Norme e sentenze

Concessioni balneari estese al 2033, decisivo chiarimento del Consiglio di Stato

I titoli sono validi se il Comune ha seguito un procedimento amministrativo con pubblicazione delle istanze e possibilità di presentare domande concorrenti

Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, del 7 settembre 2026 interviene su un tema molto rilevante per il settore balneare: la sorte delle concessioni estese fino al 31 dicembre 2033 dalla legge “Centinaio” (legge 145/2018). La decisione chiarisce che non tutti i titoli rilasciati con validità al 2033 possono essere considerati allo stesso modo. Restano prive di effetti solo le proroghe automatiche previste direttamente dalla legge e incompatibili con il diritto europeo. Diversa, però, è la situazione in cui il Comune abbia seguito un vero procedimento amministrativo, con pubblicazione delle istanze, possibilità di presentare domande concorrenti e rilascio di uno specifico provvedimento finale. In questi casi, secondo il Consiglio di Stato, non si è davanti a una semplice proroga automatica, ma a un vero atto amministrativo. Se ritenuto illegittimo, quell’atto doveva essere impugnato nei termini; in mancanza, può essersi consolidato.

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È un principio molto importante, che richiama un autorevole precedente del Consiglio di Stato (Sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7874, Presidente De Felice, Estensore Stefano Toschei) perché riguarda numerose situazioni presenti sul territorio nazionale. Attualmente sono pendenti molti altri procedimenti giudiziari nei quali proprio la validità e la stabilità dei titoli al 2033 rappresentano uno dei punti centrali del giudizio. La nuova pronuncia potrebbe avere quindi un impatto diretto su contenziosi già in corso.

La questione, dunque, non è più soltanto verificare se una concessione riporti la data del 2033, ma capire come quel titolo è stato rilasciato e quale procedimento lo ha preceduto. La novità è quindi la riconosciuta distinzione tra proroga automatica ex lege – che deve essere considerata tamquam non esset – e il provvedimento amministrativo costitutivo adottato all’esito di uno specifico procedimento amministrativo con caratteri di pubblicità e apertura concorrenziale -che, qualora non impugnato o revocato nei termini, conserva validità sino alla data in esso riportata.

Per approfondire

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Stefania Frandi

Avvocato, responsabile legale nazionale del Sib-Confcommercio, è stata presidente regionale del Sib Toscana.