposto dal Circolo Canottieri Barion Sporting Club A.S.D. contro il Comune di Bari. L’amministrazione comunale aveva avviato un iter per la riassegnazione tramite gara pubblica di alcune concessioni, comprese quelle in capo ad associazioni prive di fini economici. A detta del ricorrente, il Comune avrebbe agito in violazione della proroga automatica al 2033 prevista dalla legge 145/2018, nonché dell’art. 1, comma 1-bis del decreto 131/2024 (convertito in legge 166/2024), che – a suo avviso – avrebbe escluso la possibilità di sottoporre le ASD a procedure selettive.

Il Tar, tuttavia, non condivide questa impostazione. I giudici amministrativi ricordano anzitutto che la proroga al 2033 delle concessioni prevista nel 2018 (“legge Centinaio”) è stata successivamente abrogata dalla legge 118/2022. Dunque, la semplice annotazione della proroga (senza svolgimento di alcun procedimento amministrativo e pubblicità) apposta dal Comune sui titoli concessori ha natura puramente ricognitiva; non è un atto ampliativo e non crea un diritto alla permanenza fino al 2033. Il Tar precisa infatti che “con l’atto di proroga delle concessioni al 31 dicembre 2033, apposto dal Comune sull’originale titolo concessorio a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, commi 682 ss. della legge n. 145/2018, la pubblica amministrazione si è limitata a prendere atto di quanto disposto dalla legge provvedimento sopra citata”. La successiva nota con cui il Comune ha “disconosciuto” quella proroga, quindi, non costituisce un provvedimento lesivo, bensì una presa d’atto della nuova cornice normativa.

Il nodo più delicato, però, riguarda l’applicazione o meno della gara pubblica alle concessioni affidate ad associazioni con finalità non economiche. Sul punto, il Tar affronta direttamente l’interpretazione del recente art. 1, comma 1-bis del decreto 131/2024: una norma che esclude l’obbligo di gara per le attività non economiche svolte da ASD, ma che – precisa il tribunale – non vieta affatto di ricorrere alla selezione comparativa. In sostanza, si tratta di una facoltà e non di un divieto. L’amministrazione può scegliere di andare a gara anche per assegnare concessioni a soggetti senza scopo di lucro, purché lo faccia in modo motivato e in funzione dell’interesse generale. La valutazione, quindi, resta nelle mani della pubblica amministrazione, che deve tenere conto del contesto locale, delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire.

Il Tar mette in evidenza un principio chiave: la massima valorizzazione del bene pubblico. Anche laddove sia teoricamente possibile un affidamento diretto, resta legittima – anzi, talvolta preferibile – la gara pubblica, in quanto strumento in grado di garantire trasparenza, imparzialità e concorrenza “per il mercato”. In linea con la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e con l’ordinamento europeo, la procedura selettiva non è imposta, ma neppure esclusa: tutto dipende da una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, purché fondata e coerente. Non a caso, il Tar richiama anche la teoria dell’”acte clair”: quando il significato della norma è evidente, non vi è alcun obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue. E in questo caso, i giudici pugliesi ritengono che il quadro normativo sia sufficientemente chiaro nel rimettere all’amministrazione la decisione sul modello di affidamento, nel rispetto dei principi costituzionali e comunitari.

Significativa, infine, la chiusura della motivazione: il diritto nazionale – afferma il Tar – non impone la gara, ma non consente nemmeno l’affidamento o la proroga diretta a favore dei concessionari uscenti, in assenza di una valutazione comparativa o di una verifica dei presupposti. In definitiva, la sentenza del Tar Puglia ribadisce un messaggio importante: anche nel caso delle ASD, nessun automatismo è previsto dalla legge. La pubblica amministrazione conserva la discrezionalità nella scelta delle modalità di affidamento, ma questa discrezionalità deve essere esercitata in modo ragionevole, motivato e coerente con l’interesse collettivo.

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Stefania Frandi

Avvocato, responsabile legale nazionale del Sib-Confcommercio, è stata presidente regionale del Sib Toscana.