La giunta regionale della Toscana ha approvato lunedì le linee guida riguardanti l’istruttoria per il rilascio delle concessioni balneari e per la determinazione dell’indennizzo da corrispondere al concessionario uscente, da parte di quello subentrante. Le linee guida fanno seguito alla legge regionale che ha riordinato la materia delle concessioni demaniali marittime, approvata lo sorso luglio.
Le linee guida della Regione Toscana colmano un grande vuoto sui criteri per il calcolo degli indennizzi, che il governo nazionale non ha ancora regolamentato. Il decreto Infrazioni, entrato in vigore questa settimana, ha infatti rinviato a un successivo decreto attuativo il compito di stabilire i meccanismi per il calcolo degli indennizzi ai concessionari uscenti. «Il decreto nazionale appena entrato in vigore dà la possibilità ai Comuni di prolungare la validità delle concessioni fino al 30 settembre 2027, ma restano da regolamentare gli indennizzi ai concessionari uscenti», spiegano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore all’economia e turismo Leonardo Marras. «Evidentemente questa lunga gestazione prima della firma del presidente Mattarella ha introdotto cambiamenti anche sostanziali, tanto che la norma regionale e le linee attuative sono in linea, e dunque hanno pieno valore anche di fronte alla norma nazionale». Per Giani e Marras «la norma nazionale è talmente confusa, che sicuramente la nostra legge la migliora e dà un quadro di riferimento a tutti i Comuni toscani, invece di lasciarli da soli di fronte alle nuove responsabilità».
Il documento approvato dalla giunta toscana contiene le direttive generali alle quali i Comuni dovranno uniformarsi nella valutazione delle istanze per il rilascio delle concessioni balneari e per determinare l’equo indennizzo. In particolare, per determinare l’indennizzo occorrono due elementi: il residuo ammortamento degli investimenti realizzati durante la concessione e il valore reddituale dell’impresa turistico-balneare. Viene inoltre precisato che il valore dell’indennizzo deve essere attestato da una perizia giurata di stima presentata dal concessionario uscente, che ne sosterrà i relativi costi e sceglierà tra i professionisti abilitati il perito incaricato di redigerla. Spetta al Comune verificare la terzietà del perito scelto dal concessionario. Per la definizione del valore degli investimenti, qualora il concessionario abbia beneficiato di contributi da parte di soggetto pubblico, il loro importo va escluso dalla determinazione dell’indennizzo.
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