L’ordinanza emessa il 10 luglio 2026 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-574/25 (Balneari Rimini) riporta al centro un passaggio decisivo nel dibattito sulle concessioni: prima di applicare regole generali agli arenili, occorre verificare in modo concreto se la risorsa naturale disponibile sia effettivamente scarsa. Per gli operatori balneari, il punto è rilevante: l’obbligo di procedure comparative non può essere trattato come un automatismo identico per ogni litorale, ma richiede dati territoriali, istruttorie motivate e valutazioni trasparenti.
A commentare i risvolti dell’ordinanza C-574/25 per Comuni e imprese è Marcovalerio Pozzato, presidente della Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti, in un intervento pubblicato da ItaliaOggi.
Cosa chiarisce l’ordinanza
La pronuncia europea non modifica i principi già affermati dalla giurisprudenza UE contro le proroghe automatiche delle concessioni. Non introduce neppure una regola secondo cui tutte le gare debbano essere sospese o, al contrario, svolte senza ulteriori verifiche.
Richiama però un elemento essenziale nell’applicazione dell’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE: la procedura di selezione è prevista quando il numero dei titoli disponibili è limitato dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili. La valutazione della scarsità deve quindi poggiare su elementi concreti e non su affermazioni astratte.
In altri termini, la Corte UE non afferma che le coste italiane siano tutte scarse, né che non lo siano. Non decide neppure il destino delle singole concessioni. Rimette invece al giudice nazionale e alle autorità competenti la verifica dei presupposti applicabili nel caso concreto.
Per essere chiari
Per i balneari, la domanda da cui partire dovrebbe essere: in quel Comune, lungo quel tratto di costa e tenendo conto dei vincoli effettivi, esistono ancora aree realmente utilizzabili e assegnabili? Oppure la disponibilità è già limitata da caratteristiche fisiche, ambientali, paesaggistiche, urbanistiche o di sicurezza?
Se un’istruttoria seria accertasse che la risorsa non è scarsa, la relativa valutazione dovrebbe incidere sul modo in cui viene applicato l’articolo 12 della direttiva Servizi. Questo non equivale automaticamente a una proroga, a un rinnovo o alla conferma dell’attuale concessione. Significa però che le amministrazioni non possono applicare procedure e criteri come se ogni litorale italiano presentasse le stesse condizioni.
Quali dati servono
Secondo l’analisi di Pozzato, la disponibilità della risorsa richiede un’istruttoria fondata su dati oggettivi, aggiornati e verificabili. Tra gli elementi che possono assumere rilievo rientrano:
- l’estensione complessiva della costa comunale;
- la quota di arenile già affidata in concessione;
- la quantità di spiaggia libera realmente accessibile e fruibile;
- la presenza di tratti non balneabili, scogliere, foci, aree portuali o spazi non utilizzabili;
- i vincoli ambientali, paesaggistici, urbanistici e idrogeologici;
- le caratteristiche geomorfologiche della costa;
- la possibilità effettiva di rilasciare nuovi titoli senza compromettere tutela ambientale, sicurezza e libero accesso al mare.
Per essere ancora più chiari, una spiaggia libera indicata sulla carta non equivale necessariamente a una spiaggia realmente disponibile per nuove concessioni o fruibile con servizi. Allo stesso modo, un’alta percentuale di arenile in concessione non dimostra da sola che la risorsa sia scarsa: occorre valutare l’intero contesto territoriale.
Stato, Comuni e pianificazione
Nella sua analisi Pozzato richiama il ruolo dello Stato nella valutazione generale della disponibilità della risorsa e sostiene che i Comuni possano rappresentare eventuali specificità locali attraverso dati puntuali e una motivazione adeguata.
Questa è una lettura interpretativa dell’autore, non una regola di competenza esclusiva stabilita in modo automatico dall’ordinanza C-574/25. Resta però un punto utile per le amministrazioni: la pianificazione del demanio non può limitarsi a percentuali standard o a scelte generiche. Deve partire da una mappatura seria dell’arenile, resa conoscibile e verificabile.
Per i Comuni, la qualità dell’istruttoria può diventare decisiva sia nella predisposizione dei Piani di utilizzo del demanio sia nella costruzione delle future procedure comparative.
Cosa non cambia
La verifica della scarsità non è un modo per evitare le regole. Se la risorsa risulta effettivamente limitata, restano fermi i principi europei di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e concorrenza.
Allo stesso tempo, la valutazione di non scarsità non può essere usata come scorciatoia per confermare automaticamente gli attuali concessionari. Eventuali decisioni devono comunque rispettare l’insieme delle norme europee, statali, regionali e comunali applicabili, oltre alle garanzie di imparzialità amministrativa.
L’ordinanza non stabilisce punteggi, durate o modelli standard per i bandi. Il suo rilievo riguarda il metodo: prima di decidere come assegnare un bene demaniale, occorre conoscere con precisione quale risorsa è davvero disponibile.
Un interesse del settore
Per il mondo balneare, chiedere una verifica seria della scarsità non significa chiedere privilegi o sottrarsi a ogni confronto. Significa chiedere che le decisioni sulle concessioni non siano fondate su slogan, percentuali isolate o presunzioni indistinte.
Ogni litorale ha una storia, una conformazione, vincoli ambientali, strutture e servizi diversi. Applicare le stesse soluzioni a situazioni territoriali profondamente differenti rischia di produrre bandi poco proporzionati, contenziosi e decisioni non aderenti alla realtà.
La vera richiesta degli operatori dovrebbe essere questa: dati pubblici, criteri omogenei, istruttorie trasparenti e regole applicate in modo coerente. Solo così la gestione del demanio può conciliare libera fruizione, tutela della costa, qualità dei servizi, concorrenza e continuità delle imprese.
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